INVENTARIO MAGAZZINO FINE ANNO, STAMPA REGISTRI CONTABILI, RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI, CREDITO D’IPOSTA “TREMONTI-QUARTER”

Newsletter n. 18/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

– STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

– RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

– CREDITO D’IMPOSTA “TREMONTI – QUATER” PER GLI INVESTEMENTI DEL 2015

 

 

 

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 

Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

 

Possono verificarsi due casi:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino;
  • l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

  • i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
  • le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:

 

Beni in inventario
beni presso magazzino
beni in deposito
beni presso unità locali
beni di proprietà ma presso terzi
beni di proprietà altrui presso l’azienda no
beni di proprietà in viaggio
beni in viaggio di proprietà altrui no

 

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1 D.P.R. n. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi d’imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo d’imposta un valore di rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro.

L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo oppure a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che, se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2016, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

 

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, al 31 dicembre 2016).

Stampa “cartacea” dei registri contabili

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16 D.P.R. n. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2015, entro il 30 settembre 2016.

Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 31 dicembre 2016.

Nella stampa dei libri (il discorso vale solo per libro giornale e libro inventari e non anche per registri Iva e libro dei beni ammortizzabili) si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

 

 

Modalità di numerazione
Libro / registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio

registrazioni periodo

01/01/2015 – 31/12/2015

libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2015/1, 2015/2, 2015/3, ecc.
libro inventari progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento; sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante 2015/1, 2015/2, 2015/3, ecc.
registri fiscali

(Iva acquisti, Iva vendite, Iva corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)

progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2015/1, 2015/2, 2015/3, ecc.

 


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”
Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
libro giornale 16 euro

ogni 100 pagine o frazione

32 euro

ogni 100 pagine o frazione

libro inventari 16 euro

ogni 100 pagine o frazione

32 euro

ogni 100 pagine o frazione

registri fiscali no non dovuta

 

Archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione sostitutiva è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per il periodo d’imposta 2015, entro il 31 dicembre 2016).


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “informatici”
Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
libro giornale 16 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

libro inventari 16 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32 euro

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

registri fiscali no non dovuta

 

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

  • l’imposta di bollo va versata in unica soluzione entro il 30 aprile 2017 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501;
  • l’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno.

Con la risoluzione n. 161/E/2007 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per “registrazione” deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

 

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

La tabella che segue evidenzia l’impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l’impatto delle ritenute Enasarco).

 

ordinaria ridotta
provvigioni 1.000,00 1.000,00
base imponibile 50% = 500,00 20% = 200,00
ritenuta d’acconto (23%) 115,00 46,00
netto 885,00 954,00

 

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata a.r. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

 

per nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc. entro 15 giorni dalla stipula
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall’evento
per operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione

 

La predetta riduzione, come detto in precedenza, viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.

A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività d’impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

 

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis D.P.R. n. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

  • provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
  • provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
  • provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
  • provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
  • provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
  • provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
  • provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
  • provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
  • provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

 

Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014

Con il D.Lgs. n. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis D.P.R. n. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.

In particolare tale decreto:

  • introdurrà l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec), oltre alla raccomandata a.r.;
  • darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introdurrà specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro, così come novellata dal D.Lgs. n. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di 2 anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

 

In attesa del decreto attuativo (non emanato)

A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite Pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o Pec), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31 dicembre 2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti: alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

  • coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
  • coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2016 secondo le modalità sopra descritte.

 

CREDITO D’IMPOSTA “TREMONTI – QUATER” PER GLI INVESTIMENTI DEL 2015

Come già comunicato in precedenti informative, l’articolo 18 D.L. n. 91/2014 ha assegnato alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

 

L’agevolazione “Tremonti-quater” è riconosciuta alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 nel periodo tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015.

 

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la prima parte del credito d’imposta, che deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, è utilizzabile:

  • dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2014 e nei successivi); dal 1° gennaio 2017 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito d’imposta e dal 1° gennaio 2018 la terza parte;
  • dal 1° gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2015); dal 1° gennaio 2018 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito d’imposta e dal 1° gennaio 2019 la terza parte.

Con la risoluzione n. 96/E/2015 è stato istituito il codice tributo “6856” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Tremonti-quater”.

Alla compensazione non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 D.L. n. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, non essendo subordinato nemmeno alla verifica del limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d’imposta agevolativi.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.