ACCONTI D’IMPOSTA, ERRORI F24, OMESSI VERSAMENTI I.V.A. E RITENUTE, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2015

– CORREGGIBILI ON LINE GLI ERRORI NEL MODELLO F24

– INNALZATE LE SOGLIE PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI I.V.A. E RITENUTE

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015

 

 

ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2015

 

Il prossimo 30 novembre 2015 scade il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo d’imposta 2015. Occorre quindi ripercorrere la normativa in tema di acconti e approfondire gli aspetti che riteniamo di maggior interesse.

 

Metodi per il calcolo degli acconti

L’acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2014;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2015 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l’avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014; l’imposta netta corrisponde al rigo “differenza” del quadro RN del modello Unico 2015. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

 

Acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014: rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2015; tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

 

Acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014: rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2015.

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef; cambia però la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

 

Acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

 

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad euro 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000 euro, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi; viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

  Tipo di F24   Modalità di presentazione  
  Regole valide sia per i privati che per i partita Iva      
  F24 con compensazione a saldo zero ·       Entratel o Fisconline  
  Regole nuove per i privati      
  F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo) ·       Entratel o Fisconline

·       Home banking convenzionati

 
  F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale superiore a € 1.000)

·       Entratel o Fisconline

·       Home banking convenzionati

 
  Regola valida solo per i privati      
  F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale inferiore a € 1.000)

·       Libera (anche cartacea)  

 

 

CORREGGIBILI ON LINE GLI ERRORI NEL MODELLO F24

 

A partire dal 26 ottobre 2015 è possibile correggere in modo semplice e rapido un modello F24 errato. Da tale data è infatti possibile modificare il modello direttamente online, inviando una richiesta tramite il canale Civis (ovvero attraverso il canale telematico di assistenza dell’Agenzia delle Entrate che fornisce assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento e, inoltre, consente la presentazione dei documenti per il controllo formale).

 

Condizioni per la modifica

È possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:

  • risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe tributaria;
  • riguardi tributi gestiti dall’Agenzia;
  • sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta (entro il 2015 si può richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);
  • presenti almeno un tributo non abbinato.

Modifiche possibili

È possibile modificare solo i tributi gestiti dall’Agenzia, sono pertanto esclusi:

  • i contributi/tributi delle sezioni Inps e altri enti previdenziali e assistenziali;
  • i tributi della sezione Imu e altri enti locali.

In merito alle correzioni sarà possibile modificare:

  • il codice tributo;
  • il mese e l’anno di riferimento;
  • il numero della rata.

È anche possibile modificare un codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa, mentre non è possibile modificare gli importi a debito versati né gli importi a credito compensati.

Per l’addizionale comunale, invece, è possibile modificare:

  • il periodo di riferimento;
  • il codice tributo.

Accesso al servizio

Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e selezionare l’apposito link “Richiesta modifica F24”, una volta effettuata la correzione sarà possibile consultare online lo stato delle richieste presentate (è anche possibile inoltre essere avvisati della conclusione della lavorazione direttamente con un sms o con una mail).

 

 

INNALZATE LE SOGLIE PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI I.V.A. E RITENUTE

 

Lo scorso 22 ottobre 2015 sono entrate in vigore le disposizioni del titolo primo del D.Lgs. n. 158/2015 che introducono modifiche al sistema penale tributario (per le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo, invece, occorrerà attendere il 1° gennaio 2017, sempre che la prossima Legge di Stabilità, in corso di discussione in Parlamento, non ne anticipi la decorrenza al 1° gennaio 2016).

 

Tra le varie disposizioni già in vigore, assumono particolare rilevanza quelle che prevedono un innalzamento degli importi oltre i quali gli omessi versamenti di Iva e di ritenute configurano un reato penale. In particolare:

  • l’omesso versamento Iva resta reato, ma solo al superamento di una soglia di punibilità elevata a più di 250.000 euro (in sostituzione del vecchio limite di 50.000 euro);
  • passa, invece, a più di 150.000 euro (dai vecchi 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate, in relazione alla quale si precisa che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle “dovute sulla base della stessa dichiarazione” (fedelmente presentata).

 

In relazione a tali modifiche, in quanto favorevoli al contribuente, trova certamente applicazione il principio del favor rei secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

 

In forza del richiamato principio, quindi, saranno al riparo dal “rischio penale” quelle imprese e quei professionisti che, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015), hanno:

  • omesso di versare ritenute d’acconto per importi superiori a 50.000 euro, purché inferiori alla nuova soglia di 150.000 euro (art. 10-bis);
  • non hanno versato l’Iva dovuta per l’anno 2014 se di importo non superiore a 250.000 euro (art. 10-ter).

 

Di particolare importanza anche la nuova previsione che impatta sulle cause di non punibilità, per la quale gli omessi versamenti di Iva e di ritenute oltre la soglia di rilevanza penale, non saranno punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

 

Reato penale per indebite compensazioni

Modifiche rilevanti intervengono anche per quanto riguarda la fattispecie di indebita compensazione di crediti fiscali prevista dall’art.10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

Ferma restando la precedente soglia dei 50.000 euro, al di sopra della quale l’indebita compensazione orizzontale di crediti fiscali configura il reato penale, il citato decreto di riforma apporta una distinzione tra:

  • crediti non spettanti, per i quali la sanzione prevista resta la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • crediti inesistenti, per i quali la sanzione prevista sale da 18 mesi a 6 anni.

In questo ambito, particolare attenzione va posta alla disposizione riguardante le cause di non punibilità in precedenza descritte: solo le ipotesi di utilizzo di credito non spettanti (e non anche quelle riferite a crediti inesistenti) saranno considerate non punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE PARTICOLARI  
30

novembre

Voluntary disclosure

Scade oggi, per i soggetti ammessi, il termine per la presentazione della procedura di voluntary disclosure c.d. collaborazione volontaria internazionale/nazionale.

 

 
 

 

   
SCADENZE FISSE
16

novembre

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2015 (codice tributo 6010), ovvero per il terzo trimestre 2015 (codice tributo 6033).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la sesta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la sesta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

16

novembre

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per l’anno 2015.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8/2015)

Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015 versano oggi la quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della sesta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo 2014 e primo acconto 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.

16

novembre

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2015.

 

Versamento premio Inail 2015

Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della IV rata dell’Inail dovuta per il 2015.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre 2015, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre 2015.

 

 

25

novembre

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

 

 

30

novembre

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 scade oggi il termine di versamento della VII rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio 2015 scade oggi il termine di versamento della VI rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre 2015.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2015 (vedasi nuova formulazione art. 49 D.L. n. 331/1993).

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2015.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di ottobre 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Seconda od unica rata acconto imposte per l’anno 2015

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l’anno 2015 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.

La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813).

Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l’anno 2015 per avvalersi della “cedolare secca”.

 

Seconda rata acconto per l’anno 2015 contributi Ivs artigiani e commercianti

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2015 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2015.

 

Seconda rata acconto per l’anno 2015 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2015 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2015.

15

dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.