CERTIFICAZIONE UNICA, UTILI DISTRIBUITI, RAVVEDIMENTO VERSAMENTI

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– CERTIFICAZIONE UNICA 2016

– CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2015

– RAVVEDIMENTO SU OMESSI E TARDIVI VERSAMENTI

 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2016

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti d’imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

 

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 L. n. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

 

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.

 

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio 2016, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio 2016 cadendo il giorno 28 di domenica;
  • il modello ordinario, da trasmettere  telematicamente  all’Agenzia  delle  entrate  entro lunedì 7 marzo 2016.

 

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati “sanitari”, l’Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell’articolo unico della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4 D.P.R. n. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all’assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 

Proroga al 1° agosto 2016 per l’invio dei dati non rilevanti per la precompilata

 

In occasione della manifestazione Telefisco l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:

  • Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
  • Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
  • Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all’Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle “Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati” del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2015

 

I soggetti, sostituti d’imposta, che nel corso del 2015 hanno erogato:

  • utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
  • interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

ovvero hanno distribuito:

  • riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per queste concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
  • riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

o ancora hanno remunerato contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, devono rilasciare entro il 29 febbraio 2016 le certificazioni attestanti l’avvenuta erogazione/distribuzione/remunerazione delle somme sopra dettagliate.

Tale certificazione deve avvenire utilizzando l’apposito modello CUPE messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito.

 

Si ricorda che non sono soggette all’obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

 

Con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires ed i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (nel caso di utili prodotti fino all’esercizio 2007, concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo.

 

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/1973 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 D.Lgs. n. 461/1997.

 

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

– dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2016 (o nel modello 730/2016);

– dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2016.

 

 

RAVVEDIMENTO SU OMESSI E TARDIVI VERSAMENTI

 

L’istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato ed esteso ad opera della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), con effetto dal 1° gennaio 2015; occorre però incrociare tali previsioni con la riduzione recentemente operata dal D.Lgs. n. 158/2015 (Decreto Sanzioni) che dispone, dal 2016, la riduzione della sanzione per ritardati ed omessi versamenti al 15% (anziché la misura ordinaria del 30%) nei 90 giorni successivi a quello in cui era prevista la scadenza naturale del versamento.

 

La nuova disciplina delle sanzioni avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017, ma la recente Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) ne ha anticipato l’efficacia al 2016.

Cogliamo quindi l’occasione per fare un punto sulla disciplina del ravvedimento operoso applicabile alle irregolarità nei versamenti d’imposta, aggiornando le misure delle sanzioni ridotte effettivamente applicabili dall’inizio del 2016.

 

Regole generali per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando dell’applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che dell’imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è materialmente avvenuto il tardivo versamento.

Le modifiche introdotte lo scorso anno possono così essere riepilogate:

  • modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l’obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione). Nei fatti, il ravvedimento è ora possibile fino a che l’Agenzia ha la possibilità di effettuare un accertamento sul contribuente, a patto che non sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un avviso bonario;
  • modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi.

Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate (ad esempio i tributi locali), il ravvedimento  operoso  continua  ad  essere  pregiudicato  dalla  constatazione  della  violazione ovvero da qualunque attività di accesso, ispezione o verifica posta in essere dall’organo verificatore.

 

Per i tributi gestiti

dall’Agenzia delle entrate

  Per i tributi gestiti

da altri Enti impositori

 
le cause ostative che impediscono il ravvedimento operoso sono:
 
1)    la notifica di un avviso bonario;

2)    la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni.

  1)    la constatazione della violazione;

2)    l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 
Ciò significa, che il ravvedimento può essere posto in essere anche se sono già cominciate azioni di ispezione, verifica o accertamento.   Ciò significa che il ravvedimento non può essere posto in essere senza il requisito della spontaneità.

 

In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:

  1. quella dei tardivi versamenti ravveduti entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni a 1/10);
  2. quella degli errori (di qualsiasi natura) ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni a 1/8);
  3. quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle sanzioni a 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere individuano le fattispecie contenute nell’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, l’ultima colonna si riferisce alla tipologia di tributo cui il ravvedimento è applicabile):

 

 

a) Tardivo versamento del tributo Entro 30 giorni dalla scadenza 1/10 Tutti
a-bis) Qualsiasi tipo di violazione Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello 1/9 Tutti
b) Qualsiasi tipo di violazione Entro il termine di presentazione della dichiarazione 1/8 Tutti
b-bis) Qualsiasi tipo di violazione Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva 1/7 Solo tributi gestiti da Agenzia entrate
b-ter) Qualsiasi tipo di violazione Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione 1/6
b-quater) Qualsiasi tipo di violazione Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione 1/5
c) Presentazione tardiva della dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza originaria 1/10 Tutti

 

La misura della riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. Proprio su questo punto occorre ricordare che:

  • l’articolo 15 D.Lgs. n. 158/2015, modificando l’articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, stabilisce che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Quindi, anziché l’ordinaria misura del 30%, sarà applicabile la misura ridotta del 15%;
  • nei primi 15 giorni la sanzione è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Quindi, tenendo conto della sanzione ridotta al 15%, il primo giorno successivo la scadenza naturale del versamento la sanzione sarà dell’1%, il secondo giorno del 2% e così via fino al quindicesimo giorno.

Su tali misure della sanzione occorrerà poi intervenire per applicare le riduzioni del ravvedimento.

 

Nuove misure

A seguito della sanzione ridotta al 15% per i primi 90 giorni, occorre aggiornare la scansione temporale che individua la misura applicabile per il ravvedimento operoso. Facciamo riferimento solo al caso di ravvedimento per sanare ritardati o parziali versamenti.

 

Momento in cui avviene

il ravvedimento

Sanzione ordinaria applicabile Riduzione per ravvedimento Sanzione ridotta a seguito di ravvedimento
Entro 15 giorni 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo

(0,1% il primo giorno,

0,2% il secondo, ecc.)

Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,50%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione 30% 1/8 3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva 30% 1/7 4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva 30% 1/6 5%

 

Esempio: In data 16 febbraio 2016 la società Alfa Srl deve versare 10.000 euro di Iva. A causa di un errore non viene effettuato il versamento e si procede ad effettuarlo in data 25 febbraio 2016. La sanzione ordinaria applicabile sarebbe del 9% (15% / 15 * 9) a cui applicare la riduzione per il ravvedimento (1/10): la sanzione da utilizzare per il ravvedimento operoso è quindi dello 0,9%, quindi dovrà essere corrisposta la somma di 90 euro.

 

Interesse

Il tasso di interesse legale, da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell’ambito del ravvedimento operoso, dal 1° gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis:

  • 0,5% fino al 31 dicembre 2015;
  • 0,2% dal 1° gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.