CREDITI IVA TRIMESTRALI, BONUS IN RICERCA E SVILUPPO, “REVERSE CHARGE”, LISTA DEI PARADISI FISCALI, PRINCIPALI SCADENZE

 

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– CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR

– CIRCOLARI ESPLICATIVE PER IL BONUS IN RICERCA E SVILUPPO

– “REVERSE CHARGE” SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

– LISTA DEI PARADISI FISCALI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE “BLACK LIST”

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR

 

Con provvedimento direttoriale del 21 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

  • il recepimento nel modello delle nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli in regime speciale stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016 con decorrenza 1° gennaio 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nella recente Legge di Stabilità per l’anno 2016;
  • l’implementazione delle categorie di contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, con particolare riferimento agli esercenti attività di proiezione cinematografica contraddistinti dal codice ATECO2007 59.14.00 (che dovranno indicare il codice 7 nella relativa casella del modello);
  • l’implementazione del rigo TD9, nell’ambito della sezione 4 del modello relativa ai soggetti partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo, mediante aggiunta di un campo 2 nel quale collocare l’importo richiesto a rimborso da parte della società controllante. Si ricordano, inoltre, per la loro rilevanza, anche le novità che sono state introdotte con il provvedimento direttoriale dello scorso anno per tenere conto principalmente delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni):
  • Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016 (quest’anno il termine di presentazione scade il 2 maggio 2016 in quanto il 30 aprile cade di sabato).
  • visto di conformità per i rimborsi: viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell’eccedenza di imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l’istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e dell’attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, nonché l’attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi;

 

  • operazioni per le quali trova applicazione il meccanismo dello split payment: viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di split payment, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione pubblica committente;
  • rimborso prioritario per i casi di split payment: con l’articolo 8 del D.M. 23 gennaio 2015 i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 vengono inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall’articolo 2 del D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria;
  • modifica della scelta tra compensazione e rimborso: viene prevista nel frontespizio una casella “Rettifica utilizzo credito” che va barrata nel caso in cui si intenda variare – secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia con la risoluzione n. 99/E/2014 – la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR.

Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

 

Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

 

Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

 

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare lo studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

 

Modalità di presentazione La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.
Termine di presentazione La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre entro il 2 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato);

II trimestre entro il 1° agosto 2016 (il 31 luglio cade di domenica);

III trimestre entro il 31 ottobre 2016.

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:

per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;

per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.

La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

Visto di conformità Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità.

Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l’importo di 15.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

·      aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17 comma 5, 6, 7 (reverse charge interno);

·      operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

·      soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;

·      acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;

·      operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3 lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972.

 

 

CIRCOLARI ESPLICATIVE PER IL BONUS IN RICERCA E SVILUPPO

 

Premessa

Il comma 35 dell’articolo 1 della L. n. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013. Secondo la nuova formulazione l’agevolazione è riconosciuta per i periodi d’imposta successivi al 2014, e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato. Quanto all’ammontare del credito, esso è pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative:

  • all’assunzione di personale qualificato;
  • a contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università;
  • ai compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa.

La misura del credito d’imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro.

Pur con ritardo nei primi mesi del corrente anno sono intervenute sulla novità fiscale sia Confindustria con propria circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016, sia l’Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

In particolare l’Agenzia delle entrate ha ripercorso completamente il dettato normativo illustrando la recente disciplina e chiarendo aspetti non definiti.

 

Soggetti interessati

Sono beneficiari del bonus tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal loro fatturato e regime contabile adottato. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata, inoltre la citata circolare ha chiarito che rientrano tra i beneficiari del bonus, anche:

  • i consorzi;
  • le reti-soggetto;
  • gli imprenditori agricoli;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Restano invece escluse le società soggette a procedure concorsuali quali fallimento e liquidazione coatta.

 

L’Agenzia ha poi chiarito che l’agevolazione può essere fruita anche dal soggetto residente o stabile organizzazione in Italia di soggetto estero che commissioni un’attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo.

 

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

  • i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
  • l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
  • la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del bonus le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

 

I costi ammessi (secondo il principio della competenza di cui all’articolo 109 del Tuir), se direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo, sono i seguenti:

  • spese per il personale dipendente altamente qualificato con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • spese per i collaboratori altamente qualificati a condizione che l’attività venga svolta presso i locali dell’impresa stessa;
  • quote di ammortamento relative agli strumenti e alle attrezzature acquistate, determinate secondo i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, del Tuir;
  • spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative;
  • spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

Cumulabilità

Sempre nella prassi n. 5/2016 l’Amministrazione ha chiarito che il credito per ricerca e sviluppo, come sopra delineato, sarà cumulabile con altre agevolazioni, in particolare esso sarà cumulabile con:

  • il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 91/2014;
  • il patent box (i costi ammessi ai fini del credito R&S rileveranno per intero anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile per il patent box).

La ratio della cumulabilità con altre agevolazioni è conseguenza del fatto che tale credito non è considerato aiuto di Stato e non è elargito dalla Comunità Europea.

La principale novità contenuta nel documento di Confindustria attiene ai rapporti tra il bonus R&S e il super-ammortamento. Secondo Confindustria, non può escludersi che, tra i beni ammessi a fruire di tale beneficio, ci siano anche cespiti impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

Conseguenza di tale assunto è la compatibilità, in capo al medesimo bene, del bonus ricerca e sviluppo e della maggiore deduzione fiscale dovuta al super-ammortamento.

 

Automatismo

La circolare stabilisce poi un altro essenziale carattere del credito d’imposta in R&S 2015: l’automatismo. Il bonus è concesso, infatti, in via automatica a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate senza necessità di preventiva presentazione di istanza telematica.

Ne consegue che la documentazione richiesta ai fini della fruizione del bonus è semplicemente la documentazione contabile che riepiloghi i costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

 

Aspetti fiscali

Il credito in R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati (per i costi 2015 il modello Unico 2016), esso non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’articolo 109 comma 5 del Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati (quindi già dal 1° gennaio 2016), in particolare a tal fine non rileva:

  1. il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro;
  2. il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro;
  3. il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

 

 

“REVERSE CHARGE” SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

 

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. n. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di reverse charge. Tale meccanismo rappresenta un’eccezione alla regola generale di applicazione dell’Iva, che vede quale debitore d’imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il reverse charge, la fattura viene emessa senza applicazione dell’Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell’imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

 

Nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile – reverse charge, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a reverse charge, l’articolo 1 del decreto legislativo interviene sull’articolo 17 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

  • viene modificata la lettera b) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
  • viene sostituita la lettera c) per prevedere che l’inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L’attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell’articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto citato;
  • vengono abrogate le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Nell’articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell’economia e delle finanze i seguenti poteri:

  • individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-bis della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della direttiva Iva;
  • individuare, con apposito decreto, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della L. n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l’applicazione del reverse charge alle seguenti operazioni:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.

 

LISTA DEI PARADISI FISCALI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE “BLACK LIST”

 

Si rettifica la lista dei “paradisi fiscali”, fornita con la precedente Newsletter n. 4/2016, per la comunicazione black list.

 

La lista valida per il 2015 ai fini della comunicazione ex art. 1 del D.L. n. 40/2010 è la seguente:

 

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
18

aprile

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

·      sui redditi di lavoro dipendente insieme al versamento delle addizionali all’Irpef;

·      sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

·      sui redditi di lavoro autonomo;

·      sulle provvigioni;

·      sui redditi di capitale;

·      sui redditi diversi;

·      sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

·      sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2016, codice tributo 6003.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2016 devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2016.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo 2016, relativamente:

·      ai redditi di lavoro dipendente;

·      ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto;

·      ai compensi occasionali;

·      ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

AcciseVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20

aprile

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo 2016 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Spesometro

Scade il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2015 dai soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione mensile e trimestrale dell’imposta.

 

26

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

30

aprile

Mud 2016

Scade oggi il termine per la spedizione del modello Mud 2016, relativo all’anno 2015.

2

maggio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2016.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2016.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di marzo 2016, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo 2016.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2016 (Modello TR).

 

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell’anno precedente.

 

9

maggio

Iscrizione 5 per mille

Scade oggi per gli Enti di volontariato e per le Asd il termine per l’iscrizione alle liste dei beneficiari del 5 per mille.