13 giugno 2017
Argomenti trattati:
– NOTIZIE FLASH
– VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DA “REDDITI 2017”
– MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT
– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017
NOTIZIE FLASH
Sabatini-ter: aggiornate le faq che individuano l’elenco dei beni strumentali agevolabili
La Legge n. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l’effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato sul proprio sito web le faq ed in particolare ha individuato l’elenco dei beni strumentali e delle spese che non possono essere oggetto della richiesta del finanziamento agevolato e del contributo in conto interessi (Ministero dello sviluppo economico, faq Nuova Sabatini, 12/5/2017).
Accordo per il credito 2015: aggiornato l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari
Alla data del 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate (quote capitale) dei finanziamenti e 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti (per fruire della sospensione o dell’allungamento i contratti devono essere stati stipulati dalle Pmi prima del 31 marzo 2015). L’Abi ha aggiornato l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull’Accordo per il credito 2015. Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell’Accordo “Imprese in ripresa” hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all’istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 23/5/2017).
VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DA “REDDITI 2017”
Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2017.
Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita Iva, scadenze diverse da quelle finora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto – liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito. |
Si ricorda altresì che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.
TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Rata | Scadenza | Interessi | Scadenza con
maggiorazione 0,4% |
Interessi |
unica | 30 giugno 2017 | 0 | 31 luglio 2017 | 0 |
1 | 30 giugno 2017 | 0 | 31 luglio 2017 | 0 |
2 | 17 luglio 2017 | 0,18 | 21 agosto 2017 | 0,18 |
3 | 21 agosto 2017 | 0,51 | 18 settembre 2017 | 0,51 |
4 | 18 settembre 2017 | 0,84 | 16 ottobre 2017 | 0,84 |
5 | 16 ottobre 2017 | 1,17 | 16 novembre 2017 | 1,17 |
6 | 16 novembre 2017 | 1,50 |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
||||
Rata | Scadenza | Interessi | Scadenza con
maggiorazione 0,4% |
Interessi |
Unica | 30 giugno 2017 | 0 | 31 luglio 2017 | 0 |
1 | 30 giugno 2017 | 0 | 31 luglio 2017 | 0 |
2 | 31 luglio 2017 | 0,33 | 31 agosto 2017 | 0,33 |
3 | 31 agosto 2017 | 0,66 | 02 ottobre 2017 | 0,66 |
4 | 02 ottobre 2017 | 0,99 | 31 ottobre 2017 | 0,99 |
5 | 31 ottobre 2017 | 1,32 | 30 novembre 2017 | 1,32 |
6 | 30 novembre 2017 | 1,65 |
Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all’applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.
Versamento e compensazione
I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:
Soggetti Irpef | Soggetti
Ires |
|
Imposte sui redditi – saldo | 4001 | 2003 |
Imposte sui redditi – acconto prima rata | 4033 | 2001 |
Imposte sui redditi – acconto seconda rata | 4034 | 2002 |
Iva annuale saldo | 6099 | |
Irap – saldo | 3800 | |
Irap – acconto prima rata | 3812 | |
Irap – acconto seconda rata | 3813 | |
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario | 1668 | |
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni | 3805 |
Compensazioni
In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Stretta alla compensazione dei crediti fiscali” contenuta nella newsletter n.7/2017 in data 11 maggio 2017.
In ogni caso di ricorda che:
- i crediti d’imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell’articolo 31 D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.
La compensazione dei crediti d’imposta mediante modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:
- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).
Da ricordare
In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione riguardano le sole compensazioni “orizzontali” e non anche le “verticali”.
Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate: – le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”; – non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole. |
Modello Iva e versamento dell’imposta
A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7 D.P.R. n. 542/1999, apportata dal comma 20 dell’articolo 7-quater del recente D.L. n. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.
Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:
- in unica soluzione al 16 marzo 2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo 2017 e il 30 giugno 2017;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16 marzo 2017 oppure al 30 giugno 2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).
In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7 D.P.R. n. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l’ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%. |
Società di capitali
Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:
- se l’approvazione del bilancio del periodo d’imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l’approvazione del bilancio del periodo d’imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle Imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT
Tra le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello split payment, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno 2017). Pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva informativa, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1° luglio 2017.
Lo split payment
L’articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.
Soggetti interessati
Viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. n. 196/2009, ossia l’elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.
La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1) e 2), codice civile (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1), codice civile (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1), codice civile (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Prestazioni professionali
L’articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.
In relazione a questa previsione l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che “Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 633/1972.
Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.
Il D.L. n. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2017, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment.
Si segnala, infine, come la stessa norma rinvii la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento ad un apposito decreto ministeriale.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.
In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017. |
Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017 |
Rate
|
||||||||
Unica o
1° |
2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
Persone fisiche |
Sì partita Iva |
Versamento senza maggiorazione |
30/6 |
17/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
|
Versamento con maggiorazione |
31/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
||||
No partita Iva |
Versamento senza maggiorazione |
30/6 |
31/7 |
31/8 |
2/10 |
31/10 |
30/11 |
||
Versamento con maggiorazione |
31/7 |
31/8 |
2/10 |
31/10 |
30/11 |
||||
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati |
Versamento senza maggiorazione |
30/6 |
17/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
||
Versamento con maggiorazione |
31/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
||||
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio |
Versamento senza maggiorazione |
30/6 |
17/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
||
Versamento con maggiorazione |
31/7 |
21/8 |
18/9 |
16/10 |
16/11 |
SCADENZE FISSE | |
16 giugno |
Versamenti Iva mensili
Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2017 (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento Iva annuale – IV rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.
Versamento dei contributi Inps Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: – sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef; – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; – sui redditi di lavoro autonomo; – sulle provvigioni; – sui redditi di capitale; – sui redditi diversi; – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; – sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio 2017, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
|
26 giugno |
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
|
30 giugno |
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2017.
Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio 2017. Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2017. Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili Scade il versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015 Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva – nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate – del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016 Scade il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017 Scade il termine per il versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.
Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 Versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016 Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 Scade il versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.
Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi Scade oggi, per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, il termine di presentazione della dichiarazione modello “Redditi Persone Fisiche 2017” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
|
15 luglio |
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse il mese precedente.
Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.