CHIARIMENTI E NOVITA’ SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI, NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L., PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2019

Newsletter n. 11/2019

 

12 luglio 2019

 

Argomenti trattati:

 – CHIARIMENTI E NOVITA’ SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

– NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2019

 

CHIARIMENTI E NOVITÀ SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

 

Dopo che il MEF con il decreto del 10 maggio 2019, e in vista della parziale decorrenza dell’obbligo già a partire dal 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso dello scorso mese di giugno con diverse risposte a interpelli la stessa Agenzia delle entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), già commentata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni.

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Sono 3 le risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del mese di giugno 2019 ad altrettanti interpelli sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la risposta n. 198 del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi per chi effettua prestazioni di e-commerce indiretto. In particolare nel documento viene affermato che “Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva e i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene online – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), D.P.R. 696/1996, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24, D.P.R. 633/1972, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Con la risposta n. 201 del 21 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell’obbligo, argomento già affrontato nella precedente risposta n. 139 del 14 maggio 2019. In detto ultimo documento è stato chiarito che “laddove il contribuente voglia (…) su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”. Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta. Conclude infatti l’Agenzia che “…. per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua – ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) – né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto Iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015”. Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.

Con la risposta n. 209 del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto già affermato in precedenza con la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 a proposito del criterio con il quale determinare la misura del volume d’affari ai fini della decorrenza anticipata dell’obbligo per quanti, nell’anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro. Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) l’Agenzia delle entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l’articolo 20 del Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 …. Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)”. Viene nella sostanza ribadito il consolidato principio della “unicità” del volume d’affari.

 

Novità del Decreto Crescita convertito

Con l’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

        • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del Decreto Iva);
        • restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
        • nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Con la recente circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle recenti modifiche affermando che per quanti “non abbiamo ancora la disponibilità di un registratore telematico … gli stessi potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali” e che “a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione”.

 

NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

L’articolo 2-bis del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) – convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 – è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società a responsabilità limitata, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477 cod. civ., operata dall’articolo 379 D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis cod. civ. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), ora invece nell’articolo 2477 cod. civ. sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni di euro per attivo e ricavi; il terzo parametro riguardava i dipendenti mediamente impiegati nell’attività, il cui limite era posto a 10 unità.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni di euro tanto per i ricavi quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

 

Vecchio limite Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo 4.400.000 euro 4.000.000 euro
Ricavi 8.800.000 euro 4.000.000 euro
N. medio dipendenti impiegati 50 20
Regola di “innesco” 2 su 3 per 2 anni consecutivi 1 su 3 per 2 anni consecutivi

 

 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell’approvazione del bilancio 2018, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379 D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477 cod. civ..

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’organo di controllo o del revisore.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, come stabilito dall’art. 7 D.L. n. 70/2011.

Si rende noto che per effetto dell’approvazione del “Decreto Crescita” le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono spostate al 30 settembre 2019 senza sanzioni né interessi. Segue tabella riassuntiva.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 1° luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio
1° rata 1° luglio
2° rata 31 luglio
3° rata 2 settembre
4° rata 30 settembre
5° rata 31 ottobre
6° rata 2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 16 ottobre
3° rata 16 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 31 ottobre
3° rata 2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
Senza maggiorazione 30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura 30 settembre

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018

Per tutti 2 dicembre

 

SCADENZE FISSE

 

16

luglio

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2019 (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

17

luglio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 17 giugno 2019.

22

luglio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Bollo virtuale su fatture elettroniche

Scade il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.

 

25

luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

31

luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR).

 

Bonus autotrasportatoriScade il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

 

EsterometroScade il termine per la presentazione dell’esterometro inerente il mese di giugno 2019 relativo alle operazioni attive e passive certificate da fattura poste in essere con soggetti esteri non stabiliti nei confini dello Stato.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.