DETRAZIONE IVA FATTURE ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017, AGGIORNAMENTO MODELLO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 6/2018

 

12 aprile 2018

 

Argomenti trattati:

– DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

– AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2018

 

DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

 

Come noto, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

  • il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
  • la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

    1. l’effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
    2. il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

 

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 (regola della circolare n. 1/E/2018) quanto nel periodo d’imposta 2017 (vecchia regola dell’esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha “obbligato” alla detrazione con riferimento all’anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

  • la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
  • altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
  • la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l’inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all’amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2017 (DR IVA2018) si invita pertanto la Clientela a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiamo una data “certa” di ricevimento nel 2017.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall’Agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l’impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data “certa” nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 

AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

 

Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell’adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

 

Modello

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP.

Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo “Mod. N” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

  1. esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  2. esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  3. sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

Decorrenza 

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.

Operazioni straordinarie

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

VP1

 

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

⇒ Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione

  1. Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:

→ la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;

→ la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione.

2. Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:

→ dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all’attività oggetto dell’operazione straordinaria;

→ da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica deve essere barrata la casella “Operazioni straordinarie” nel rigo VP1 del quadro VP. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.

 

⇒ Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l’adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell’ipotesi, invece, in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell’intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Acconto Iva

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata aggiunta la casella dedicata all’indicazione del metodo prescelto per il calcolo dell’acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l’Agenzia verifica l’importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente dalla Comunicazione delle liquidazioni Iva.

 

VP13

 

In colonna 2 occorre indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

  • “1” storico;
  • “2” previsionale;
  • “3” analitico – effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2018

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

16

aprile

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2018 (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2018

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la seconda rata del conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo 2018. 

20

aprile

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Dichiarazione Moss

Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al primo trimestre 2018.

 

26

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

 

30

aprile

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2018.

 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo 2018.Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell’anno precedente.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2018 (Modello TR).

 

Dichiarazione Iva 2018Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo d’imposta 2017.

Approvazione bilancio a 120 giorni per società di capitali

Scade il termine per l’adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo.

Bonus Autotrasportatori

Scade oggi il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, il termine per presentare apposita istanza al fine di al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

Dichiarazione dei redditi de cuius

Scade il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi dei soggetti deceduti a decorrere dal 1° giugno 2017.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2018.

 

15

maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

 

Fatturazione differita

Scade il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.