ALIQUOTE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018, TABELLE ACI PER L’ANNO 2020

Newsletter n. 3/2020

 

20 febbraio 2020

 

Argomenti trattati:

 – ALIQUOTE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

– DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018

– TABELLE ACI PER L’ANNO 2020

 

ALIQUOTE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per l’anno 2020, non essendoci state modifiche.

 

L’aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

 

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata con l’abbreviativo DIS-COLL):

 

    2019 2020
 

Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica

Titolare di partita Iva 25,72% 25,72%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL 33,72% 33,72
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL 34,23% 34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica 24% 24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2020, per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata, è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

 

Il minimale di reddito per l’anno 2020, per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti, è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente). Si tenga comunque presente che, all’interno del minimale, i contributi sono comunque dovuti in misura correlata al reddito effettivo (diversamente, quindi, da quanto accade nella gestione Inps artigiani e commercianti).

 

Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 secondo le seguenti modalità:

 

Titolari di

partita Iva

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre) ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente.

 

Associati in partecipazione di solo lavoro dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.

 

Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:

– euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta;

– euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

 

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018

Segnaliamo che il prossimo 1° marzo 2020 scade il termine per provvedere all’invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, non trasmessa nel termine del 2 dicembre 2019 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio).

Tale invio, definito “tardivo”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione modesta.

 

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito d’impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

 

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

  • la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
  • inoltre, nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza (lo scorso 1° luglio 2019).

Si invita, pertanto, la Clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2018 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2018, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la Clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018, si invita la Clientela a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

 

TABELLE ACI PER L’ANNO 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (Supplemento Ordinario n. 47) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2020.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale.

Le nuove tabelle predisposte da ACI sono suddivise per semestri:

  • fringe benefit – importi validi fino al 30 giugno 2020;
  • fringe benefit – importi validi dal 1° luglio 2020.

 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione dell’autovettura.

L’articolo 51, comma 4 lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato dell’autovettura aziendale da parte del dipendente:

 

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

 

La motivazione della pubblicazione delle differenti tariffe per il calcolo del fringe benefit è legata alle novità introdotte dalla L. 160/2019: per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle (nessuna variazione rispetto a quanto in vigore fino a oggi).

 

Per i contratti che saranno stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

a) al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;

b) al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

c) al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);

d) al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

 

Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

 

Esempio
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Mario Rossi la seguente autovettura:

·      BMW 530I 2.0 berlina della potenza di 252 cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,8286 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4 lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:

euro 0,8286 x Km 4.500 = 3.728,70 euro fringe benefit convenzionale annuo.

Essendo il contratto con il dipendente Mario Rossi stipulato già dal 2019 l’importo del fringe benefit da considerare per tutto l’anno 2020 è quello desumibile dalla tabella relativa agli “Autoveicoli a benzina in produzione – importi validi fino al 30 giugno 2020”.

Datore di lavoro e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

 

Tabelle disponibili sul sito dell’ACI

Va infine evidenziato che sul sito web dell’ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura aziendale).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.