ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2018, SUPER E IPER AMMORTAMENTO IN SCADENZA A FINE ANNO, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 15/2018

 

13 novembre 2018

 

Argomenti trattati:

 

– ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2018

– SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA A FINE ANNO

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018

 

ACCONTI D’IMPOSTA PER IL 2018

Il 30 novembre 2018 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo d’imposta 2018.

L’acconto può essere determinato con due diverse metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per l’anno 2017;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito dell’emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo d’imposta 2017, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo d’imposta 2017, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2018. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del periodo d’imposta 2017, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2018, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef mentre cambia la misura dell’acconto che risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

 

Compensazione

Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

 

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

 

Infine va sottolineato l’obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente – di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

Tipologia di F24 Modalità di presentazione
Regole valide per i privati e per i partita Iva
F24 con compensazione a saldo zero  ⇒ Entratel o Fisconline
Regola valida per i titolari di partita Iva  
F24 con compensazione e saldo a debito  ⇒ Entratel o Fisconline
Regola valida per i privati  
F24 senza compensazione e saldo a debito  ⇒ Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione e saldo a debito  ⇒ Entratel o Fisconline Home banking convenzionati

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

 

SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA A FINE ANNO

Le discipline di incentivo all’investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in scadenza alla fine del 2018; malgrado non sia improbabile l’ipotesi di una proroga attraverso la prossima Legge di Bilancio, allo stato attuale non vi è nulla di certo (nel disegno di legge attualmente noto vi è esclusivamente un’ipotesi di proroga degli iper ammortamenti).

Pertanto, in attesa di sviluppi sul punto, le imprese che hanno in animo di effettuare investimenti in beni strumentali, farebbero bene a pianificarli entro la fine del 2018.

 

Super ammortamento: la scadenza

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):

  • del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
  • del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l’importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell’anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e costruzioni;
  • i beni compresi in particolari gruppi;
  • i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir (le “ordinarie” autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d‘imposta);
  • le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Attualmente è prevista la spettanza dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:

  • acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
  • acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l’investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l’investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili Consegna o spedizione
Appalto Ultimazione prestazione
Beni acquisiti in leasing Data consegna all’utilizzatore

 

Iper ammortamento: la scadenza

Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene in unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

In merito alla scadenza del bonus, sono agevolabili i beni strumentali nuovi:

  • acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
  • acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore rispetto al super ammortamento), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si rammenta che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario qualora, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

In primo piano vengono illustrate le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

 

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio 2018
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto 2018
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31 31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64 31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97 1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30 31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63 30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11 31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44 1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77 31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10 30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio 2018
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto 2018
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16 16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49 20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82 17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15 16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48 16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata 20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33 17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66 16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99 16 novembre
Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all’articolo 5 Tuir – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all’articolo 5 Tuir – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 31 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 agosto
Bilancio non approvato 31 agosto

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018

Per tutti 30 novembre

 

SCADENZE FISSE

16

novembre

 

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2018 (codice tributo 6010).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – IX rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2018, devono versare la nona rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 ottobre 2018.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre 2018.

 

Versamento premio Inail 2018

Scade, per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione, il pagamento della quarta rata dell’Inail dovuta per il 2018.

 

20

novembre

 

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre 2018, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Enasarco

Scade per l’azienda mandante il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2018.

 

30

novembre

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre 2018.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2018.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Scade il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2018.

 

Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016

Scadenza pagamento dell’unica / prima rata delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.

 

Definizione agevolata 2017

Scade oggi la quarta rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

 

15

dicembre

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.