NOVITA’ NEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ANNO 2015, DIRITTO ANNUALE 2016, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 6/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– NOVITA’ NEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ANNO 2015

– DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA C.C.I.A.A. PER IL 2016

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016

 

 

 

 NOVITÀ NEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ANNO 2015

 

Con la messa a disposizione della versione definitiva del software Gerico, avvenuta già alla metà delllo scorso mese di aprile, è partita in ampio anticipo rispetto agli anni precedenti la campagna compilativa degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2015.

Tale situazione comporterà verosimilmente una conferma delle ordinarie scadenze di versamento del saldo 2015 e primo acconto 2016 delle imposte sui redditi e dell’Irap, essendo stata la proroga concessa in passato “giustificata” proprio dal ritardo con il quale venivano messi a disposizione dei contribuenti gli strumenti necessari al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica.

Andiamo, pertanto, ad analizzare le principali novità riscontrabili per quest’anno, tra le quali si segnalano:

  • la semplificazione del quadro A “Personale addetto all’attività” e del quadro F “Elementi contabili”;
  • l’introduzione di specifici righi nei quadri F (impresa) e G (lavoro autonomo) riservati alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (c.d. “maxi-ammortamenti”);
  • la “conferma” degli indicatori di coerenza, normalità economica e di anomalia, applicati per il 2013;
  • l’aggiornamento della territorialità.Dati del personale addetto all’attività (quadro A)In particolare nel settore delle manifatture la semplificazione ha comportato che:
  • Per quanto riguarda il quadro A, nel quale sono fornite le informazioni relative al personale che presta la propria opera nell’attività, si riscontra una sostanziale “uniformità” dei righi contenuti nei prospetti che fanno riferimento tanto alle imprese quanto ai professionisti.
  • le informazioni in precedenza richieste nei righi A02 “Quadri”, A03 “Impiegati”, A04 “Operai generici”, A05 “Operai specializzati”, sono confluite nel nuovo rigo A01 “Dipendenti a tempo pieno”;
  • le informazioni in precedenza richieste nei righi A06 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito” e A08 “Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione lavoro”, sono confluite nel nuovo rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”. Relativamente ai quadri destinati ad accogliere gli elementi contabili (quadri F e G) l’unica novità degna di nota – oltre alla formale eliminazione, negli studi evoluti, del rigo F15 fatto confluire nel rigo F14 – riguarda l’introduzione nei righi F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese, degli appositi riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di leasing e degli ammortamenti, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91-92, articolo 1, Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Si tenga poi presente che il cosiddetto maxi-ammortamento (o maggiorazione del canone nel caso del leasing) dedotto, sarà irrilevante ai fini dell’analisi di congruità e di coerenza. Esonero da modello Studi ed abolizione modelli Ine
  • Dal punto di vista procedurale, in un’ottica di semplificazione, vengono da quest’anno ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di compilazione del modello Studi di settore. Si tratta dei contribuenti:
  • Nel merito si precisa che tale importo va riferito esclusivamente alla predetta maggiorazione; pertanto, il totale indicato non va considerato un “di cui” e, quindi, non deve in alcun modo essere riconciliato nei riepiloghi previsti ai campi precedenti dei righi F18 e F20. La stessa regola vale anche per i dati contabili riguardanti i professionisti. In tale caso la maggiorazione va indicata al rigo G11 campo 3 per gli ammortamenti ed al rigo G12 campo 2 per i canoni di leasing.
  • Quadri degli elementi contabili (quadri F e G)
  • È stato inoltre inserito in alcuni studi di settore il nuovo rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente” mentre il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (quadri F e G) è stato sdoppiato, prevedendo un quadro A “IMPRESA” ed un quadro A “LAVORO AUTONOMO”.
  • che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (codice di esclusione “2”)
  • che si trovano in liquidazione ordinaria (codice di esclusione “5”)
  • e che in passato erano comunque tenuti a compilare il modello Studi, ancorché non rilevante ai fini dell’accertamento.
N.B. Relativamente alla decorrenza di tali previsioni di esonero va precisato che tale “semplificazione” trova applicazione con riguardo ai modelli Studi di settore allegati al modello Unico 2016.

Nel caso di utilizzo del modello Unico 2015, quindi, è ancora richiesta la presentazione del modello dati studi di settore: è il caso, ad esempio, del soggetto che si pone in liquidazione ordinaria nel corso del 2015 e che in relazione al periodo ante-liquidazione (considerato periodo di cessazione attività) deve utilizzare il modello “vecchio” cioè Unico 2015.

 

Analogamente, per coloro che già non erano nemmeno tenuti alla compilazione del modello Studi (vedi chi ha iniziato l’attività) viene soppresso anche l’altro adempimento cui soggiacevano: la compilazione e relativa trasmissione dei modelli Ine (indicatori di normalità economica).

Nel frontespizio del modello Unico 2016 è stata quindi eliminata la relativa casella che andava barrata in caso di caso di presentazione di tali modelli.

Rimangono inalterati, invece, gli obblighi per i contribuenti per cui operano le altre cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che restano tenuti all’invio dei modelli. Si tratta, ad esempio, dei soggetti con volume di ricavi tra 5.164.569 euro e 7.500.000 euro, per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore.

 

Territorialità

Sul versante della territorialità, il D.M. 22 dicembre 2015 ha individuato specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2015, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli:

  • dei canoni di affitto dei locali commerciali;
  • del reddito medio imponibile Irpef;
  • delle retribuzioni.
  • Con successivo D.M. del 17 marzo 2016 vengono apportate integrazioni agli studi di settore prevedendo l’aggiornamento:
  • della “Territorialità dei Factory Outlet Center” nell’ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori);
  • delle “Aggregazioni comunali” nell’ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere);
  • della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” nell’ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente);
  • delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2015. Da ultimo i correttivi anticrisi, la cui attivazione passa per la compilazione dei dati compresi nel quadro T del modello Studi (ad eccezione di alcuni modelli studi relativi al comparto delle professioni nei quali tale quadro è stato soppresso). I correttivi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie (si evidenzia, quindi, che da quest’anno i correttivi sono stati estesi anche agli indicatori di coerenza):
  • Il via libera ai correttivi crisi applicabili al 2015 è stato dato dalla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015 (ancorché alla data odierna non risulti ancora pubblicato in G.U. il relativo D.M.).
  • Correttivi anticrisi
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali;
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

 

 

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA C.C.I.A.A. PER IL 2016

 

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Cciaa in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/2000;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società di persone (Snc, Sas);
  • società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001;
  • società tra professionisti (Stp);
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2015 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2016;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2015 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2016;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies cod. civ.) nell’anno 2015.

Calcolo del diritto annuale

La nota del Ministero dello sviluppo economico n. 279880 del 22 dicembre 2015 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l’anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall’articolo 28 della L. n. 114/2014 per gli anni 2015 e seguenti.

 

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

 

Tipologia d’impresa / società Costi sede Costi U.l. *
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

€ 120,00 € 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 53,00 € 11,00
Società semplici agricole € 60,00 € 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero € 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) € 18,00

 

  • L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2015; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%:
Aliquote in base al fatturato 2015 ai fini Irap
Fatturato Aliquote
da euro ad euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

 

Esempio  

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo d’imposta 2015 pari a 2.610.596,00 euro. L’importo base derivante dall’applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 40% determina un importo del diritto dovuto per l’anno 2016 pari a 269,97 euro che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per 270,00 euro.

 

Unità locali

  • Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850;
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

 

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. n. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro delle imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale medesimo.

 

Si evidenzia alla Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il conteggio dell’importo di tale diritto allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di commercio mediante posta elettronica certificata.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16

maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2016 (primo trimestre).

 

Versamento del premio Inail

Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2015/2016 per chi ha optato per il versamento rateale.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali Irpef,

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente,

–       sui redditi di lavoro autonomo,

–       sulle provvigioni,

–       sui redditi di capitale,

–       sui redditi diversi,

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia,

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2016, codice tributo 6004, e primo trimestre 2016, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell’1%).

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 25, comma 1, L. n. 133/1999 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione della L. n. 398/1991 versano l’Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell’1%.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2016 devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099.

 

Canone Rai

Scade il termine per presentare l’istanza di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai.

 

18

maggio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile 2016.

 

20

maggio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile 2016 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande

Scade il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l’invio della richiesta di correzione delle domande per l’accesso alle liste dei beneficiari 5%.

 

25

maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

31

maggio

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di aprile 2016, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2016.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2016.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile 2016.

15

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.