CERTIFICAZOINE UNICA 2020, INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020

Newsletter n. 2/2020

 

14 febbraio 2020

 

Argomenti trattati:

 – CERTIFICAZOINE UNICA 2020

– INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

– STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020 (meglio nota come CU) da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta e relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

 

Novità

Fino al modello CU 2019 era presente un solo codice sul campo 6 del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identifica generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7).

A decorrere dal modello CU 2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici:

– codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta;

– codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito.

Con il codice 8 vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti).

In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfetario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 7 l’importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 8 l’importo dei bolli riaddebitati, compilando, in tal modo, due distinti righi nel modello dichiarativo.

 

Termini

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo 2020;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

·      qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo 2020;

·      per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre 2020, ossia la medesima scadenza del modello 770 (termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli anni precedenti il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • Certificazione Unica 2020, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Novità del Modello CU 2020

Nel modello CU 2020 viene introdotto un nuovo campo ove riportare i dati dei premi di risultato relativi ad anni precedenti, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit.

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del Trattamento di fine servizio variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Sono poi previsti appositi campi per il rimpatrio dei lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

 

INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

 

Anche per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2020 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni, sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori) per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2020:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2020, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2020
Imponibile 1.000,00
Iva 22%    220,00
Totale fattura 1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile     -85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile   -115,00
Netto a pagare 1.020,00

 

Per l’anno 2019 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del corrente mese la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2020.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

 

Scaglioni provvigionali Aliquota

contributiva 2020

Quota preponente Quota agente
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2020, le scadenze sono le seguenti.

 

Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo 2020) 20 maggio 2020
2° trimestre (aprile – maggio – giugno 2020) 20 agosto 2020
3° trimestre (luglio – agosto – settembre 2020) 20 novembre 2020
4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre 2020) 20 febbraio 2021

 

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il 29 febbraio 2020).

Stampa “cartacea” dei registri contabili dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuti su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario (come nel caso di richiesta da parte di organi verificatori).

È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili; tuttavia, con particolare riferimento a quest’ultimo registro, si rammenta che esso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16 D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

 

 

Modalità di numerazione

Libro / registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio registrazioni periodo

1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

Libro giornale Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. 2018/1, 2018/2, 2018/3, ecc.
Libro inventari Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 2018/1, 2018/2, 2018/3, ecc.
Registri fiscali

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. 2018/1, 2018/2, 2018/3, ecc.

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”
Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale 16 euro ogni 100 pagine

o frazione

32 euro ogni 100 pagine

o frazione

Libro inventari 16 euro ogni 100 pagine

o frazione

32 euro ogni 100 pagine

o frazione

Registri fiscali No Non dovuta

 

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

 

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche In questo caso appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

 

Archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020).

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”
Libro / registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni

di esse

32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni

di esse

Libro inventari 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni

di esse

32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni

di esse

Registri fiscali No Non dovuta

 

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

va versata in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

 

L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

febbraio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2020 (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio 2020, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2019.

 

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con modello F24 e codice tributo 1713.Autoliquidazione Inail – versamento

Scade il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2019 ed all’acconto 2020. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2020 e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2020.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio 2020.

 

20

febbraio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio 2020, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Contributi Enasarco

Scade per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2019.

 

25

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2

marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2020.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2020.

 

Modello Redditi 2019

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 novembre 2019. Oltre all’invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.

 

Libri contabili

Scade il termine per la stampa dei libri contabili obbligatori.

 

Invio documenti per 730 precompilato

Scade per le imprese assicuratrici, le forme pensionistiche complementari, i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri, le università statali e non statali, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili, gli enti previdenziali, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, gli amministratori di condominio, le banche e le poste, gli asili nido pubblici e privati, l’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata.

 

Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre2019

Scade il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

 

Dichiarazione Iva 2020

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, se si vuole evitare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019.

 

9

marzo

CU 2020

Scade il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato).

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.