COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A., SANZIONI F24 A ZERO, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 6/2017

 

11 aprile 2017

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– MODELLO PER COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A.

– SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2017

 

NOTIZIE FLASH

Memorizzazione elettronica e trasmissione per alcune tipologie di distributori automatici

L’Agenzia delle entrate ha specificato che l’entrata in vigore dal 1° aprile 2017 della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate non riguarda i dispositivi che non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate. Per tali dispositivi sono approvate le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 61936 e l’entrata in vigore dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015 è fissata dal 1° gennaio 2018. Restano esclusi dal perimetro di regolamentazione i distributori automatici di carburante in relazione ai quali un successivo provvedimento disciplinerà termini e regole tecniche di avvio dell’adempimento (Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 61936 del 30/3/2017).

Somma rimborsabile per il consumo di gasolio del primo trimestre 2017

Sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali, che dovrà essere presentata per i consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto entro il prossimo 2 maggio 2017 (per il primo trimestre). Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio, la misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto. Il rimborso è fruibile dall’autotrasportatore o mediante restituzione in denaro o mediante compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6740 secondo le istruzioni fornite dalla Nota n. 57015 del 14/5/2015 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Nota n. 38666 del 30/3/2017).

 

MODELLO PER COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis D.L. n. 78/2010.

Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

 

Modalità di compilazione del modello

L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell’articolo 21-bis D.L. n. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, D.L. n. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.

 

È opportuno sottolineare che l’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell’articolo 21 D.L. n. 78/2010, c.d. “Spesometro 2017”) ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell’articolo 21-bis D.L. n. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate.

 

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

  1. esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  2. esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  3. sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione “Liquidazione” dell’imposta prevede i seguenti righi:

  • VP2 – Totale operazioni attive: va indicato l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell’Iva;
  • VP3 – Totale operazioni passive: va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell’Iva;
  • VP4 – Iva esigibile: va indicato l’ammontare dell’Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità nel periodo di riferimento;
  • VP5 – Iva detratta: va indicato l’ammontare dell’Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
  • VP6 – Iva dovuta o a credito: va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5;
  • VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro: va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
  • VP8 – Credito periodo precedente: va indicato l’ammontare dell’Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;
  • VP9 – Credito anno precedente: va indicato l’ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;
  • VP10 – Versamenti auto UE: va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
  • VP11 – Crediti d’imposta: va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
  • VP12 – Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali: va indicato l’ammontare degli interessi dovuti (pari all’1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
  • VP13 – Acconto dovuto: va indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non versato;
  • VP14 – Iva da versare o a credito: va indicato l’ammontare dell’Iva da versare o da trasferire all’ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’Iva di gruppo) oppure l’ammontare dell’Iva a credito o da trasferire all’ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’Iva di gruppo).

 

Presentazione telematica ed esame dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

 

Casi particolari evidenziati nelle istruzioni ministeriali

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. n. 633/1972).

 

 

 

 

Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali

La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del pro-rata di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell’ultimo trimestre non vanno compilati i righi VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 74, comma 5, e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’articolo 74, comma 4.
 

 

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. n. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.
 

 

Riporto del credito Iva nel corso dell’anno

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre (prima comunicazione) che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
Contribuenti con contabilità presso terzi I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’articolo 74-bis, comma 2.
 

Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo

Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi dell’articolo 73 ultimo comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicendo nel campo “Partita Iva della controllante” la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l’ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo”.
 

 

 

Contribuenti con operazioni straordinarie

Se l’operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l’operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.
 

 

 

 

 

 

Soggetti non residenti

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia, sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un‘unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.

 

 

SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO

La presentazione di modello F24 “a zero” e cioè con perfetta compensazione orizzontale tra crediti e debiti evidenziati nel modello di pagamento unificato, è un fenomeno piuttosto ricorrente tra i contribuenti che, in tal modo, possono accelerare i tempi di “recupero” dei crediti fiscali che in altro modo dovrebbero seguire la più lunga via del rimborso.

L’obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall’articolo 19, comma 3, D.L. n. 241/1997, il quale dispone che il modello F24 vada presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”. Peraltro, la necessità di presentare all’agenzia delle entrate detto modello a zero risponde anche alla finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria la verifica del superamento del limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, attualmente stabilito in 700.000 euro.

 

La mancata presentazione del modello F24 a zero è da sempre sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti.

A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto delle novità introdotte con il D.L. n. 158/2015 (che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario), la sanzione prevista per l’omessa presentazione del modello F24 a zero è contenuta nell’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 e prevede:

 

una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

 

Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità con le quali è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso nei casi di tardiva presentazione del modello F24 a zero, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 637, L. n. 190/2014, che hanno profondamente innovato tale istituto riscrivendo la disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Con riferimento alla riduzione di 1/9, prevista per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, il documento di prassi precisa che poiché, nel caso del modello F24 a zero, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, la predetta riduzione di 1/9 si applica:

  • alla sanzione base di 50 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (sanzione ridotta pari a 5,56 euro);
  • alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (sanzione ridotta pari a 11,11 euro).Trascorsi 90 giorni, pertanto, le successive riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, devono necessariamente commisurarsi alla sanzione base di 100 euro, con il risultato che le sanzioni ridotte saranno pari a:
  • 12,50 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall’omissione;
  • 14,29 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
  • 16,67 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall’omissione;
  • 20,00 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. n. 4/1929 (cioè mediante processo verbale).Con riferimento alla misura delle sanzioni, la risoluzione in commento evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

 

SCADENZE FISSE
18

aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00 emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2017 (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – II rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la seconda rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali ed ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–     sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–     sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–     sui redditi di lavoro autonomo;

–     sulle provvigioni;

–     sui redditi di capitale;

–     sui redditi diversi;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo 2017.

 

20

aprile

Spesometro soggetti trimestrali

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2016 da i soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell’imposta.

 

21

aprile

Rottamazione cartelle

Scade il termine, come prorogato, per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell’apposito modello DA1.

 

26

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.

 

2

maggio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo 2017. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2017.

 

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell’anno precedente.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2017 (Modello TR).

 

MUD 2017

Scade il termine per la spedizione del modello Mud 2017 relativo all’anno 2016.

 

15

maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni per le associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.