ACCONTI D’IMPOSTA 2016, CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI VIES, PRINCIPALI SCADENZE

 Newsletter 15/2016

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2016

– CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI VIES

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2016

 

 

 

  

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Posta Elettronica Certificata

Si ricorda che la posta elettronica certificata (nota con l’acronimo “Pec”) – in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, è strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti – deve essere gestita con estrema cura ed attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica amministrazione, Agenzia delle entrate, Equitalia, ecc.) hanno valore legale. Pertanto, si invita nuovamente la Clientela a consultare con frequenza la propria posta elettronica certificata.

 

Invio telematico della dichiarazione Imu/Tasi per persone fisiche ed enti commerciali

A partire dallo scorso 17 ottobre 2016, per le dichiarazioni Imu del 2016 la cui presentazione scade il 30 giugno 2017, le persone fisiche e gli enti commerciali hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni Imu/Tasi in modalità telematica, alternativa rispetto alla presentazione cartacea o via Pec agli uffici tributi dei Comuni in cui sono situati gli immobili. Nella nota, il Mef ha anche ricordato che la scadenza per l’invio delle dichiarazioni Imu/Tasi per il 2016 è fissata al 30 giugno 2017, mentre il modulo di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione Imu Tasi EC/PF tramite i canali Entratel e Fisconline è stato messo a disposizione dal 17 ottobre 2016. Il Mef ha, infine, precisato che la nuova modalità telematica di trasmissione delle dichiarazioni Imu e Tasi non sostituisce in alcun modo l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, approvato con D.M. 30 ottobre 2012: viene in tal modo offerta una ulteriore possibilità a discrezione dei contribuenti (Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, Comunicato del 5/10/2016).

 

 ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2016

Il 30 novembre 2016 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo d’imposta 2016. L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2015;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2016 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l’avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2015, l’imposta netta corrisponde al rigo “differenza” del quadro RN del modello Unico 2016. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2015, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2016, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del 2015, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2016.

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo ed acconti Irpef, cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

 

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano l’aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

 

Acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

 

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad euro 700.000 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 15.000 relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

 

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000 euro, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l’obbligo di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

Tipo di F24

 

Modalità di presentazione

 

Regole valide sia per privati che partite Iva

F24 con compensazione a saldo zero Entratel o Fisconline
Regole nuove per i privati  
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo) Entratel o Fisconline

Home banking convenzionati

F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale superiore ad € 1.000)

Entratel o Fisconline

Home banking convenzionati

Regola valida solo per i privati

 
F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale inferiore ad € 1.000)

Libera (anche cartacea)

 

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI VIES

 

L’invio ai contribuenti delle lettere che comunicano la cancellazione dall’archivio Vies, annunciato dall’Agenzia delle entrate con il Comunicato Stampa del 3 ottobre scorso, apre a tutta una serie di valutazioni circa il comportamento da adottare a seguito dell’intervenuta cancellazione da parte dell’ufficio.

 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633/1972 “si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.

 

É bene ricordare che l’effettiva estromissione dagli elenchi Vies avverrà solo una volta trascorsi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione di cancellazione, potendo, il contribuente interessato a mantenere l’iscrizione, fornire, in questo lasso di tempo, la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Altra informazione rilevante è che, una volta estromesso in via definitiva dagli elenchi, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica mediate utilizzo dell’applicazione “Fisconline” o il sistema “Entratel” oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati (ad esempio, il proprio consulente).

 

A fronte delle conseguenze sopra descritte, le scelte che si pongono dinanzi al contribuente che abitualmente non effettua operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) da e verso soggetti stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione Europa sono sostanzialmente due:

  1. lasciare che la cancellazione abbia effetto e non procedere ad alcuna iscrizione;
  2. lasciare che la cancellazione abbia effetto e procedere ad una nuova iscrizione negli elenchi a titolo “cautelativo”.
  3. La scelta dell’una o dell’altra soluzione non è priva di effetti, in particolare alla luce delle “conseguenze” che in caso di operazioni con operatori comunitari (soprattutto passive cioè di acquisto di un bene o del ricevimento di una prestazione di servizi da parte di un soggetto nazionale) si producono in capo al contribuente.

 

⇒ Assenza di iscrizione al Vies

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, nel caso di operatore non iscritto negli elenchi Vies l’acquisto si considera effettuato in veste “privata” e, quindi, non vanno posti in essere gli adempimenti richiesti nel caso di acquisto effettuato in veste di soggetto passivo Iva (integrazione del documento con l’Iva italiana, doppia registrazione, inclusione dell’operazione negli elenchi intrastat, ecc.); nella situazione in commento, nella pratica si possono riscontrare diverse situazioni, legate al diverso comportamento adottato dal cedente o prestatore comunitario:

  • il cedente o prestatore comunitario si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi procede ad assoggettare l’operazione ad Iva nel Paese di origine (in questo caso il soggetto acquirente o committente nazionale considera l’acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell’Iva nazionale e lo registra semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo);
  • il cedente o prestatore comunitario non si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi tratta l’operazione come se fosse una cessione intracomunitaria di beni non imponibile ex articolo 41 D.L. n. 331/1993 piuttosto che una prestazione di servizi scambiata tra soggetti passivi Iva, territorialmente rilevante nel Paese di destinazione del servizio ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972 (anche in questo caso, seppur con qualche perplessità in più, in base alla posizione assunta dall’Agenzia delle entrate il soggetto acquirente o committente nazionale dovrebbe considerare l’acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell’Iva nazionale e registrarlo semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo).Il sacrificio in questi casi è rappresentato dall’Iva estera che il contribuente si vede addebitare (quantomeno nel primo caso sopra descritto) in quanto “riconosciuto” come operatore privato dal soggetto passivo comunitario che pone in essere l’operazione, imposta che evidentemente non può detrarre.
  • In presenza di soggetti che non operano stabilmente con l’estero, quindi, le descritte situazioni si verificano ogni qualvolta il contribuente si trovi nelle condizioni di effettuare acquisti sporadici, spesso di ridotto importo (caso tipico è l’acquisto sui portali di google, amazon, e-price, per citarne alcuni) per i quali non ha né il tempo né la convenienza a valutare un percorso di preventiva iscrizione telematica agli elenchi Vies, al quale si aggiungono tutti gli adempimenti ulteriori legati all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

 

⇒ Iscrizione al Vies in via “cautelativa”

Laddove invece il contribuente, in relazione agli acquisti sporadici ed occasionali ricevuti da soggetti comunitari, desideri assumere sempre ed in ogni caso la veste di soggetto passivo ai fini Iva, con conseguente neutralità dell’Iva nazionale assolta mediante applicazione del reverse charge (ciò, ovviamente, in assenza di limitazione al diritto alla detrazione sugli acquisti), lo stesso dovrà necessariamente procedere alla preventiva iscrizione negli elenchi Vies.

Tale scelta, tuttavia, comporta conseguenze sotto il profilo operativo: è probabile che per effetto del meccanismo di automatica “esclusione” dagli elenchi in caso di inattività per almeno un anno (il riferimento contenuto nell’articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633/1972 è a quattro trimestri consecutivi, nel caso di mancati acquisti con operatori comunitari lo stesso si veda costretto a ripetere la procedura di iscrizione telematica negli elenchi Vies, con conseguente aggravio di adempimenti (oltre che di costi se tale pratica viene affidata ad un intermediario abilitato).

 

Consapevoli delle conseguenze sopra descritte, pertanto, i contribuenti che hanno ricevuto o stanno ricevendo le lettere di esclusione in precedenza richiamate, dovranno decidere quale comportamento adottare.

Per quanti avessero ricevuto o riceveranno le predette lettere con le quasi si comunica la cancellazione dagli elenchi Vies, si prega di contattare lo Studio per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.

 

Va poi ricordato che con l’articolo 3-quater D.L. n. 16/2012, è stata inserita nell’articolo 37 D.L. n. 223/2006 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

 

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto dprovvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre 2016.

 

 

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E PRIMO ACCONTO 2016

Persone fisiche Si

partita Iva

Si SS Versamento senza maggiorazione 6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento 16/6 16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
No SS Versamento senza maggiorazione 16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
No partita Iva Si SS Versamento senza maggiorazione 6/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
Versamento con maggiorazione 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
Versamento 16/6 16/6 30/6 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
No SS Versamento senza maggiorazione 16/6 30/6 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
Versamento con maggiorazione 18/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati Si SS Versamento senza maggiorazione 6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 22/8 16/9 17/10 16/11
No SS Versamento senza maggiorazione 16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Si SS Versamento senza maggiorazione 6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 22/8 16/9 17/10 16/11
No SS Versamento senza maggiorazione 16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11
Versamento con maggiorazione 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

 

Nota: l’abbreviazione SS significa Studi di settore.

 

SCADENZE FISSE

16

novembre

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2016 (codice tributo 6010) ovvero terzo trimestre 2016 (codice tributo 6033).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2016.

 

Versamento premio Inail 2016

Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell’Inail dovuta per il 2016.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 ottobre 2016.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre 2016, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

30

novembre

Seconda od unica rata acconto imposte per l’anno 2016

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l’anno 2016 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.

La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) e Irap (codice tributo 3813).

Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l’anno 2016 per avvalersi della “cedolare secca”.

 

Seconda rata acconto per l’anno 2016 contributi Ivs artigiani e commercianti

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2016 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2016.

 

Seconda rata acconto per l’anno 2016 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps

Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2016 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2016.

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di ottobre 2016.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2016.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre 2016.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2016.

15

dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.