NOTIZIE FLASH, TASSA CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2019, PROROGA PER SPESOMETRO, ESTEROMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE,PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 3/2019

 

11 marzo 2019

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– TASSA CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2019

– PROROGA PER SPESOMETRO, ESTEROMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2019

 

NOTIZIE FLASH

Rottamazione-ter: Aggiornato il modello DA-2018 per aderire alla definizione agevolata

È stato aggiornato il mod. DA-2018 da presentare entro il 30 aprile 2019 per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nelle note alla compilazione ora è precisato che se nel modello in esame vengono riportati carichi per i quali è prevista l’ammissione automatica alla “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare il mod. DA-2018 (adesione alla “rottamazione-bis” con pagamento delle rate entro il 7 dicembre 2018 ovvero per i soggetti colpiti dal sisma relativamente alle residue somme dovute ai fini della definizione agevolata ex articoli 6 D.L. 193/2016 e 1, comma 4, D.L. 148/2017), gli stessi “verranno trattati ai fini dell’importo dovuto e della ripartizione rateale in base a quanto espressamente previsto” in presenza di tali fattispecie. L’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunica al debitore l’accoglimento della domanda e quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l’eventuale diniego della stessa.

 

Registratori di cassa: credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di misuratori fiscali

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. La risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019 ha istituito il codice tributo 6899 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 49842 del 28/2/2019).

 

TASSA CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2019

Il 18 marzo 2019 (scadenza posticipata essendo il 16 marzo sabato) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali ed i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2019.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro per la generalità delle società.
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

 

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, ad esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche (per le quali vale la novità 2019 di cui si dirà), permane in ogni caso l’assoggettamento ad imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32,00 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Novità 2019: esonero da imposta di bollo per le Ssd

Al comma 646, articolo 1, L. 145/2018, viene integrato l’articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al D.P.R. 642/1972 (che disciplina l’imposta di bollo) al fine di estendere l’ipotesi di esenzione già prevista per le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni anche alle “Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.

 

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta di:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo e su di essi deve essere apposta, prima dell’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2019 (anno per il quale si versa la tassa).

 

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Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

 

PROROGA PER SPESOMETRO, ESTEROMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Con il del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 il Governo ha disposto la proroga di diversi adempimenti che risultavano in scadenza alla fine dello scorso mese di febbraio.

 

Spesometro

L’attuale articolo 21, D.L. 78/2010, con decorrenza 2017, aveva sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate (comunicazione ancora oggi definita “spesometro”).

Tale adempimento in origine era sorto con cadenza di presentazione trimestrale, cadenza che però è stata modificata facoltativamente in semestrale; il 28 febbraio 2019 era in scadenza lo spesometro relativo alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 ovvero del terzo e quarto trimestre 2019.

Il D.P.C.M. di proroga ha rinviato la scadenza di tali comunicazioni al 30 aprile 2019.

Si ricorda che tale invio sarà l’ultimo: dal 2019, con l’avvento della fattura elettronica, è stato soppresso lo spesometro, a favore del cosiddetto “esterometro”.

 

Esterometro

A partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono obbligati alla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia (altresì definita “comunicazione delle operazioni trasfrontaliere” ovvero “esterometro”).

La comunicazione deve essere presentata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: al termine dello scorso mese di febbraio, pertanto, i contribuenti obbligati avrebbero dovuto provvedere alla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni di gennaio 2019.

Con il richiamato D.P.C.M., è stata disposta la proroga al 30 aprile 2019 non solo dell’esterometro relativo a gennaio 2019, ma anche di quello relativo alle operazioni poste in essere nel mese di febbraio; pertanto, alla fine del mese di aprile 2019 occorrerà provvedere all’invio della comunicazione relativa ai primi 3 mesi del 2019.

 

Liquidazioni periodiche

A decorrere dal 2017 è previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva: la cadenza trimestrale è prevista tanto per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, quanto per i contribuenti con liquidazioni Iva mensili.

La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (restano ferme le ordinarie scadenze di versamento del debito risultante dalla liquidazione periodica); la comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Proprio con riferimento alla comunicazione relativa al quarto trimestre 2018, in scadenza lo scorso 28 febbraio, il D.P.C.M. ha disposto la proroga al 10 aprile 2019.

 

Gestione di portali elettronici

Il D.L. 135/2018, all’articolo 11-bis, commi 11-15, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza e cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, questo si considera abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Per tali soggetti, il D.P.C.M. proroga:

  • al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, la scadenza per l’effettuazione dei versamenti dell’Iva relativi ai primi tre mesi del 2019, in scadenza il 16 aprile 2019;
  • al 31 maggio 2019 la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

18

marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2019 (codice tributo 6002).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2019 sia superiore a 516.456,90 euro l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2019.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo 2019 (il giorno 16 cade di sabato).

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 18 marzo 2019 (il giorno 16 cade di sabato), in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 18 novembre 2019 (il giorno 16 cade di sabato).

 

20

marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 febbraio 2019 (il giorno 16 cadeva di sabato).

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2019, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

1

aprile

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2019.

 

Modello EAS

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2019.

 

Certificazione degli utili e compensi 2018

Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2018, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2018.

 

Enea

Scade il termine per l’invio all’Enea della rendicontazione delle spese per ristrutturazione edilizia poste in essere nel 2018 fino allo scorso 31 dicembre 2018.

 

FIRR

Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

15

aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.