TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA LIBRI SOCIALI, ALIQUOTE INPS, ALIQUOTA ENASARCO, PRINCIPALI SCADENZE

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– TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2016

– ALIQUOTE INPS 2016 PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA

– ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2016

 

 

 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2016

 

Il 16 marzo 2016 le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali ed i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro per la generalità delle società;
     
516,46 euro per le società con capitale sociale all’1/1/2016 superiore a 516.456,90 euro.

 

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32,00 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine.

I registri Iva ed il registro beni ammortizzabili non devono essere vidimati in quanto soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” ed indicando, quale annualità, il 2016 (anno per il quale si versa la tassa).

 

Soltanto in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

 

 

ALIQUOTE INPS 2016 PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA

 

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 ed i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

 

Artigiani e commercianti

L’articolo 24, comma 22, D.L. n. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

 

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.

 

Anche per l’anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, all’aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

 

La tabella seguente riepiloga quanto detto:

 

  Artigiani Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni 23,10% 23,19%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni 20,10% 20,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps 11,55% 11,60%

 

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

 

  Artigiani Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni 3.599,03 € (3.591,59 Ivs + 7,44 maternità) 3.613,02 € (3.605,58 Ivs + 7,44 maternità
Soggetto di età non superiore ai 21 anni 3.132,59 € (3.125,15 Ivs + 7,44 maternità) 3.146,58 € (3.139,14 Ivs + 7,44 maternità)

 

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

 

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 € 23,10% 23,19%
da 46.123,00 € 24,10% (*) 24,19% (*)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 € 20,10% 20,19%
da 46.123,00 € 21,10% (*) 21,19% (*)

(*)  L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’articolo 3-ter  L. n. 438/1992.

 

Va ricordato che per l’anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 € per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 € per gli altri.

 

Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo d’imposta 2015 e degli acconti per il periodo d’imposta 2016 sono rimasti inalterati:

  • l’eventuale saldo per il 2015 ed il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
  • i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

 

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione della gestione separata Inps:

  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i collaboratori occasionali;
  • i venditori porta a porta;
  • gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • i soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale;
  • i lavoratori autonomi privi di cassa.

L’articolo 1, comma 203, L. n. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:

 

    2015 2016
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva 27,72% 27,72%
Non titolare di partita Iva 30,72% 31,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica   23,50% 24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 €. Il minimale di reddito per l’anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 €. Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24:

 

Professionisti con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).
     
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
     
Associati dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

 

ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016

 

Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta (che riepiloga le misure applicate sin dal 2014).

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per il 2016 – la percentuale del 7,55%.

Per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

 

Massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per 2015 sono attestati nella seguente misura:

 

Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario
Anno 2015 € 25.000,00 € 37.500,00

 

Per il 2016 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Minimali di contribuzione

Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

  • di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell’anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto;
  • di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d’anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

L’importo base dei minimali (attualmente previsto in 400,00 euro per i plurimandatari e 800,00 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Per l’anno 2015 le cifre di riferimento erano pari a 418,00 euro per i plurimandatari e 836,00 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice Foi non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l’anno 2016.

 

Esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2016:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2016, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del ……….
Imponibile 1.000,00
Iva 22% 220,00
Totale fattura 1.220,00
Ritenuta Enasarco 7,55% su 1.000,00 -75,50
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 -115,00
Netto a pagare €   1.029,50

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2016, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2016) 20 maggio 2016
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2016) 20 agosto 2016
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2016) 20 novembre 2016
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2016) 20 febbraio 2017

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE PARTICOLARI
29

febbraio

Spese funebri

Scade oggi, nell’ambito del “progetto” 730 precompilato, il termine di comunicazione, salvo proroghe, delle spese funebri. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, dovranno quindi comunicare all’Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso dell’anno 2015.

 

 

SCADENZE FISSE
16

febbraio

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

·        sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

·        sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

·        sui redditi di lavoro autonomo;

·        sulle provvigioni;

·        sui redditi di capitale;

·        sui redditi diversi;

·        sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

·        sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2016, codice tributo 6001.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

16

febbraio

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo 2016) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%), tra i quali:

·       i distributori di carburanti;

·       gli autotrasportatori di merci conto terzi;

·       gli esercenti attività di servizi al pubblico;

·       gli esercenti arti e professioni sanitarie.

Il termine per il versamento dell’Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre 2015.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio 2016, relativamente:

·       ai redditi di lavoro dipendente;

·       ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto;

·       ai compensi occasionali;

·       ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

ACCISEVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

INPS – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2015.

 

Autoliquidazione Inail – versamento

Scade il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all’acconto 2016. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2016 e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2016.

 

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713. 

Iva infragruppo

Scade il termine per la presentazione dell’opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2016. L’opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

 

17

febbraio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 gennaio 2016.

 

25

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

29

febbraio

Presentazione Comunicazione Dati Iva 2016 – Dichiarazione Iva 2016

Scade il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita al 2015. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

 

Certificazione UnicaScade il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute sui redditi/compensi corrisposti nel 2015. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2016.Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2015.

Certificazione degli utili e dei proventiScade il termine per la consegna della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati, c.d. Cupe 2016, corrisposti da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute nel corso del 2015.Autoliquidazione Inail – dichiarazione

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa alla autoliquidazione Inail il cui pagamento è stato fatto in unica soluzione o quale prima rata lo scorso 16 febbraio 2016.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di gennaio 2016, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Forniture tipografie e rivenditori autorizzati

Scade oggi il termine per le tipografie ed i rivenditori autorizzati di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2015.

 

2

marzo

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2016.

 

7

marzo

Invio telematico CU 2016Scade oggi per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione unica 2016 il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate. Si ricorda che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770.
15

marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.