ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2017, OMESSI VERSAMENTI IVA DERIVANTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE, SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 16/2017

 

13 novembre 2017

 

Argomenti trattati:

 

– ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2017

– OMESSI VERSAMENTI IVA DERIVANTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

– SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2017

 

ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2017

Il prossimo 30 novembre 2017 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo d’imposta 2017. L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

→  metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte liquidate per il precedente anno 2016;

→  metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotta al 10% se viene pagato a seguito dell’emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, l’imposta netta corrisponde al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2017; il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2017, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente; quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2017.

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo ed acconti Irpef; cambia invece la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare alla tassazione ordinaria e viceversa.

 

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano l’aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata al 15% da gennaio 2018.

Acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, per i quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

 

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed all’Irap vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

 

In assenza di visto di conformità verrà preclusa, per l’eccedenza dei 5.000 euro, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l’obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente – di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

Tipo di F24   Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva
F24 con compensazione a saldo zero Entratel o Fisconline

Regole nuove per i titolari di partita Iva

 
F24 con compensazione e saldo a debito Entratel o Fisconline

Regola valida solo per i privati

 
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro) Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo) Entratel o Fisconline

Home banking convenzionati

 

OMESSI VERSAMENTI IVA DERIVANTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, con cadenza trimestrale (ai sensi dell’articolo 21-bis D.L. n. 78/2010 e del provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017).

Relativamente al primo trimestre 2017, il cui invio scadeva il 12 giugno 2017, l’Agenzia delle entrate ha dapprima avvisato, nello scorso mese di luglio, i contribuenti (con una lettera di invito alla compliance) dell’eventuale presenza di incoerenze relativamente ai versamenti dell’Iva dovuta e successivamente, nel mese di settembre, ha richiesto l’Iva omessa con un avviso bonario emesso ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell’avviso la facoltà di fruire del ravvedimento operoso.

 

Ricezione via Pec dell’avviso bonario e la possibilità di fruire del pagamento rateale

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 5, D.L. n. 78/2010 l’Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla presenza di un pericolo per la riscossione previsto normativamente dall’articolo 54-bis, comma 2-bis, D.P.R. n. 633/1972.

 

Grazie all’incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i versamenti dell’Iva effettuati, l’Agenzia delle entrate ha emesso dapprima le lettere di compliance e, per i contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec gli avvisi bonari con l’applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti. Quanto accaduto relativamente ai mancati versamenti dell’imposta sul valore aggiunto del primo trimestre è utile al contribuente per scegliere il comportamento da adottare relativamente ai mancati versamenti dei trimestri successivi: è possibile fruire del ravvedimento operoso nei giorni successivi al ricevimento della lettera di compliance, ma prima della ricezione dell’avviso bonario, che viene notificato poche settimane dopo il ricevimento dell’invito a regolarizzare l’omesso versamento.

 

Una volta notificato l’avviso bonario ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972 è possibile chiederne il riesame se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto (si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso). Se l’ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della prima rata decorrono dal ricevimento dell’avviso bonario rettificato.

Qualora, invece, l’esito del controllo automatizzato che ha generato l’avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente:

  1. pagare quanto dovuto in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, con la riduzione della sanzione a 1/3 (quindi, il 10% in luogo dell’ordinaria misura del 30%);
  2. richiedere la rateazione dell’importo dovuto tramite l’apposita funzionalità presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l’importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo;
  3. lasciare scadere l’avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la notifica della cartella di pagamento (alcuni mesi dopo) contenente le sanzioni calcolate in misura piena (generalmente al 30% anziché al 10%), gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72, a seconda dell’importo dovuto e del calcolo di alcuni indici.

 

Reato di omesso versamento Iva: la soglia di 250.000 euro

L’articolo 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi l’Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre). L’articolo 13 D.Lgs. n. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità del reato di cui all’articolo 10-ter qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La norma individua la soglia di 250.000 euro nell’ammontare dell’Iva dovuta sulla base delle liquidazioni periodiche del singolo periodo d’imposta, così come risultanti dalla presentazione della dichiarazione Iva (per il periodo d’imposta 2017, la scadenza per inviare la dichiarazione Iva è fissata al 30 aprile 2018). L’elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate di un avviso bonario ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972 relativo ad uno dei primi 3 trimestri del periodo d’imposta 2017, che viene notificato al contribuente in data antecedente al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 aprile dell’anno successivo), determina la necessità di tenere monitorata la soglia dell’imposta sul valore aggiunto non versata, distinguendola dalle componenti di sanzioni e di interessi che determinano l’ammontare complessivo dovuto risultante dall’avviso bonario. Nel caso di pagamento rateale degli stessi è opportuno iscrivere il debito complessivo (comprese sanzioni e interessi) risultante dall’avviso bonario in un nuovo sotto conto contabile denominato “Debito Iva I trim. 2017”. Infine, si tenga presente che, con la rateazione dell’avviso bonario, non si ottengono benefici ai fini della verifica della predetta soglia dei 250.000 euro, posto che ai fini della consumazione del reato conta unicamente il debito d’imposta che risulta tale alla data del 27 dicembre dell’anno successivo (lo stesso, in ogni caso, verrà quindi decurtato delle eventuali rate, in quota capitale, corrisposte fino alla predetta data).

 

 

SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018

Premesso che la disciplina riguardante il super ammortamento e l’iper ammortamento dovrebbe essere oggetto di proroga ad opera della prossima legge di bilancio (sul tema saranno forniti i necessari aggiornamenti quando vi sarà la definitiva approvazione), di recente l’Agenzia delle entrate si è espressa, attraverso la risoluzione n. 132/E/2017, affermando il principio di equivalenza tra acquisto diretto ed in leasing anche con riferimento all’applicazione delle citate agevolazioni in relazione ai beni ordinati entro la fine del 2017, ma consegnati successivamente.

 

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una maggiore deduzione pari al 40% (si tratta del cosiddetto “super ammortamento”):

  • del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
  • del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Al fine di poter applicare la disciplina agevolata, l’acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 (salvo la proroga di cui si è detto) ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in questo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione (devono essere rispettate entrambe le condizioni).

 

Con riferimento a specifici investimenti di elevato standard tecnologico rientranti nel protocollo “Industria 4.0” il bonus è elevato al 150% (si tratta del cosiddetto “iper ammortamento”); detta maggiorazione compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 (quindi vi sono 3 mesi in più rispetto al super ammortamento) purché, anche in questo caso, sia presente ordine sottoscritto ed acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017.

 

Come chiarito dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017:

  • per i beni acquisiti in proprietà, il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono agevolmente individuabili; relativamente a tali momenti il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
  • per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017.

 

Nella risoluzione n. 132/E/2017 l’Agenzia esamina il caso di leasing sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017, con ordine e versamento al fornitore di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Al fine di consentire al contribuente la possibilità di valutare anche successivamente all’ordine la modalità di finanziamento dell’investimento, l’Agenzia ammette il beneficio in relazione a tale soluzione precisando che:

  • quando vi sia compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l’investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore ed ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone;
  • quando vi sia la restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, l’Agenzia ritiene che, per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE Al 15 DICEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

 

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017 le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo domenica il 20 agosto 2017).

 

Si ricorda inoltre che, per effetto della proroga di ferragosto, tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto – 20 agosto 2017 potevano essere effettuati in data 21 agosto 2017.

 

In primo piano vengono illustrate le scadenze originali delle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte ed i contributi derivanti dall’autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

 

 

 

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA

RATE Unica o 1°
 

 

 

 

 

Persone fisiche

 

 

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

 

 

No

partita Iva

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

31/7

 

31/8

 

2/10

 

31/10

 

30/11

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Versamento senza maggiorazione  

30/6

 

17/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio Versamento senza maggiorazione  

31/7

 

21/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Versamento

con maggiorazione

 

31/8

 

18/9

 

16/10

 

16/11

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione originario con le scadenze che riportiamo di seguito.

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 20/7/2017

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 21/8/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%

SCADENZA SCADENZA
1 20/7/2017 21/8/2017
2 31/7/2017 31/8/2017
3 31/8/2017 2/10/2017
4 2/10/2017 31/10/2017
5 31/10/2017 30/11/2017
6 30/11/2017

 

TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 20/7/2017

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 21/8/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%

SCADENZA SCADENZA
1 20/7/2017 21/8/2017
2 21/8/2017 18/9/2017
3 18/9/2017 16/10/2017
4 16/10/2017 16/11/2017
5 16/11/2017

Si ricorda che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

 

SCADENZE FISSE

16

novembre

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2017 (codice tributo 6010) ovvero terzo trimestre 2017 (codice tributo 6033).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – IX rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la nona rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre 2017.

 

Versamento premio Inail 2017

Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell’Inail dovuta per il 2017.

 

20

novembre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Contributi Enasarco

Scade per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2017.

 

27

novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

 

30

novembre

Seconda o unica rata acconto imposte per l’anno 2017

Scade il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l’anno 2017 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.

La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) e Irap (codice tributo 3813).

Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l’anno 2017 per avvalersi della “cedolare secca”.

 

Seconda rata acconto 2017 per contributi Ivs artigiani e commercianti

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2017 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Redditi 2017.

 

Seconda rata acconto 2017 per contributi gestione separata Inps

Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2017 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Redditi 2017.

 

Società che, entro il 30 settembre 2017, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili

Scade il versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre 2017. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2017.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Scade il termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2017.

 

15

dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

  

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.