ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA, BENI IN GODIMENTO E FINANZIAMENTI, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– NOVITA’ PER L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

– COMUNICAZIONE PER BENI IN GODIMENTO E FINANZIAMENTI 2014

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

 

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Comunicazione del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad un interpello specificando che nel caso di conservazione in modalità elettronica delle fatture, il contribuente non è tenuto a comunicare mediante il modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate il nominativo del conservatore, qualora soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili, purché in caso di accesso i verificatori siano messi nelle condizioni di visionare presso la sede del contribuente ovvero del depositario la documentazione fiscale che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Gli estremi identificativi del soggetto che si occupa della conservazione decennale sono già presenti nel manuale della conservazione. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante il modello Unico con la compilazione del rigo RS140, codice 1 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 81del 25/9/2015).

 

Voluntary disclosure: differimento dei termini per la presentazione dell’istanza di adesione

Il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero è stato prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Il Decreto Legge, varato a poche ore dalla chiusura dei termini previsti dalla Legge 186/2014, ha allungato al 31 dicembre 2016 il tempo riservato all’Agenzia delle Entrate per scrutinare le pratiche, con l’obbligo di dovere trattare unitariamente le istanze e di liquidarle contestualmente (evitando, pertanto, che siano liquidate separatamente singole annualità per i contribuenti in momenti diversi). Viene, inoltre, nuovamente chiarito che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio (Consiglio dei Ministri, Decreto Legge 29/9/2015).

 

Aggiornati gli indici di capacità contributiva per la ricostruzione sintetica del reddito

Come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 i beni e i servizi individuati che determinano la capacità di spesa dei contribuenti sono aggiornati con periodicità biennale da un decreto del Mef. In particolare, il decreto del 16 settembre 2015 individua le regole applicative dello strumento accertativo per i periodi d’imposta 2011 e 2012. Il decreto del 24 dicembre 2012 aveva delineato il modus operandi per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010. Tra le novità più importanti figura il tramonto definitivo delle spese Istat: a dichiarare l’illegittimità dell’utilizzo delle spese Istat era stato il Garante della Privacy che, con il parere del 21 novembre 2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 16/9/2015).

 

Aggiornato il software per la richiesta del bonus caro petrolio del terzo trimestre 2015

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato il pacchetto informatico aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio 2015 ed il 30 settembre 2015. La quota rimborsabile è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto. Il modulo può essere presentato on line, servendosi del Servizio telematico Edi delle Dogane oppure in formato cartaceo. Per chi non si avvale del Servizio Edi, è previsto che il contenuto della dichiarazione vada riprodotto anche su supporto informatico (cd, dvd o pen drive) da consegnare insieme al modello cartaceo. Per la presentazione, le imprese nazionali e quelle comunitarie obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, dovranno rivolgersi allo sportello delle Dogane territorialmente competente, mentre le imprese comunitarie non obbligate alla dichiarazione dei redditi nel nostro Paese dovranno consegnare modulo e supporto digitale all’ufficio delle Dogane di Roma I. Il bonus è rimborsabile o fruibile in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo 6740). La scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31 ottobre 2015 (Agenzia delle Dogane, Nota n. 104552/RU del 23/9/2015).

 

 

NOVITÀ PER L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:

  • il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica ed i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  • il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere;
  • il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo modello di Ape è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale ed al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni ed agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti ed orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

 

Nuovo Attestato di Prestazione Energetica

Dal 1° ottobre 2015 l’Ape deve essere redatto in conformità al format approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto.

Gli Ape rilasciati prima del 1° ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:

  • non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento;
  • siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l’Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l’Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

 

Annunci commerciali

Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornate sanciscono che dal 1° ottobre 2015 gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Negli annunci commerciali, con l’esclusione degli annunci via Internet ed a mezzo stampa, è obbligatorio l’utilizzo dello specifico prospetto nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • la classificazione dell’immobile oggetto di attestazione;
  • l’indice della prestazione energetica rinnovabile;
  • le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.

È pubblicato un prospetto grafico conforme ad un annuncio commerciale nell’Appendice C delle Linee Guida.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o di locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione da 500 euro a 3.000 euro.

 

 

COMUNICAZIONE PER BENI IN GODIMENTO E FINANZIAMENTI 2014

 

Come lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

  • ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
  • ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
  • ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
  • ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’art. 5 co. 5 Tuir, pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre 2015.

 

Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

  • la tipologia di bene concesso in utilizzo;
  • i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile);
  • il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall’art. 51 Tuir);
  • il corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

  • l’utilizzo che viene fatto del bene;
  • la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

  • hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
  • sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un tablet della S.n.c. edile, utilizzati da uno dei soci).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art. 67 Tuir) da tassare in capo all’utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (quindi l’imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

 

Comunicazione dei finanziamenti

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

  • il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
  • il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
  • l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo socio.

Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

  • per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere;
  • per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione ed aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

Di particolare importanza è la verifica della soglia per l’obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore.

 

Esempio  
Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta S.r.l. nel corso del periodo d’imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

·          26 gennaio: finanziamento 8.000 euro;

·          22 maggio: finanziamento 9.000 euro;

·          8 settembre: restituzione 15.000 euro.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l’importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (data dell’ultima erogazione nei confronti della società).

 

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).

Si evidenzia infine che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16

ottobre

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2015 (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la quinta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento  dell’acconto  Irpef  del  20%  sui redditi  soggetti  a tassazione separata

16

ottobre

non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015, versano entro oggi la terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la quinta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8/2015)

Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015 versano oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la ottava rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre 2015, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre 2015.

 

26

ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il  termine  per  presentare  in  via  telematica  l’elenco  riepilogativo  degli  acquisti  e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.

 

30

ottobre

Beni ai soci

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari nell’anno 2014. L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.Finanziamenti all’impresa

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2014 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.

 

Imu terreni agricoli

Scade oggi il versamento, senza interessi e sanzioni, della prima rata dell’Imu agricola 2015 prorogata, solo per i terreni agricoli, dalla data originaria del 16/6/2015.

 

2

novembre

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16/6/2015 scade oggi il termine di versamento della VI rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16/7/2015 scade oggi il termine di versamento della V rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi a settembre 2015.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2015.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2015.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di settembre 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2015 (Modello TR).

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.