CERTIFICAZIONI DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017, ALIQUOTE INPS 2018 GESTIONE SEPARATA, LETTERE DI INTENTO ESPORTATORI ABITUALI

Newsletter n. 4/2018

 

20 febbraio 2018

 

Argomenti trattati:

 

– CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017

– ALIQUOTE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

– GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il prossimo 31 marzo 2018 (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013.

La principale novità riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l’ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).

 

Utili e proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

 

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 D.Lgs. 461/1997.

 

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate:

  • non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
  • dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.

 

sezione IV

 

ALIQUOTE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995).

L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al 25,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l’anno 2018, non essendoci state modifiche.

 

È aumentata l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: oltre all’incremento di un punto percentuale previsto dall’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 (come avvenuto negli ultimi anni) l’articolo 7 L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):

 

  2017 2018
 

Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica

Titolare di partita Iva 25,72% 25,72%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL  

32,72%

 

33,72%

Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL  

32,72 – 33,23%

 

34,23%

Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica  

24%

 

24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 101.427,00 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.710,00 euro. Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

 

Professionisti  ⇒ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).
Collaboratori  ⇒ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
Associati in partecipazione

di solo lavoro

 ⇒ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.

 

 

GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

 

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1 lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare.

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo definito “plafond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

 

Procedura

Gli esportatori abituali, alla fine dello scorso anno o all’inizio del 2018, hanno trasmesso telematicamente i dati all’Agenzia delle entrate, indicando l’importo dell’operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva.

In merito alla quota di plafond da indicare, nel far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva, non vi è alcun impedimento nell’indicare un importo superiore al plafond disponibile, posto che quest’ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Gli esportatori abituali pertanto non devono preoccuparsi di suddividere il plafond disponibile tra i diversi fornitori, bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare ad ogni singolo fornitore l’intero plafond disponibile.

 

Qualora, invece, l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una “ulteriore” quota di plafond che, quindi, non deve comprendere l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

 

⇒ Estratto del modello da utilizzare dal 1° marzo 2017

estratto modello

 

 

 

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare ad emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stata comunicato da parte del proprio cliente l’invio della lettera di intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in 2 modalità alternative ma equivalenti:

  • accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate al link Verifica ricevuta dichiarazione di intento (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
  • per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.
  • In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere il registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente ed annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull’apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell’imposta (non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera c), D.P.R. 633/1972). L’anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

 

Sanzioni

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

Fattispecie Sanzione prevista Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8 lettera c) in mancanza di lettera di intento in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore) in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”) in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni

N.I. articolo 8 lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento

in misura fissa

tra 250,00 e 2.000,00 euro

comma 4-bis

 

In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, al fine di regolarizzare la violazione commessa.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.