ALIQUOTE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA, CERTIFICAZIONE UNICA 2017, CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 2/2017

 

 

15 febbraio 2017

 

Argomenti trattati:

 

– ALIQUOTE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA

– CERTIFICAZIONE UNICA 2017

– CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2017

 

 

 

ALIQUOTE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA

 

Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

 

Artigiani e commercianti

L’articolo 24, comma 22, D.L. n. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

 

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari al 23,55%.

 

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, all’aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:

 

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)

3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)

3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)

 

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:

 

Scaglione reddito

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00

23,55 %

23,64 %

da 46.123,00

24,55 %

24,64 %

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00

20,55 %

20,64 %

da 46.123,00

21,55 %

21,64 %

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo d’imposta 2016 e degli acconti per il periodo d’imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

  • l’eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
  • i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

Gestione separata Inps

L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:

 

 

2016

2017

Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica titolare di partita Iva

27,72%

25,72%

non titolare di partita Iva

31,72%

32,72%

Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica  

24%

 

24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24:

 

Professionisti  ⇒ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico; è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).
Collaboratori  ⇒ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2017

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2017 (meglio nota come CU) da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti d’imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

 

Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. n. 190/2014 ed i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27 D.L. n. 98/2011.

 

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.

La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo 2017;
  • il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2017.

 

Si pone l’attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

 

Si segnala che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2017, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell’articolo unico della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4 D.P.R. n. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario, da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione ed all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili ed agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

Utili e proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate).

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 D.Lgs. n. 461/1997.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE

16

febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2017 (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo 2017) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%), tra i quali:

– distributori di carburanti;

– autotrasportatori di merci conto terzi;

– esercenti attività di servizi al pubblico;

– esercenti arti e professioni sanitarie;

il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il quarto trimestre da determinarsi al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre 2016.

 

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’Inps scade il versamento relativo al quarto trimestre 2016.

 

Autoliquidazione Inail – versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 e all’acconto 2017. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2017 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2017.

 

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre 2016.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

20

febbraio

Contributi Enasarco

Scade per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2016.

 

27

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Si ricorda che dal 2017 il D.L. n. 193/2016 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti.

 

28

febbraio

Certificazione utili

Scade il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corrisposti dalle società di capitale nel 2016.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2016.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio 2017.

 

Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione

Scade il termine per l’invio telematico all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Dichiarazione Iva 2017

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa al periodo d’imposta 2016.

 

Liquidazione Iva di gruppo

Scade il termine per comunicare, solo telematicamente, l’intenzione di avvalersi, per l’anno 2017, del regime previsto per le società controllanti e controllate – cosiddetta “liquidazione Iva di gruppo” – di cui all’articolo 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13 dicembre 1979. L’opzione deve essere manifestata compilando il quadro VG del modello di dichiarazione Iva 2017.

 

Forniture tipografie e rivenditori autorizzati

Scade oggi il termine per le tipografie e i rivenditori autorizzati di invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2016.

 

2

marzo

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017.

 

7

marzo

Invio telematico CU 2017

Scade oggi per i sostituti d’imposta che hanno rilasciato la Certificazione Unica 2017 il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate.

 

15

marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.