RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI, OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI, PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

 

Newsletter n. 19/2017

22 dicembre 2017

Argomenti trattati:

 

– RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

– OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

– PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

 

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

 

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l’impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l’impatto delle ritenute Enasarco):

 

ordinaria ridotta
provvigioni 1.000,00 1.000,00
base imponibile 50% = 500,00 20% = 200,00
ritenuta d’acconto (23%) 115,00 46,00
netto 885,00 954,00

 

 

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal DM 16/4/1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata a/r (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

 

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc. entro 15 giorni dalla stipula.
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall’evento.
per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione.

 

La predetta riduzione, come detto in precedenza, viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.

A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori d’affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività d’impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis D.P.R. n. 600/1973, non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono:

 

  • provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
  • provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
  • provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
  • provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
  • provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
  • provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
  • provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
  • provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

 

Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014

Con il D.Lgs. n. 175/2014 (cosiddetto Decreto semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis D.P.R. n. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.

In particolare tale decreto:

  • introduce l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata a/r;
  • assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introduce specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

In attesa del decreto attuativo, occorre quindi ricordare che:

  • coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015 o il 31 dicembre 2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
  • coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2017 secondo le modalità sopra descritte.

 

 

OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

 

Con il D.Lgs. n. 127/2015 è stata data attuazione a quella parte di Legge Delega di riforma del sistema fiscale (L. n. 23/2014) che disciplina la “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”.

È stato introdotto di fatto un nuovo regime facoltativo, che consente alla generalità dei soggetti passivi Iva, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, comprese le relative variazioni. L’opzione può essere esercitata a partire dall’1° gennaio 2018 e consente di fruire di alcune agevolazioni, il termine ultimo per l’opzione è il prossimo 31 dicembre 2017.

 

Con il Decreto del Mef del 4 agosto 2016 è stata attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dallo scorso 1° gennaio 2017 – a talune norme contenute nel citato D.Lgs. n. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell’Amministrazione finanziaria ed alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell’opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

Sono poi seguiti un provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016 con il quale sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

Il 28 ottobre 2016 hanno trovato pubblicazione 2 ulteriori provvedimenti direttoriali con i quali sono stati definiti per ciascun regime, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati, nonché le condizioni relative al trattamento ed alla sicurezza dei dati.

Si tratta in particolare di:

  • provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo all’opzione per il regime che prevede la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo all’opzione per il regime che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il primo provvedimento, come detto, riguarda le informazioni e le regole di trasmissione all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015. Detto regime prevede l’invio dei dati di tutte le fatture emesse nel periodo d’imposta, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché delle relative variazioni, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

É importante evidenziare come tale nuovo regime si ponga in stretta connessione con i nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 4 D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 25/2016, nel senso che i soggetti che opteranno per il regime facoltativo di cui al D.Lgs. n. 127/2015 saranno esonerati dal nuovo adempimento comunicativo laddove tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute siano state veicolate con il Sistema di Interscambio.

Inoltre, chi opta per il citato regime facoltativo beneficerà di ulteriori semplificazioni quali l’accesso ai rimborsi Iva in via prioritaria, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento qualora garantiscano con mezzi elettronici la tracciabilità di tutti i pagamenti.

 

 

L’opzione in commento avrà durata quinquennale, da esercitarsi esclusivamente con modalità telematiche entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Chi intende usufruire del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, dovrà esercitare la relativa opzione dall’apposito servizio on line delle Entrate, entro il prossimo 31 dicembre 2017.

 

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Il secondo provvedimento sopra elencato definisce, invece, le modalità di opzione e di trasmissione dei dati con riferimento alla disciplina facoltativa di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015. Detta disciplina riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ai sensi dell’articolo 22 del decreto Iva, con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate.

Secondo il recente provvedimento questa opzione, come la precedente, va esercitata solo con modalità telematiche entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dei dati (dunque, il 31 dicembre 2017) e dev’essere revocata, sempre con modalità telematiche, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. In assenza di revoca, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Va, infine, rammentato, che anche per i commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi sono previste specifiche agevolazioni, tra cui l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (salvo l’obbligo di emettere fattura, se richiesta dal cliente) e di registrazione degli stessi.

 

PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

 

L’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

  1. il rispetto del principio di cassa;
  2. la verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata;
  3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.

Principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2017 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:

 

Amministratore con rapporto di collaborazione

(viene emesso cedolino paga)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2018 (c.d. principio della cassa “allargata”).
Amministratore con partita Iva

(viene emessa fattura)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2017.

 

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

  • sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
  • sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da un’apposita delibera assembleare.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2017 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2018.

 

Amministratore

senza compenso

È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito all’assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta.
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell’anno L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all’amministratore.

Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato – per l’anno 2018 – un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:

·       mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): l’assemblea dei soci delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2018;

·       mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile;

·       mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; ecc..

Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2017, nell’aprile 2018, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2017); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso.

 

Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.

Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2018) decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.

Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo.

Ad esempio:

·      mese di ottobre 2018: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero anno 2018;

·      mese di ottobre 2018 (dopo l’assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro ad ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2018).

Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.

Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2013, abbia assunto la seguente delibera:

“… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2013 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”.

In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.

Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola:

“… in relazione all’annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”.

Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società.

 

Compenso già deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.