AMMESSA LA DATA DELL’ULTIMO GIORNO DEL MESE NELLA FATTURA DIFFERITA

Newsletter n. 14/2019

 

30 settembre 2019

 

Argomenti trattati:

 – AMMESSA LA DATA DELL’ULTIMO GIORNO DEL MESE NELLA FATTURA DIFFERITA

 

Con la risposta a interpello n. 389, pubblicata il 24 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento molto atteso, che contribuisce, verosimilmente, ad una semplificazione nel processo di fatturazione elettronica: è ammessa l’indicazione della data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione nella fatturazione differita, fermo restando la facoltà di trasmissione della e-fattura entro il 15 del mese successivo.

Facendo un esempio concreto di quanto appena detto, in presenza di tre cessioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da Ddt, il cedente potrà indicare alternativamente:

  1. il giorno di predisposizione e trasmissione della fattura o una qualsiasi delle date di effettuazione delle operazioni, preferibilmente la data dell’ultima operazione;
  2. la data del 30 settembre 2019, ultimo giorno del mese, mantenendo la possibilità di generare ed inviare la e-fattura entro il 15 ottobre 2019.

 

Fattura differita di prestazione di servizi (con incasso antecedente alla fattura)

Per le prestazioni di servizi quali, a titolo di esempio, le lavorazioni, le consulenze ed i servizi in generale, è possibile emettere fattura differita, in presenza di pagamento antecedente alla fattura, indicando il dettaglio delle operazioni effettuate. Tali servizi devono essere individuabili “attraverso idonea documentazione”.

Per idonea documentazione si intende, ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo (bonifico bancario), un contratto, una lettera d’incarico (es. mandato professionale), una nota di consegna lavori, il Ddt, ecc.. Tali documenti devono contenere la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Con risposta n. 389/2019 l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che, se al momento dell’emissione della fattura il corrispettivo è stato incassato, la fattura differita deve essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di avvenuto incasso della prestazione.

 

Fattura di prestazione di servizi (in assenza del pagamento)

L’Amministrazione Finanziaria con risposta n. 389/2019 ha confermato che, nel caso in cui si voglia anticipare la fatturazione delle prestazioni di servizi ad un momento antecedente all’incasso della prestazione, si parla a tutti gli effetti di fattura immediata. Tale fattura può essere anche riepilogativa di tutte le operazioni prestate nell’arco di un mese.

La fattura deve essere inviata entro 12 giorni dalla data della fattura stessa (che coincide con la data di effettuazione dell’operazione). I servizi devono sempre essere individuabili “attraverso idonea documentazione”.

Esempio: La società A nel mese di settembre emette due Ddt di reso in conto lavoro, uno datato 15 settembre e l’altro 20 settembre 2019, dei quali non è stato incassato il corrispettivo; può emettere fattura in data 30 settembre 2019 e può inviarla entro 12 giorni (12 ottobre 2019).

 

Attenzione: si ricorda infine che la fattura Immediata ed i corrispettivi devono essere inviati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.