NOVITA’ DEL MODELLO 770/2017, CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 12/2017

 

15 luglio 2017

 

Argomenti trattati:

 

– NOVITA’ DEL MODELLO 770/2017

– CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017

 

NOVITA’ DEL MODELLO 770/2017

 

Dal 2017 la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti:

  1. la Certificazione Unica 2017;
  2. il Modello 770.

 

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2017 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato, per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), il modello 770 dovrà essere trasmesso, salvo proroga che rinvii la scadenza originaria, entro il prossimo 31 luglio 2017.

 

Adempimento Scadenza
Certificazione Unica 2017 7 marzo
Certificazione Unica 2017 senza dati da inserire nel modello 730 precompilato 31 luglio
Modello 770 31 luglio

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770:

  • le società di capitali ed enti commerciali;
  • gli enti non commerciali;
  • le associazioni non riconosciute;
  • i consorzi;
  • le società di persone;
  • le società ed enti non residenti in Italia;
  • i trust;
  • i condomini;
  • le associazioni di persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni;
  • i gruppi europei di interesse economico (Geie);
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le imprese commerciali ed agricole;
  • i curatori fallimentari;
  • gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.

 

Semplificazioni del modello 770/2017

Viene meno, a decorrere dal modello in commento, la distinzione tra 770 ordinario e 770 semplificato.

Il primo era utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

  • dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale;

nonché versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione si componeva di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Il Modello 770 semplificato era invece utilizzato per comunicare le ritenute su:

  •  lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • contributi assistenziali e previdenziali.

 

Il modello 770/2017 va infatti inviato con un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi in esso gestiti: redditi di lavoro dipendente, autonomo, redditi di capitale e diversi; tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi, in tal caso occorrerà barrare le singole caselle “Dipendente”, “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato all’interno della singola dichiarazione.

Nella vigente versione del modello 770/2017 è infatti contenuto il riquadro ”Redazione della dichiarazione” composto da due sezioni denominate “Quadri compilati” e “Gestione separata”.

Quest’ultima deve essere compilata dai sostituti d’imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al modello 770/2017.

quadri compilati e gestione separata

 

In particolare dovrà essere barrata la casella “Dipendente” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Dovrà essere barrata la casella “Autonomo” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Si ricorda inoltre che è prevista per il sostituto di imposta la facoltà di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

 

CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

 

Con provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

 

La novità contenuta nel nuovo modello Iva TR, che aggiorna quello approvato con provvedimento del 21 marzo 2016, attiene l’obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

 

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale
Fino a 5.000 euro è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta.
Superiore a 5.000 euro con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

L’utilizzo del credito Iva trimestrale fino alla soglia di 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR. Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all’ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017 e comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR (quindi, l’utilizzo del credito è stato “anticipato”, non essendo più necessario aspettare il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR). Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. n. 179/2012.

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è invece cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte ed i contributi derivanti dall’autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

 

 

Scadenziario imposte redditi

a saldo 2016

e acconto 2017

RATE
Unica o 1°
 

 

 

 

 

Persone fisiche

 

 

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

No

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/06

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Versamento senza maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

SCADENZE FISSE

17

luglio

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2017 (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

 

Versamento Iva annuale – V rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la quinta rata.

 

Imu e Tasi

Scade oggi il termine per il ravvedimento entro 30 giorni del versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2017.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali ed ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno 2017.

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse il mese precedente.

 

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

20

luglio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

31

luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno 2017. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017.

 

Modello Tr

Scade oggi il termine per l’invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all’Iva del secondo trimestre 2017.

 

Accise autotrasportatori

Scade il termine per l’invio all’Agenzia delle dogane dell’istanza di rimborso/compensazione dell’accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

 

 

Voluntary disclosure bis

Scade il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di accesso alla voluntary disclosure bis.

 

Modello 770/2017

Scade oggi il termine per l’invio telematico del modello 770/2017.

 

Certificazione Unica 2017

Scade il termine per l’invio da parte del sostituto d’imposta della CU 2017 relativa ai redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

  

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.