DICHIARAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL’ANNO 2016, PRIMI CHIARIMENTI SULLE SANZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE

Newsletter n. 10/2017

 

20 giugno 2017

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– DICHIARAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL’ANNO 2016

– PRIMI CHIARIMENTI SULLE SANZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE

 

NOTIZIE FLASH

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Il 30 giugno 2017 scade il termine per il pagamento del diritto annuale camerale per l’anno 2017 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato anche nei 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40% da sommarsi al diritto dovuto e versata con i decimali, dovuta anche in caso di compensazione.

Il termine coincide con quello di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi il cui termine ordinario, salvo proroghe, è stabilito al 30 giugno 2017 ovvero, per le società di capitali, in altro termine in caso di proroga dell’approvazione del bilancio o con l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

 

 

DICHIARAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL’ANNO 2016

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016. Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
  • fabbricati merce invenduti;
  • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile, esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

 

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il 30 giugno scade anche il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera 1, D.Lgs. n. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno 2017.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

 

 

PRIMI CHIARIMENTI SULLE SANZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo, l’Agenzia delle entrate fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell’ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell’inversione contabile (o reverse charge).

É infatti con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 che l’Agenzia commenta per la prima volta (ad eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all’applicazione del principio del favor rei per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016) i nuovi commi 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 che nell’ambito dell’articolo 6 D.Lgs. n. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell’unico e previgente comma 9-bis.

Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

TEMA CHIARIMENTO
Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma 9-bis sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all’articolo 71 D.P.R. n. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all’articolo 17, comma 2.
Omesso reverse charge da parte del cessionario committente Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette all’inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l’irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Omessa indicazione in dichiarazione annuale Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa – da 250 euro a 2.000 euro – disposta dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale “…sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli…”.
Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall’articolo 46, comma 5, D.L. n. 331/1993.
Errata applicazione dell’Iva e dell’inversione contabile La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe in contrasto con la ratio delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell’inversione contabile.
Operazioni soggette

a Iva escluse dalla sanzione fissa

Il comma 9-bis2 disciplina l’ipotesi inversa di “irregolare assolvimento del tributo” prevista dal comma 9-bis1.

Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l’imposta tramite l’inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all’articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.

Operazioni palesemente estranee all’inversione contabile In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell’articolo 6.
Fatture in reverse

per operazioni soggettivamente inesistenti

Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l’operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

  

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.