CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Newsletter n. 10/2019

 

3 luglio 2019

 

Argomenti trattati:

 

– CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

 

I seguenti chiarimenti sulla fatturazione elettronica sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

 

Emissione delle fatture immediate

Per le fatture immediate emesse dal 01.07.2019 è necessario che:

  1. tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;
  2. la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72 ([1])». Il suddetto termine dei dieci giorni è stato aumentato a dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione dal Decreto Crescita n. 34/2019.

L’Agenzia rammenta che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI anzichè entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere sempre essere la data dell’effettuazione dell’operazione e i 12 giorni citati (da tale data) potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Facendo un esempio concreto di quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

■ emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

■ generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

■ generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

In sintesi:

  • emissione fattura immediata = entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione;
  • data della fattura immediata = data dell’effettuazione dell’operazione;
  • data di emissione = quella data dallo SdI, da non indicare.

([1]) L’art. 6 del DPR 633/72 prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione di considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Unica eccezione: per le fatture cartacee ed elettroniche non in SdI = per questo tipo di fatture, se non c’è coincidenza tra data di emissione e data di effettuazione, andrebbero riportate entrambe le date (quella di effettuazione indicandola nel corpo della fattura).

 

Emissione delle fatture differite

Non sono state modificate invece le regole in tema di fatturazione differita.

Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è “possibile” (quindi non è un obbligo ma una facoltà) indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.

Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

Pertanto, sembrerebbe non più possibile indicare come data della fattura differita – a prescindere – quella della fine del mese di effettuazione delle operazioni, come da sempre posto in essere nella pratica aziendalistica. Tuttavia diversi commenti dottrinali post Circolare ministeriale affermano di poter continuare ad indicare come data del documento l’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni e non quella dell’ultimo DDT.

In linea con tale interpretazione di favore pare esservi anche Assosoftware, la quale, previo confronto con l’Amministrazione finanziaria, avrebbe reso ammissibile la possibilità di emettere fatture differite con la data del 30/31 del mese se tale data corrisponde a quella di emissione e trasmissione allo SdI, salvo tolleranza nell’invio di qualche giorno.

In sintesi:

  • emissione fattura differita = entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • data della fattura differita =
    • la data dell’ultima operazione del mese precedente (facoltà suggerita dall’Agenzia, non obbligo);
    • la data dell’ultimo giorno del mese se la fattura viene anche trasmessa in pari data allo SdI o se inviata dopo con una tolleranza di qualche giorno (parere Assosoftware).

La posizione (anche di Assosftware) desta comunque perplessità poiché non si capisce quale possa essere il danno indicando la data dell’ultimo giorno del mese, visto che si rispetterebbero tutti gli obblighi di registrazione e liquidazione dell’imposta.

Restiamo dunque in attesa di maggiori chiarimenti al riguardo, che vi faremo pervenire non appena possibile.

 

Annotazione delle fatture emesse

In tema di annotazione/registrazione delle fatture emesse la normativa prevede che: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».

Sul punto la circolare n. 14/2019 precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Tornando all’esempio precedente, la fattura emessa il 10 ottobre 2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione Iva (nel caso di specie, quindi, l’imposta eventualmente dovuta andrà versata entro il 16 ottobre).

L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’10 ottobre, riferita al 28 settembre) può essere distinta dalle altre “emesse nelle more”. Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura, con il numero 990, per un’operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, l’adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei. Va, infine, sottolineato che “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione”. Sul punto la circolare chiarisce tuttavia che, attesa la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’operazione e, conseguentemente, con l’esigibilità dell’imposta.

In sintesi:

  • la fattura sia immediata che differita, ancorché emessa entro i 12 gg successivi o entro il 15° gg del mese successivo all’effettuazione dell’operazione = deve concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione;
  • la data della fattura da riportare nei registri vendite = è sempre quella di effettuazione (quindi in coerenza con il documento);
  • tenuta di registri sezionali o codifiche specifiche = per fatture immediate emesse sia al momento di effettuazione che usufruendo del termine dei 12 gg, l’Agenzia ritiene opportuno creare distinti sezionali per rispettare l’ordine di data di effettuazione ma soprattutto per la corretta liquidazione (resta una facoltà).

 

Registrazione degli acquisti

L’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relativi ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professioni è stato abrogato a partire dal 2019.

Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti (ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale) di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, va posta attenzione alla circostanza che nella norma rimane l’ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

 

Detrazione dell’Iva

Per quanto concerne il diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti la normativa prevede quanto segue: «entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Richiamando l’esempio fatto in precedenza, si avrà che per un’operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

In questa sede occorre sottolineare che tale normativa coinvolge tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite SdI o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale. Ciò significa che per un’operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio, ricevuta il 13 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.

Eccezione alla regola = fatture emesse e ricevute a cavallo dell’anno.

In ipotesi che un’operazione del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione (dicembre 2019) o al più tardi nella relativa dichiarazione annuale Iva.

 

Inversione contabile ed autofatture

Preliminarmente è opportuno sottolineare come l’Agenzia, nella citata Circolare, abbia tenuto a chiarire che occorre operare una netta distinzione fra le fattispecie in relazione alle quali i soggetti passivi possono procedere all’emissione di una “autofattura” e quelle in cui è possibile emettere documenti che hanno “funzione e contenuto diverso”.

L’“autofattura”, pur contenendo i medesimi elementi della fattura, se ne differenzia per il fatto che:
– l’emittente è il cessionario/committente, che assolve l’imposta, e non il cedente/prestatore (è il caso, ad esempio, degli acquisti di beni dai produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, o degli acquisti da soggetti extra-Ue effettuati da soggetti stabiliti in Italia);

– vi è perfetta coincidenza fra cedente/prestatore e cessionario/committente (si pensi alla circostanza in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o alle cessioni gratuite).

Non si può parlare di “autofattura”, invece, laddove ci si riferisca alle ipotesi in cui sia necessario operare un’inversione contabile (si tratta, ad esempio, delle fattispecie di cui agli artt. 17 e 74 del DPR 633/72). In tal caso, infatti, il cedente/prestatore emette una fattura, senza addebito dell’imposta, per documentare l’operazione, mentre al cessionario/committente spetta l’onere dell’assolvimento dell’Iva.

Qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (esterometro) salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).

 

Per l’inversione contabile interna (es. acquisti bancali, rottami, prestazioni relativi ad edifici ecc.), invece, ci si attendeva da parte dell’Amministrazione un esplicito assenso a operare secondo modalità “tradizionali”, ovvero, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, integrando la e-fattura originaria, attraverso un documento in formato analogico, contenente aliquota e imposta, ed effettuando le opportune annotazioni nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti.

L’Agenzia richiama, invece, i propri precedenti chiarimenti di prassi, affermando che “a fronte dell’immodificabilità” della fattura elettronica ricevuta, “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”. Benché vada sottolineato come tale indicazione sia stata fornita al fine di consentire di “ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”, pur tuttavia per alcuni soggetti potrebbe risultare più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo.

In sintesi:

  • in caso di obbligo di emissione di autofattura= emissione di fattura elettronica;
  • in caso di ricevimento di fattura con reverse charge: facoltà (!) di emettere altro documento da inviare in via elettronica.

Sconsigliamo di adottare tale ultimo complicato procedimento, non essendo né obbligatorio, né tanto meno necessario.

Si ritiene, anche da fonte Assosoftware e pareri dottrinali (oltre che da precedenti circ. ministeriali) di continuare con il metodo tradizionale, integrando la e-fattura ricevuta con un documento cartaceo, indicando aliquota e imposta, e registrandola in vendita e in acquisto.

In ogni caso di obbligatorietà, o per chi intendesse comunque procedere anche in caso di reverse charge interno, si indicano di seguito le specifiche tecniche.

Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica relativamente alle autofatture vere e proprie e all’inversione contabile (Tipo Documento “TD01”), l’Agenzia ha precisato che per l’invio allo SdI occorre nel caso di emissione di autofattura:

– in per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;

per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito Iva, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito Iva non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore “0”;

per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite);

per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito Iva dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE, …), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente);

per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

 

Operazioni con San Marino

Gli operatori nazionali che intrattengono rapporti con operatori sammarinesi eviteranno l’esterometro, purché:

  • per le vendite emettano fatture elettroniche;
  • per gli acquisti inviino allo Sdi un documento elettronico che sarà poi assoggettato a doppia annotazione sui registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Resta fermo che nei rapporti di scambio di beni con operatori con San Marino rimane ancora obbligatorio l’impiego delle fatture cartacee, sulle quali l’ufficio tributario sammarinese appone il proprio visto. In sostanza, l’emissione della fattura elettronica per le vendite e la predisposizione di un documento elettronico per gli acquisti evitano l’esterometro, ma non consentono di superare l’obbligo di emettere o di ricevere la fattura in formato cartaceo sulle quali deve apporre il proprio visto l’ufficio tributario. Visto con cui di fatto si attesta l’avvenuta esportazione o importazione di beni dal territorio della Repubblica di San Marino. Per superare l’utilizzo della carta, le amministrazioni dei due Paesi stanno lavorando, dall’inizio di quest’anno, per trovare soluzioni tecniche che ne consentano l’eliminazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.