VARIAZIONE TASSO INTERESSE LEGALE, MODIFICHE “BLACK LIST”, ELENCO VIES, IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILIARI, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

– MODIFICHE ALLE COMUNICAZIONI “BLACK LIST”

– NUOVE REGOLE IN TEMA DI ELENCO VIES

– IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2015

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Nuova Sabatini: tipologie di investimenti ammissibili al finanziamento agevolato

A seguito dell’entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014 si è reso necessario adeguare le disposizioni operative che regolano la concessione delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo in conto interessi). In particolare, al fine di utilizzare la medesima terminologia del nuovo GBER, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli investimenti in beni strumentali nuovi ammissibili devono essere destinati alternativamente:

  • all’installazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva se lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato da un investitore indipendente.

Si ricorda che dal 31 marzo 2014 ad oggi oltre 8.000 imprese hanno beneficiato del finanziamento “Nuova Sabatini” e del contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 71299 del 24/12/2014).

 

Misura del diritto dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2015

L’art. 28 co. 1 del D.L. n. 90/14 ha stabilito che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato indicazioni in merito agli importi che le imprese che iscrivono nuove unità locali già a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale. A breve sarà pubblicato il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale per il 2015 (Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 227775 del 29/12/2014).

 

VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto del D.M. 11 dicembre 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall’1% allo 0,50%.

L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art. 1284 del codice civile, comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

 

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n. 231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

  • una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
  • una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013;
  • una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art. 45 co. 2 del Tuir;
  • una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

 

 

MODIFICHE ALLE COMUNICAZIONI “BLACK LIST”

 

Il c.d. Decreto semplificazioni (D.L. n. 175/14) ha modificato le regole di presentazione della comunicazione delle operazioni “black list” e l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014, ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato seguendo le precedenti previsioni, rinviando al 2015 l’applicazione delle nuove regole.

 

Modifiche

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) devono essere periodicamente comunicate all’Amministrazione finanziaria; tale monitoraggio riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, come quelle ricevute).

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale comunicazione:

  • viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza annuale in luogo delle precedenti periodicità mensile / trimestrale;
  • viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione alla singola operazione, che viene elevata al limite di 000 euro, da intendersi però come importo complessivo annuale.

 

Gestione dell’anno 2014

L’introduzione delle nuove regole ha fatto sorgere non pochi dubbi tra gli operatori: non essendo prevista una specifica decorrenza per tale disposizione, occorre concludere che essa trovi applicazione già dal 2014. L’apprensione era legata al fatto che il periodo 2014 era già stato oggetto di monitoraggio quasi completo tramite le comunicazione già presentate dall’inizio dell’anno, quindi sembrava iniquo dover rifare l’intero monitoraggio annuale.

Sul punto interviene il recente comunicato stampa citato: per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

Pertanto, scegliendo tale soluzione, entro la fine di gennaio 2015 occorrerà presentare le comunicazioni relative a dicembre 2014 ovvero al quarto trimestre 2014, completando così il monitoraggio 2014, mentre le nuove regole saranno applicate solo a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2015.

 

 

NUOVE REGOLE IN TEMA DI ELENCO VIES

 

Con il provvedimento n. 159941 del 15 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il Decreto semplificazioni.

Con tale provvedimento l’Agenzia ha altresì chiarito che l’opzione per svolgere operazioni intracomunitarie deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione, in Italia o che ivi abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso il Registro delle Imprese (ove dovuta).

 

Al fine dell’opzione è necessario utilizzare apposito modello:

  • AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
  • AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,

compilando nel quadro I il campo “Operazioni intracomunitarie”.

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A.

 

Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre la partita Iva e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.

 

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla iscrizione all’elenco Vies.

 

Anche i soggetti già in possesso della partita Iva potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio assenso.

 

L’Agenzia ha infatti chiarito che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del ricevimento della relativa opzione; il contribuente potrà quindi verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

 

I soggetti che nei 30 giorni precedenti la data del provvedimento in commento (ovvero 15 dicembre 2014) avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato emanato provvedimento di diniego all’iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014.

 

L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 4 mesi consecutivi successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte della Direzione Provinciale delle Entrate.

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

 

Con il Provvedimento n. 2014/554 del 3 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Si trattava di un periodo transitorio in quanto

 

a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

 

Con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

  • i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni ed interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità ed adempimenti successivi;
  • il codice identificativo “63” denominato “Controparte” va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto “controparte” del contratto;
  • i codici da “A135” ad “A138 consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16gennaio Versamenti Iva mensili Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012.I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.Dichiarazioni d’intentoScade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre ovvero nell’ultimo trimestre 2014. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 co. 4 D.L. n. 16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2014, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISEVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi

 

20 gennaio Presentazione dichiarazione periodica ConaiScade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre 2014, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
26gennaio Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestraliScade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
28gennaio Ravvedimento dell’acconto Iva 2014Scade il termine per effettuare il ravvedimento del versamento dell’acconto Iva 2014 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali) non effettuato il 29 dicembre 2014. 
2febbraio Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre 2014.Presentazione elenchi Intra 12 mensiliUltimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2014.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2015.

 

Comunicazione black list – mensile e trimestrale

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese di dicembre o nell’ultimo trimestre 2014.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre 2014, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.