ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI, VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. 2016, PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 17/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

– VERSAMENTO DELL’ACCONTO I.V.A. PER L’ANNO 2016

– PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2016 AL 15 GENNAIO 2017

 

 

 

 

 

ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Anche per quest’anno è arrivato il momento in cui le aziende devono decidere se e come omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di relativa detraibilità dell’Iva; è pertanto necessario identificare:

  • la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto dell’attività d’impresa del soggetto che cede l’omaggio;
  • le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all’impresa.

 

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dallo scorso 1° gennaio 2016 il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo d’imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

  • sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
  • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
  • Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
  • il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio,
  • con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo d‘imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).
  • Le nuove soglie contenute nel testo dell’art. 108 Tuir sono le seguenti (come si vedrà dal confronto ante 2015/2016 proposto di seguito, esse sono state solo aumentate):
  1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Vecchie percentuali di deducibilità

valide fino al 2015

Nuove percentuali di deducibilità

valide dal 2016

Fino a 10 milioni di euro – 1,3% Fino a 10 milioni di euro – 1,5%
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro – 0,5% Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro – 0,6%
Oltre 50 milioni di euro – 0,1% Oltre 50 milioni di euro – 0,4%

 

In merito all’Iva il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

  • dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività d’impresa);
  • dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro degli omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).

 

 

 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

 

 

 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.

 

OMAGGI A CLIENTI E FORNITORI OMAGGI A DIPENDENTI
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile.

 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO I.V.A. PER L’ANNO 2016

 

Entro il prossimo 27 dicembre 2016 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2016. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

 

Determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

 

Modalità di determinazione dell’acconto
I metodi per determinare l’acconto Iva storico 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
analitico liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
previsionale 88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.

 

Acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società. 
  • Casi di esclusione

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

 

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva
· soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

· soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2016;

· soggetti cessati prima del 30 novembre 2016 (mensili) o del 30 settembre 2016 (trimestrali);

· soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

· soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2016 risulta un’eccedenza a credito;

· soggetti che adottano il nuovo regime forfettario dal 1° gennaio 2016;

· soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011;

· soggetti che nel corso del 2016 sono usciti dal regime dei minimi;

· soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

· produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);

· soggetti che applicano il regime forfetario ex L. n. 398/1991;

· soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);

· soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

 

PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

  1. il rispetto del principio di cassa;
  2. la verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
  3. il coordinamento con l’imputazione a conto economico.

Principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2016 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:

 

Amministratore con rapporto di collaborazione

(viene emesso il cedolino paga)

i compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2017 (c.d. principio della cassa “allargata”).
Amministratore con partita Iva

(viene emessa la fattura)

i compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2016.

 

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

  • sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
  • sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare.

 

Compenso già deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. È allora preferibile che l’assemblea decida di revocare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2016 AL 15 GENNAIO 2017

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16

dicembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre 2016 (codice tributo 6011).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento del saldo Imu e Tasi 2016

Scade il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2016 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento delle ritenute da parte di condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell’anno 2016.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre 2016.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre 2016, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

27

dicembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

Versamento dell’acconto Iva 2016

Scade il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2016 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).

 

Omesso versamento Iva – reato penale

Scade oggi il termine per versare l’Iva relativa al 2015 al fine di non incorrere nella sanzione penale.

29

dicembre

Modello Unico 2016

Scade il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 settembre 2016. Oltre all’invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.

 

30

dicembre

Seconda o unica rata acconto imposte per l’anno 2016

Scade il termine ultimo per effettuare il ravvedimento del versamento della seconda od unica rata di acconto per l’anno 2016 ai fini Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive dovuto in data 30 novembre 2016.

 

Redazione libro inventari

Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2016) doveva essere presentata entro il 30 settembre 2016, scade oggi il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro inventari con i dati relativi all’anno 2015.

 

31

dicembre

Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni

Per ottenere l’applicazione della ritenuta d’acconto ridotta al 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.

 

2

gennaio

Aggiornamento e stampa dei libri contabili

Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell’inventario relativo al periodo d’imposta 2015 e per la stampa dei registri contabili per i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici”.

 

Tassa sulle concessioni governative

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro oggi.

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di novembre 2016.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2016.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre 2016.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2016.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.