PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE, INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP, PROROGA DEL NUOVO “SPESOMETRO”, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 14/2017

 

12 settembre 2017

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

– INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP

– PROROGA DEL NUOVO “SPESOMETRO”

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2017

 

NOTIZIE FLASH

Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi (iperammortamento)

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell’ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018.

La L. n. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto almeno pari al 20% dell’ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018 (Legge 123 del 3/8/2017 di conversione del D.L. n. 91 del 20/6/2017).

 

Sabatini-ter: estensione termini per completamento investimenti in tecnologie digitali

Il Mise ha apportato integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. agevolazione “Sabatini-ter”). Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di “interconnessione” ed “integrazione”, nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036 (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 95925 del 31/7/2017).

 

PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. n. 208/2015 – aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016. La legge di stabilità per il 2017 – in particolare l’articolo 1, comma 565, L. n. 232/2016 – ha riaperto i termini, oggi fissati al 30 settembre 2017.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale, tenuto conto che la fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare appeal (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

 

Agevolazioni

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2017 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

  • l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
  • la cessione agevolata ai soci;
  • la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

 

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

  • i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) nonché i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

 

L’agevolazione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

  • mediante l’assolvimento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione;
  • l’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l’assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all’articolo 9 Tuir), su base catastale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull’imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
  • sono inoltre previste delle riduzioni nell’applicazione sia dell’imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria a catastale dovute nel caso di trasferimento dell’immobile.

 

Oltre alla disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, è prevista la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all’esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l’esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

 

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, per il periodo d’imposta 2016, l’invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:

  • presentazione delle dichiarazioni Redditi 2017 e Irap 2017, relative al periodo d’imposta 2016;
  • presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2016, modello 770.

 

Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:

  • persone fisiche;
  • società di persone;
  • società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall’anno in corso, il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d’imposta 2016. Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi. L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

 

Ulteriore documentazione del periodo d’imposta 2016 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  relativa  all’anno  2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio con riferimento al caso della integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

 

Si ricorda che, con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 193/2016, è oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. n. 50/2017), devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo d’imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

 

PROROGA DEL NUOVO “SPESOMETRO”

 

Entro il prossimo 28 settembre 2017 – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre 2017 – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21 D.L. n. 78/2010 – riscritto dal D.L. n. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”) – si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento Scadenza a regime Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio cumulativamente al

28 settembre 2017 (proroga)

2° trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre cumulativamente al

28 febbraio 2018

4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio

 

Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

Va segnalato che, al contrario, non è prevista alcuna proroga per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre 2017 (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio
2° trimestre (aprile/maggio/giugno) 18 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre
4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2017

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017 le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017 (con la maggiorazione dello 0,40%) è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo domenica il 20 agosto 2017).

Si ricorda inoltre che, per effetto della proroga di ferragosto, tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dall’autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine, si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

 

 

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA
RATE Unica o 1°
 

 

 

 

 

Persone fisiche

 

 

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento con maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

 

 

No

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/06

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

Versamento con maggiorazione  

31/7

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento con maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento con maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio Versamento senza maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

Versamento con maggiorazione  

31/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

 

 

 

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 20/7/2017

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 21/8/2017

CON MAGGIORAZIONE 0,40%

SCADENZA SCADENZA
1 20/7/2017 21/8/2017
2 31/7/2017 31/8/2017
3 31/8/2017 2/10/2017
4 2/10/2017 31/10/2017
5 31/10/2017 30/11/2017
6 30/11/2017

 

TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 20/7/2017

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 21/8/2017

CON MAGGIORAZIONE 0,40%

SCADENZA SCADENZA
1 20/7/2017 21/8/2017
2 21/8/2017 18/9/2017
3 18/9/2017 16/10/2017
4 16/10/2017 16/11/2017
5 16/11/2017

 

 

SCADENZE FISSE

18

settembre

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2017 (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – VII rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la settima rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto 2017, per i redditi di lavoro dipendente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, compensi occasionali e rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Scade oggi il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 21 agosto 2017.

20

settembre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

settembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

28

settembre

Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017

Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre solare del 2017.

 

2

ottobre

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto 2017. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2017.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.