MAGGIOR TEMPO PER LA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

Newsletter n. 2/2018

 

19 gennaio 2018

 

Argomenti trattati:

– MAGGIOR TEMPO PER LA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

 

 

MAGGIOR TEMPO PER LA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

Con la recentissima circolare 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito i necessari chiarimenti in merito alla detrazione dell’Iva sugli acquisti dal 2018 rettificando le tesi ventilate in dottrina.

 

Liquidazione dell’imposta

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, l’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti di esigibilità dell’imposta e di possesso della fattura, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione annuale 2017.

Una fattura di acquisto, invece, ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione oppure essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.

In conclusione, riveste grande importanza la verifica del momento di ricezione della fattura di acquisto. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Per i soggetti che adottano il regime IVA per cassa, viene confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve essere ancorato al momento di esigibilità, che coincide con il pagamento del corrispettivo.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell’Iva relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione. Nel documento di prassi ci si riferisce, in particolare, a quei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta era divenuta esigibile nel 2017, hanno fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

 

Gestione delle fatture

Per la gestione delle fatture l’Agenzia evidenzia che la creazione di un sezionale potrebbe essere una soluzione preferibile anche se è ammessa la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse, a condizione che le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Note di variazione

In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 26 del DPR 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.