ALIQUOTE INPS 2018 ARTIGIANI E COMMERCIANTI, “SPESOMETRO” SEMPLIFICATO, INTRASTAT 2018, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 5/2018

 

15 marzo 2018

 

Argomenti trattati:

 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

– “SPESOMETRO” SEMPLIFICATO

– NUOVE ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT 2018

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2018

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha chiarito quali debbano essere, a far data dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive per artigiani e commercianti.

L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24,00%.

 

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2018 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono giunte al valore massimo indicato dall’Istituto e risultano oggi pari al 24,00%.

 

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, all’aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 101.427,00 euro per gli altri. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo minimale per il 2018 risulta essere:

 

Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

 

Il contributo 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.710,00 euro in base alla seguente ripartizione:

 

scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 24,00 % 24,09 %
da 46.630,00 25,00 % 25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 21,00 % 21,09 %
da 46.630,00 22,00 % 22,09 %

 

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

 

Casi particolari

Imprese con collaboratori

Se il titolare dell’impresa si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati:

Imprese familiari legalmente costituite sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
 

Aziende non costituite in imprese familiari

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 

Affittacamere

Gli affittacamere non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

 

Regime forfettario ex L. 190/2014

Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione contributiva, i soggetti interessati che apriranno la partita Iva nel 2018 dovranno comunicare tale propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Istituto. Inoltre è bene ricordare che i pensionati ultra-sessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l’ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.

 

Termini di versamento

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo d’imposta 2017 e degli acconti per il periodo d’imposta 2018 sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2017 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 devono essere versati entro il 30 giugno 2018 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 deve essere versato entro il 30 novembre 2018;
  • i quattro importi fissi di acconto per il 2018 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019.

 

“SPESOMETRO” SEMPLIFICATO

Entro il prossimo 6 aprile 2018 i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Lo “spesometro” del secondo semestre 2017, a norma dell’articolo 21 D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio 2018. Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l’aggiornamento del tracciato per l’invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

A seguito dell’approvazione delle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018 è stata disposta la proroga al 6 aprile 2018 della scadenza per l’invio dei dati del secondo semestre 2017.

Occorre peraltro ricordare che l’articolo 1-ter, comma 1, D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell’invio delle fatture relative al primo semestre 2017; malgrado tale norma fissasse la scadenza al 28 febbraio 2018, nel provvedimento di proroga è stato disposto che anche l’invio correttivo del primo semestre potrà essere effettuato entro il prossimo 6 aprile 2018, in concomitanza dello “spesometro” del secondo semestre.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture Scadenza
Secondo semestre 2017 6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017 6 aprile 2018

 

Periodicità

Secondo quanto previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010 la periodicità di invio dei dati era trimestrale; per il 2017 il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale.

Il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Dal 2018, pertanto, sta ai contribuenti scegliere la periodicità che preferiscono.

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l’invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, la possibilità di effettuare l’invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito all’invio opzionale delle fatture ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015.

 

Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

  • la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni);
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta (ovvero la tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura).

Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni documento riepilogativo, i seguenti dati:

  • per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione;
  • per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l’importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell’Iva addebitata nella fattura.

NUOVE ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT 2018

Con la Determinazione congiunta Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane n. 13799 dell’8 febbraio 2018 vengono corrette le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat al fine di recepire le importanti semplificazioni introdotte lo scorso anno con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 194409 del 25 settembre 2017, in attuazione dell’articolo 50, comma 6 terzo periodo, D.L. 331/1993.

La finalità di tale provvedimento, come già ricordato in precedenti informative, è quella di semplificare l’attuale disciplina evitando duplicazioni di adempimenti e riducendo la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione degli elenchi nonché i dati da tramettere, pur nel rispetto degli obblighi informativi richiesti in sede comunitaria.

Relativamente alla decorrenza di tali semplificazioni, le stesse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e quindi già a partire dalla scadenza dello scorso 26 febbraio 2018 (in quanto il giorno 25 cadeva di domenica) per quanto riguarda gli adempimenti mensili e da quella del prossimo 25 aprile 2018 per gli elenchi con periodicità trimestrale.

Andiamo quindi di seguito ad esaminare più nel dettaglio le semplificazioni disposte dal citato Provvedimento del 25 settembre 2017 in virtù della loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli approvate con la determinazione dello scorso 8 febbraio 2018.

 

Acquisti di beni e di servizi (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, che consiste nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell’obbligo, riducendo così il numero dei soggetti tenuti all’adempimento. Da ciò ne è conseguita l’eliminazione dell’obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale mentre è stato mantenuto l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi con cadenza mensile.

In particolare:

  • il modello INTRA 2-bis relativo all’acquisto di beni deve essere trasmesso all’Agenzia delle dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro (precedente soglia 50.000 euro);
  • il modello INTRA 2-quater relativo agli acquisti di servizi deve essere trasmesso all’Agenzia delle dogane con cadenza mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro (precedente soglia 50.000 euro).

Oltre alla modifica delle soglie per la sussistenza di tale obbligo, vengono anche modificati i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi (aspetto che si analizza in seguito posto che gli stessi riguardano anche le cessioni e le prestazioni rese).

Infine, per i soggetti passivi che non superano le anzidette soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa in quanto per tali soggetti i dati di rilevanza statistica sono desunti dall’Agenzia delle entrate dallo “spesometro” (obbligo di comunicazione dati fatture previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010) oppure da coloro che hanno optato per il regime delle fatture elettroniche previsto dall’articolo 1 D.Lgs. 127/2015.

Cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis)

Con riferimento agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmessi dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, vengono previste semplificazioni per quanto attiene alla comunicazione dei dati statistici.

La semplificazione consiste quindi nel rendere facoltativa l’indicazione dei dati di rilevanza statistica da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Al di sotto di tale soglia viene meno l’obbligo di comunicare dati statistici mentre rimane invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali parametrato alla soglia dei 50.000 euro.

Servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater)

Nonostante l’attuale versione dell’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 non preveda più tale adempimento, per ragioni di compatibilità comunitaria con l’articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE, le istruzioni prevedono ancora l’obbligo di trasmissione dell’elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater). Detto modello va trasmesso a cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro, e trimestralmente se l’ammontare delle operazioni effettuate non supera tale soglia. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, i dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale. Di fatto nessuna modifica ha interessato tale modello, se non per la semplificazione riguardante il campo “Codice servizio” di cui diremo in seguito.

 

Nuovi criteri per verificare il superamento delle “soglie”

Come già anticipato in precedenza, dal 2018 la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamente per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

Ancorché tale aspetto non sia ancora stato chiarito dall’Agenzia delle entrate, al fine di prevedere un criterio unitario per tutti i modelli, si ritiene lo stesso debba riguardare tutte le soglie:

  • sia quelle nuove, individuate per la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e per gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti;
  • sia quelle già previste per determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie e dei servizi intracomunitari resi.

Dovrebbero quindi ritenersi superate le precedenti regole (si veda l’articolo 2 D.M. 22 febbraio 2010) in base alle quali la periodicità di presentazione poteva essere diversa per gli elenchi delle operazioni rese, da un lato, e per quelli delle operazioni ricevute dall’altro.

Servizi resi e ricevuti: ridotti i numeri del “Codice servizio”

L’ultima semplificazione introdotta riguarda gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari, sia resi sia ricevuti e in particolare le modalità di indicazione, nell’apposita colonna “Codice servizio”, della tipologia del servizio reso o ricevuto, desumibile dalla tabella di classificazione CPA 2008.

A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018 si potrà indicare la tipologia del servizio reso o ricevuto con riferimento non più al 6° bensì al 5° livello della citata tabella di classificazione dei prodotti associati all’attività (CPA) con una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare (la tabella è pubblicata nella sezione dedicata all’Intrastat del sito dell’Agenzia delle dogane).

Dal tenore delle istruzioni si evince che avvalersi di tale semplificazione costituisce per gli operatori una facoltà, e dunque può ritenersi corretto anche indicare nella colonna “codice servizio” lo stesso codice a 6 cifre già in precedenza utilizzato.

Infine, è previsto che la misura verrà accompagnata dall’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza più mirata per la ricerca dei codici corretti: infatti, mentre per la classificazione dei beni, la corretta tipologia da indicare nei modelli può essere facilmente identificata avvalendosi di una apposita funzione di ricerca predisposta nel sistema AIDA, ciò non è ancora stato previsto per individuare la classificazione dei servizi. È auspicabile quindi che tale facilitazione sia introdotta al più presto.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2018

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

16

marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2018 (codice tributo 6002).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2018.

 

Versamento saldo Iva 2018

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2018.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo 2018, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2018.

 

19

marzo

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio 2018.

 

20

marzo

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

26

marzo

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

3

aprile

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2018.Modello EAS

Scade il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2018.

 

Certificazione degli utili e compensi 2017

Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2017.

 

FIRR

Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

 

6

aprile

Comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”)

Scade il termine per la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

 

15

aprile

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.