MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT

Newsletter n. 11/2017

 

14 luglio 2017

 

Argomenti trattati:

 

– MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT

 

Nell’informativa n. 9 del 13 giugno 2017 abbiamo evidenziato come l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio 2017 l’ambito applicativo dello split payment di cui all’articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972.

In particolare la “manovra correttiva” ha esteso il meccanismo dello split payment ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell’applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) ed ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat (ex articolo 1, comma 2, L. n. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

 

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat delle P.A.;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

 

Lo scorso 27 giugno 2017 il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello split payment, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo split payment a partire dalle operazioni fatturate da tale data.

 

Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30 giugno 2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

 

L’immediata conseguenza pratica per il professionista e per l’azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall’applicazione della ritenuta alla fonte l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d’acconto sia quella dell’Iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in split payment acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l’esempio del professionista).

 

CARLO ROSSI

Dottore commercialista – Revisore legale

Spett. ……………………. Spa

Via ……………………………..

P. Iva ………………………….

 

1° luglio 2017

Fattura n. …./2017

Competenze per la redazione ……………

 

 

Compenso lordo                                                                                                971,90

Contributo integrativo 4%                                                                                38,88

Iva                                                                                                                        222,35

TOTALE FATTURA                                                                                       1.233,13

Ritenuta d’acconto                                                                                         – 194,38

 

Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972                            – 222,37

 

Netto a pagare                                                                                                   816,38

Operazione con “scissione dei pagamenti” ex articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972

 

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-quater dell’articolo 1 D.L. n. 50/2017, verificare gli elenchi pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze del MEF oppure richiedere all’acquirente/committente l’emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello split payment.

Si propone di seguito un fac simile di richiesta da inviare ai propri clienti.

 

 

Spettabile ………………….

In relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-quater, D.L. n. 50/2017 convertito in legge il 14/6/2017 che prevede l’estensione dell’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), siamo con la presente a chiederVi di volerci comunicare formalmente l’eventuale inclusione della Vostra Società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l’applicazione dello split payment.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il ……… a mezzo pec all’indirizzo ……………… .

Cordiali saluti.

 

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell’imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l’Iva direttamente all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

 

Inoltre per i nuovi “uffici della P.A.” per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo split payment è prevista una deroga ai fini dell’adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l’imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le “società” coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello split potranno annotare le fatture per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell’imposta entro il 18 dicembre 2017.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.