NOTIZIE FLASH, CERTIFICAZIONE UNICA 2019, CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2018, CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 2/2019

 

15 febbraio 2019

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– CERTIFICAZIONE UNICA 2019

– CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2018

– CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Proroga per “spesometro” ed “esterometro”: attesa per il comunicato ufficiale

Il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci ha annunciato la proroga delle due scadenze (“spesometro” ed “esterometro”) dal prossimo 28 febbraio al 30 aprile 2019. Si attende il comunicato ufficiale dell’Agenzia delle entrate.

 

Sabatini ter: riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione

A partire dal 7 febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013. Trattasi della possibilità di accedere al finanziamento (con facoltà di fruire della garanzia all’80% del Fondo di garanzia per le PMI) ed al contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Il contestuale decreto direttoriale del 28 gennaio 2019 ha disposto l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per l’insufficienza delle risorse disponibili. Viene, inoltre, confermato che le domande inviate via pec dalle piccole e medie imprese nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 6 febbraio 2019 sono considerate irricevibili (Ministero dello sviluppo economico, decreto direttoriale n. 1338 del 28/1/2019).

 

Diritto CCIAA: confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le annualità 2017 e 2018 (Ministero dello sviluppo economico, nota n. 432856 del 21/12/2018).

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2019 (meglio nota come CU) da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

 

Termini

La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 1° aprile 2019 (essendo il 31 marzo domenica);
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

·  qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo 2019;

·   per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre 2019, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • certificazione Unica 2019, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2018

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2018.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili ed agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018.

 

La principale novità riguarda l’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, infatti, sono state recepite le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 999 a 1006, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tuttavia, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, limitatamente agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 1006, legge 205 del 27 dicembre 2017).

 

Utili e proventi corrisposti nel 2018 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2019 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973;
  • gli utili ed i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

  • non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
  • per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore, occorrerà emettere la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito.

 

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CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELL’IPER AMMORTAMENTO

La legge di bilancio ha prorogato per il 2019 l’agevolazione nota come iper ammortamento.

L’agevolazione troverà applicazione agli investimenti aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto ad emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

 

L’agevolazione non trova applicazione per:

  • i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
  • i fabbricati e le costruzioni.

In merito all’ammontare della maggiorazione, prima stabilita nel 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell’agevolazione legata all’ammontare complessivamente investito, il beneficio può essere riassunto come segue:

 

Ammontare dell’investimento eseguito Maggiorazione spettante
Fino a 2,5 milioni di euro 170%
Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro 100%
Da 10 milioni a 20 milioni di euro 50%
Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro

 

L’Agenzia delle entrate ha formulato negli scorsi giorni alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper ammortamento su esposta.

Di seguito se ne riporta il contenuto in formato tabellare.

 

Cumulabilità con l’agevolazione relativa alla detassazione degli utili reinvestiti In merito alla cumulabilità dell’iper ammortamento con l’agevolazione nota come detassazione degli utili, di cui ai commi 28-34 Legge di Bilancio, l’Agenzia si è espressa per la cumulabilità. L’importo risultante dal cumulo non potrà, tuttavia, essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.
Calcolo dei limiti L’Agenzia ha chiarito che le nuove percentuali di maggiorazione saranno applicabili agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%.

Ne consegue che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 risulti accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, rientrano nella “vecchia” normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa.

Cessione del bene agevolato L’Agenzia ha chiarito che la fruizione dell’agevolazione viene meno, in caso di mancata sostituzione, sia in caso di cessione del bene in Italia, sia in caso di delocalizzazione dello stesso.
Cessioni e conferimenti d’azienda L’Agenzia ha affermato che il trasferimento del bene unitamente all’azienda, in caso di cessione o conferimento di essa, non fa decadere dal beneficio (medesima considerazione era già pacifica nel caso di fusione e scissione).

In questo caso il cedente dovrà consegnare al cessionario apposita documentazione comprovante il costo originario del bene e il processo applicato per l’agevolazione (quote stanziate e residue). L’iper ammortamento proseguirà per il cessionario in modo indipendente dall’ammortamento civilistico che in caso di cessione d’azienda “riparte” sulla base del prezzo di cessione.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

18

febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2019 (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo 2019) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%), tra i quali:

−       i distributori di carburanti;

−       gli autotrasportatori di merci conto terzi;

−       gli esercenti attività di servizi al pubblico;

il termine per il versamento dell’iva dovuta per quarto trimestre 2018 da determinarsi al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre 2018.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

−       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

−       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

−       sui redditi di lavoro autonomo;

−       sulle provvigioni;

−       sui redditi di capitale;

−       sui redditi diversi;

−       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

−       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2018.

 

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio 2019.

19

febbraio

Invio ENEA

Scade oggi il termine per la trasmissione all’Enea della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico effettuati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018.

20

febbraio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Contributi Enasarco

Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2018.

25

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

28

febbraio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione relativi al mese di gennaio 2019.

 

Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione

Scade il termine per l’invio telematico all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2018

Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

 

Versamento bollo virtuale

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019.

 

Spesometro

Scade oggi il termine per l’ultimo invio della Comunicazione dati fatture (relative al terzo ed al quarto trimestre 2018).

Si attende il comunicato ufficiale per la proroga al 30 aprile 2019.

 

Esterometro

Scade oggi il termine per la comunicazione, relativamente alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso l’estero.

Si attende il comunicato ufficiale per la proroga al 30 aprile 2019.

 

Forfetari – regime contributivo agevolato

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Inps, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione con la quale aderire al regime agevolato contributivo. Sempre entro oggi è possibile comunicare anche la revoca del regime agevolato con effetto dal 1° gennaio 2019.

 

Invio spese modello dichiarativo 2019 precompilato

Scade il termine per l’invio telematico, ai fini della predisposizione del Modello dichiarativo 2019 precompilato, dei dati delle seguenti spese sostenute nel 2018:

−       spese funebri;

−       spese frequenza asilo nido;

−       spese veterinarie.

 

4

marzo

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2019.

7

marzo

Certificazione Unica 2019

Scade il termine per l’invio telematico da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 relativa ai:

−       redditi di lavoro dipendente e assimilati;

−       redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

14

marzo

Voucher digitalizzazione

Scade oggi il termine per l’invio al Mise da parte dell’impresa della richiesta di erogazione del voucher con contemporanea presentazione della documentazione a corredo.

15

marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.