INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO, STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

 

Newsletter n. 20/2017 

 

28 dicembre 2017

 

 

Argomenti trattati:

 

– INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

– STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

 

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 

Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre 2017 alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

 

Possono verificarsi due casi:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino;
  • l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

  1. i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
  2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:

 

Beni in inventario

beni presso magazzino
beni in deposito
beni presso unità locali
beni di proprietà ma presso terzi
beni di proprietà altrui presso l’azienda no
beni di proprietà in viaggio
beni in viaggio di proprietà altrui

no

 

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1 D.P.R. n. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi d’imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo d’imposta un valore di rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro.

L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo oppure a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che, se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2017, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

 

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2016 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, al 31 gennaio 2018, stante la proroga di un mese concessa per quest’anno).

Stampa “cartacea” dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell’esercizio 2016 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 gennaio 2018 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vanno stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del D.P.R. n. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2016, entro il 31 ottobre 2017.

Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

 

Modalità di numerazione

Libro / registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio

Registrazioni periodo

1/1/2016 – 31/12/2016

Libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. 2016/1, 2016/2, 2016/3, ecc.
Libro inventari progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 2016/1, 2016/2, 2016/3, ecc.
Registri fiscali

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)

progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. 2016/1, 2016/2, 2016/3, ecc.

 


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”

Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale 16,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

32,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

Libro inventari 16,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

32,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

Registri fiscali no non dovuta

 

 

Archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2016, entro il 31 gennaio 2018).

 


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “informatici”

Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale 16,00 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32,00 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

Libro inventari 16,00 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32,00 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

Registri fiscali no non dovuta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.