Argomenti trattati:
– ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE
– INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP
– AGGIORNATA LA “WHITE LIST” DEI PAESI COLLABORATIVI
– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2016
ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE
La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. n. 208/2015 – ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è, salvo proroga, il 30 settembre 2016.
La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.
Agevolazioni
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:
- l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro; la disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).
In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) ed i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:
- mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione;
- l’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l’assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all’articolo 9 del Tuir), su base catastale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull’imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell’applicazione sia dell’imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria a catastale dovute nel caso di trasferimento dell’immobile.
I Clienti eventualmente interessati alle suddette agevolazioni sono invitati a contattare con urgenza lo Studio.
INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP
Si ricorda che il prossimo 30 settembre 2016 scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d’imposta 2015.
Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2015 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma).
Ulteriore documentazione relativa al 2015 per integrazione dichiarazioni
Con la presente si intende ricordare alla clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.
Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti per l’anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (30 settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento. |
Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti
Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2016 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2014, potrà presentare il modello Unico 2015 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2016 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.
Investimenti all’estero
Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2015, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.
Visto di conformità imposte dirette
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive ed addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo d’imposta 2015. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.
In caso di utilizzo in compensazione di crediti oltre il limite di 15.000 euro in mancanza del visto di conformità è applicabile, in capo al contribuente, la sanzione del 30% degli importi indebitamente compensati. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita in capo all’asseveratore con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro. Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile. |
AGGIORNATA LA “WHITE LIST” DEI PAESI COLLABORATIVI
Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016) è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana”.
Ampliato l’elenco
Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi Paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.
Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l’accordo non è stato ancora stipulato.
Albania | Germania | Norvegia |
Alderney | Ghana | Nuova Zelanda |
Algeria | Giappone | Oman |
Anguilla | Gibilterra | Paesi Bassi |
Arabia Saudita | Giordania | Pakistan |
Argentina | Grecia | Polonia |
Armenia | Groenlandia | Portogallo |
Aruba | Guernsey | Qatar |
Australia | Herm | Regno Unito |
Austria | Hong Kong | Repubblica Ceca |
Azerbaijan | India | Repubblica Slovacca |
Bangladesh | Indonesia | Romania |
Belgio | Irlanda | San Marino |
Belize | Islanda | Senegal |
Bermuda | Isola di Man | Serbia |
Bielorussia | Isole Cayman | Seychelles |
Bosnia Erzegovina | Isole Cook | Singapore |
Brasile | Isole Faroe | Sint Maarten |
Bulgaria | Isole Turks e Caicos | Siria |
Camerun | Isole Vergini Britanniche | Slovenia |
Canada | Israele | Spagna |
Cina | Jersey | Sri Lanka |
Cipro | Kazakistan | Stati Uniti d’America |
Colombia | Kirghizistan | Sud Africa |
Congo (Repubblica del Congo) | Kuwait | Svezia |
Corea del Sud | Lettonia | Svizzera |
Costa d’Avorio | Libano | Tagikistan |
Costa Rica | Liechtenstein | Taiwan |
Croazia | Lituania | Tanzania |
Curacao | Lussemburgo | Thailandia |
Danimarca | Macedonia | Trinitad e Tobago |
Ecuador | Malaysia | Tunisia |
Egitto | Malta | Turchia |
Emirati Arabi Uniti | Marocco | Turkmenistan |
Estonia | Mauritius | Ucraina |
Etiopia | Messico | Uganda |
Federazione Russa | Moldova | Ungheria |
Filippine | Montenegro | Uzbekistan |
Finlandia | Montserrat | Venezuela |
Francia | Mozambico | Vietnam |
Georgia | Nigeria | Zambia |
Effetti
Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.
Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein
(Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo) |
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Oneri deducibili | Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE white list. | |
Detrazioni | Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un’università ubicate in Stati UE o SEE white list. | |
IVIE | Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all’estero, per gli immobili localizzati in Stati UE o SEE white list con adeguato scambio d’informazioni. | |
IRPEF | Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi white list) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher).
Possibilità di avvalersi del regime forfetario.
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Reddito di impresa | Trasferimento sede all’estero | Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese UE o SEE white list. |
Consolidato | Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società UE o SEE white list. | |
Redditi di natura finanziaria | Applicazione dell’imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):
· alle obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati UE o SEE white list; · sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. Applicazione di ritenuta ridotta: · al 5% sui finanziamenti conduit se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE white list; · all’1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all’imposta sulle società in Paesi UE o SEE White list; · all’11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE o SEE white list. |
Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati
compresi in elenco White List |
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Quadro RW e monitoraggio fiscale | Partecipazioni estere | Per i soggetti che siano “titolari effettivi” di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l’approccio look through). |
Picco massimo dei conti correnti | Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in Paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell’anno dal conto corrente. | |
Trust esteri | Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Paesi collaborativi. | |
Reddito di impresa | Trasferimento sede in Italia | Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da Paesi collaborativi. |
Perdite su crediti | Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana. | |
Redditi finanziari | · applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati white list e relativi enti territoriali;
· esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli similari, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati white list; · esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; · esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; · esenzione dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; · esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; · esenzione dei proventi degli OICR italiani; · esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori white list; · esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria “non qualificate” se percepite da soggetti residenti in Stati white list; · esenzioni o dimezzamento dell’imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati white list; · esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list; · applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all’estero in Paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella white list. |
Entrata in vigore
Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei Paesi collaborativi.
Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la vacatio legis di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.
Si segnala, però, che dalla visione del sito dell’Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l’applicazione delle ritenute).
Che si propenda per l’una o per l’altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.
Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo d’imposta 2015.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2016
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.
Va poi ricordato che con l’articolo 3-quater D.L. n. 16/2012 è stata inserita nell’articolo 37 D.L. n. 223/2006 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.
Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze del corrente mese di settembre 2016. |
SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E ACCONTO 2016 |
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1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||||
Persone fisiche | Sì
partita Iva |
Sì SS | Versamento senza maggiorazione | 6/7 | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||
Versamento con maggiorazione | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||||||
Versamento 16/6 | 16/6 | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||||
No SS | Versamento senza maggiorazione | 16/6 | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||||
Versamento con maggiorazione | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||||||
No partita Iva | Sì SS | Versamento senza maggiorazione | 6/7 | 22/8 | 31/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | |||
Versamento con maggiorazione | 22/8 | 31/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | ||||||
Versamento 16/6 | 16/6 | 30/6 | 22/8 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | |||||
No SS | Versamento senza maggiorazione | 16/6 | 30/6 | 22/8 | 31/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | |||
Versamento con maggiorazione | 18/7 | 22/8 | 31/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | |||||
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati | Sì SS | Versamento senza maggiorazione | 6/7 | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||
Versamento con maggiorazione | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||||||
No SS | Versamento senza maggiorazione | 16/6 | 16/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||||
Versamento con maggiorazione | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||||||
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio | Sì SS | Versamento senza maggiorazione | 6/7 | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||
Versamento con maggiorazione | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | |||||||
No SS | Versamento senza maggiorazione | 16/6 | 16/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 | ||||
Versamento con maggiorazione | 18/7 | 22/8 | 16/9 | 17/10 | 16/11 |
Nota: l’abbreviazione SS significa Studi di settore.
SCADENZE FISSE | |
16
settembre |
Versamenti Iva mensili
Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2016 (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.
Versamento dei contributi Inps Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali ed ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; – sui redditi di lavoro autonomo; – sulle provvigioni; – sui redditi di capitale; – sui redditi diversi; – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; – sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto 2016, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
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20
settembre |
Comunicazione black list
Scade il termine per l’invio della comunicazione, riferita all’anno 2015, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black-list” non presentata lo scorso mese di aprile 2016. |
21
settembre |
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 22 agosto 2016.
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26
settembre |
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.
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30
settembre |
Comunicazioni di acquisto da San Marino
Scade il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di agosto 2016.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2016. Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto 2016.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2016.
Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi Scade oggi il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre 2015) per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2016 e modello Irap 2016, nonché del modello Iva 2016 in via autonoma.
Variazione codice attivitàScade il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere effettuata la comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore. Rimborso Iva comunitariaScade oggi il termine, non sanabile, per l’invio delle richieste di rimborso per l’Iva pagata in Paesi europei nel 2015 da soggetti italiani. |
15
ottobre |
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.
Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.