ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Newsletter n. 4/2019

 

15 marzo 2019

 

Argomenti trattati:

 

– ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

– ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

– COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

 

L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

 

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale, ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:

 

Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) 3.818,16 euro 3.832,45 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.413,27 euro 3.427,56 euro

 

Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione:

 

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) fino a 47.143,00 euro 24 % 24,09 %
da 47.143,00 euro 25 % 25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 47.143,00 euro 21,45 % 21,54 %
da 47.143,00 euro 22,45 % 22,54 %

 

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo d’imposta 2018 e degli acconti per il periodo d’imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019;
  • i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.
Si ricorda che l’Inps, già dal 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2018 sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state modifiche.

L’aliquota contributiva è del 25% per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2018 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2019 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):

 

2018 2019
 

Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica

titolare di partita Iva 25,72 % 25,72 %
non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL  

33,72 %

 

33,72 %

non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL  

34,23 %

 

34,23 %

Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica  

24 %

 

24 %

 

Il massimale di reddito per l’anno 2019 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 102.543 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l’anno 2019 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.878 euro.

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

 

Professionisti con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre) ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente.
Associati in partecipazione di solo lavoro (disciplina abrogata dal 25 giugno 2015) dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:

– 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta;

– 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

 

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato di recente il portale utile per l’invio della comunicazione telematica introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018:

 

Importante novità

Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all’Enea:

a) taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati;

b) gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al “Bonus mobili” conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018.

 

L’obiettivo della comunicazione è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di detti interventi agevolabili.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione

È importante osservare che la nuova comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50% ma è obbligatoria solo per gli interventi di seguito descritti in dettaglio e ricavati dalla guida rapida per la trasmissione dei dati presente sul sito dell’Enea:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • micro-cogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici.

 

N.B. Si segnala che l’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia sopra evidenziate. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986, che fruiscono della detrazione Irpef 50%, non è previsto alcun obbligo comunicativo all’Enea.

 

Acquisti che danno diritto al “bonus mobili” oggetto di comunicazione

La nuova comunicazione all’Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. “bonus mobili”) se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato oggetto del successivo acquisto dell’elettrodomestico agevolato:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici.

Termini di presentazione della nuova comunicazione telematica

L’Enea ha attivato il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it il 21 novembre 2018 e pubblicato sul proprio sito web una guida rapida disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf .

La registrazione al portale, utile per l’invio telematico dei dati, può essere effettuata alternativamente:

– dal tecnico che ha effettuato l’intervento;

– dal contribuente stesso (in possesso dei dati tecnici inerenti l’intervento effettuato).

La comunicazione telematica dei dati all’Enea per la rendicontazione delle spese poste in essere nell’anno 2018 (fino al 31 dicembre) deve essere effettuata entro la data del 1° aprile 2019.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.