STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI, ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 7/2017

 

 

11 maggio 2017

 

Argomenti trattati:

 

– STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

– ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2017

 

STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Con l’articolo 3 del recente D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (pubblicato nella G.U. dello stesso giorno ed attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità.

Visto di conformità obbligatorio per crediti di importo superiore a 5.000 euro

Scende da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità (o l’alternativa sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) nel modello dichiarativo.

Il nuovo limite interessa:

  • tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. n. 78/2009
  • quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, ecc.) recata dalla L. n. 147/2013 (Finanziaria 2014).

Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l’ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).

Resta invece fermo, anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette start up innovative.

Vietata la compensazione per il versamento dei crediti recuperati dall’Agenzia

Con una modifica apportata all’articolo 1, comma 422, L. n. 311/2004 viene previsto che “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni”.

Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell’Agenzia a fronte dell’indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante “compensazione” con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.

Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. n. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.

Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l’aspetto della decorrenza, precisando che

le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”.

Da ciò ne consegue che:

  • per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA2017 (riferita al periodo d’imposta 2016) ed il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), restano in vigore i precedenti vincoli; ciò significa che in relazione agli utilizzi dei crediti emergenti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite di 15.000 euro;
  • per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successivamente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono il limite di 5.000 euro;
  • per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei crediti Iva trimestrali emergenti dal modello TR nessun impatto produce la disposizione in commento atteso che per l’utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l’apposizione del visto di conformità.

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia in caso di F24 recanti compensazioni

Un’altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui la presentazione di un modello F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente trasmesso seguendo i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Viene quindi soppresso il limite di 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente.

Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017”.

 

ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

Con il periodo d’imposta 2016 termina l’applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore ed i parametri.

È infatti l’articolo 7-bis D.L. n. 193/2016 (convertito nella L. n. 225/2016) che, annunciando l’introduzione di indici sintetici di affidabilità (Isa) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 207, afferma che, contestualmente, cesseranno di avere effetto, ai fini dell’accertamento, le disposizioni relative agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis D.L. n. 331/1993 ed ai parametri previsti dall’articolo 3, commi 181/189, della L. n. 549/1995.

In attesa della definitiva emanazione del provvedimento normativo di approvazione degli Isa (già con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 è avvenuta la presentazione degli stessi da parte della Commissione degli esperti in seno alla SOSE) le prossime dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 accoglieranno verosimilmente per l’ultima volta i dati necessari all’applicazione della disciplina accertativa riguardante studi di settore e parametri.

 

Software GERICO e corretti congiunturali

Con una ulteriore anticipazione di una settimana rispetto allo scorso anno, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile in data 4 aprile 2017 la prima versione del software GERICO 2017, che pur in assenza del definitivo provvedimento di approvazione dei correttivi congiunturali per tenere conto degli effetti della crisi economica (che troveranno applicazione anche per quest’ultimo anno di applicazione), tiene appunto conto delle tradizionali riduzioni sostanzialmente riconducibili all’applicazione di 5 tipologie di correttivo:

  1. correttivi congiunturali di settore;
  2. correttivi congiunturali territoriali;
  3. correttivi congiunturali individuali;
  4. interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  5. interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

Per la loro attivazione sarà necessario procedere all’inserimento dei dati compresi nel quadro T del modello Studi.

Novità per il periodo d’imposta 2016

Per effetto del programmato intervento di revisione triennale degli studi di settore la novità di maggior rilievo per quest’anno è rappresentata dalla decisa riduzione del numero degli studi di settore applicabili: dai 204 della precedente tornata dichiarativa, agli attuali 193 modelli applicabili al periodo d’imposta 2016.

Dal punto di vista dei contenuti, invece, si riscontra una decisa contrazione dei dati richiesti nel modello. Si tratta, per la verità, di una diminuzione delle informazioni richieste solo per alcuni dati extracontabili del modello (l’Agenzia delle entrate parla di una contrazione di circa 5.300 variabili rispetto all’annualità precedente).

Nessuna variazione sostanziale, al contrario, si riscontra per gli elementi contabili e per il quadro A che riguarda gli addetti all’attività, i cui fattori si rivelano poi fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal software GERICO. Rimane, pertanto, anche per il periodo d’imposta 2016, la struttura tipica che ha contraddistinto le precedenti edizioni con modelli e istruzioni divisi per comparti:

  • istruzioni generali;
  • elementi contabili (quadro F e G);
  • personale addetto all’attività (quadro A);
  • dati congiunturali (quadro T);
  • altre informazioni rilevanti (quadro X);
  • ulteriori dati specifici (quadro V).

Infine, un’ultima novità per quanto riguarda le cause di esclusione dall’applicazione della disciplina riguardante gli studi di settore: nella generale ipotesi riferita al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” viene ricompresa quest’anno, con l’aggiunta della lettera h) alle istruzioni parte generale, la fattispecie dei soggetti colpiti da eventi sismici i quali, pertanto, potranno invocare per il periodo d’imposta 2016 tale specifica causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Indicatori sintetici di affidabilità (Isa)

Come già detto nel corso del 2017 verrà introdotto un nuovo strumento basato sul grado di “affidabilità” del contribuente che permetterà di superare lo strumento rappresentato dagli studi di settore, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.

Verrà quindi determinato un indicatore che fornirà il grado di affidabilità del contribuente e sulla base del risultato ottenuto, su una scala che andrà da 1 a 10, al contribuente verranno riconosciuti alcuni benefici in tema di accertamento.

Tale indicatore, diversamente configurato in base all’attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente, verrà elaborato sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

  • gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
  • il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
  • un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
  • un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali;
  • una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Per verificare gli effetti di un’eventuale risultato di anomalia nonché la possibilità per il contribuente di “adeguare” la propria posizione, sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2017

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

 

SCADENZE FISSE
16

maggio

 

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2017 (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre 2017 (codice tributo 6031).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – III rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la terza rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2017 (primo trimestre).

 

Versamento del premio Inail

Scade il versamento della seconda rata del premio Inail 2016/2017 per chi ha optato per il versamento rateale.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

18

maggio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile 2017.

 

22

maggio

Contributi Enasarco

Scade per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2017.

 

25

maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

 

29

maggio

Ravvedimento dichiarazione Iva 2017

Scade il termine per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa all’anno d’imposta 2016 non presentata entro lo scorso 28 febbraio 2017.

 

31

maggio

Invio liquidazioni periodiche all’Agenzia delle entrate

Scade oggi il termine per l’invio, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, ovvero al primo trimestre 2017, della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate rispettivamente dai soggetti passivi d’imposta che liquidano la stessa mensilmente o trimestralmente. L’invio può avvenire solo in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile 2017. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2017.

 

15

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.