GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO DAL 2015

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– GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO DAL 2015

 

Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 175/14) ha mutato le regole di gestione delle dichiarazioni di intento, secondo le disposizioni applicative fissate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014.

 

Le principali novità del nuovo sistema sono così riassumibili:

  • la dichiarazione (o lettera) di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente dall’esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, in quanto munito di plafond) all’Agenzia delle Entrate;
  • l’Agenzia delle Entrate trasmette apposita ricevuta;
  • l’esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate;
  • il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle Entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta.

 

Quindi, il soggetto che riceve la dichiarazione di intento non dovrà più provvedere ad alcun invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto accadeva sino al 2014.

Rimangono invece immutati gli ulteriori obblighi formali, vale a dire:

  • l’obbligo di registrazione delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;
  • l’obbligo di indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della quale non si applica l’Iva.

Tale nuovo sistema contempla anche un periodo transitorio di applicazione che si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2015.

Di seguito, si simula la procedura da seguire a regime e si dettaglieranno le deroghe concesse per il periodo transitorio.

 

Emissione della dichiarazione di intento

Diversamente dal passato, non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento. Infatti, la procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate (ed, ovviamente, le utility delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire all’Agenzia e da stampare per il proprio fornitore (con la possibilità di escludere alcune informazioni di natura personale).

In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in “ideali” sezioni autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito all’ipotetica società Alfa Srl, esportatore abituale nel periodo 2014 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già poste in essere).

 

  • Parte relativa alla numerazione ed all’anno di riferimento

1

 

 

 

Nell’esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull’anno 2015.

La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli.

L’una e l’altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura del tipo “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72, come da vostra dichiarazione di intento numero …/2015, da noi protocollata al numero …/2015”.

 

 

  • Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente

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L’indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione.

Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o altro soggetto abilitato a firmare il modello. La casella “codice carica” va compilata utilizzando i codici della dichiarazione annuale Iva, di cui si riportano le ipotesi più comuni nella tabella che segue:

 

1   Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore3   Curatore fallimentare4  Commissario liquidatore5   Custode giudiziario, amministratore giudiziario, commissario giudiziale8   Liquidatore (liquidazione volontaria)12  Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)

 

  • Parte da utilizzare solo in caso di dichiarazione integrativa

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Il modello prevede una riga dedicata al caso (in verità non frequentissimo) in cui fosse necessario effettuare una integrazione di una precedente trasmissione della dichiarazione di intento.

Le istruzioni precisano che trattasi del caso in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A); in tali situazioni è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.

La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

 

  • Parte in cui indicare la validità della lettera di intento (simile al passato)

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Nell’esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il momento in cui la dichiarazione viene spedita.

 

  • Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario (futuro possibile fornitore)

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La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

  • quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”;
  • quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che non sempre coincide con la partita Iva).

Va detto che, con il nuovo sistema, il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si porranno in essere operazioni nel corso dell’anno 2015, non determinerà più alcun disturbo in capo all’ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.

 

  • Parte relativa alla sottoscrizione

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  • Parte relativa al plafond

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In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia vuole conoscere:

  • il tipo di plafond utilizzato (fisso o mobile);
  • la genesi dello stesso plafond.

Pertanto, la compilazione del quadro richiede, dapprima, la barratura della corrispondente casella del rigo A1. Ciò significa che non sarà più possibile variare “in corsa” la scelta del tipo di plafond, essendo già stata palesata l’informazione all’amministrazione finanziaria.

In merito alla genesi del plafond, invece, bisogna distinguere due casi:

  • ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno precedente (nel nostro caso, anno 2014), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto l’Agenzia dispone già delle informazioni;
  • ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2014, che hanno generato plafond. Nel caso particolare in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 (operazioni straordinarie).

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione del plafond tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.

 

  • Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica

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La dichiarazione può essere trasmessa:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate,
  • oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione,

utilizzando il software, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

  • della dichiarazione trasmessa
  • e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

Nell’esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio, si è provveduto a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate con sufficiente anticipo.

Infatti, si dovrà poi:

  • attendere la ricevuta telematica;
  • inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma cartacea al fornitore.

 

Ricezione della dichiarazione di intento da parte del fornitore

Come si è accennato, una volta effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ed ottenuta la ricevuta, l’esportatore abituale può inviare entrambe i documenti al proprio fornitore, richiedendogli “formalmente” la fornitura in sospensione di imposta.

Nulla è mutato rispetto alle precedenti abitudini, quindi l’invio può essere effettuato in forma cartacea, anche a mezzo fax.

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito dell’Agenzia. A seguire sono esposti i passi necessari da compiere.

 

9 1)    dal sito dell’Agenzia scegliere la sezione “servizi on line” in alto a destra;2)    selezionare l’opzione “servizi fiscali” e si aprirà una videata come quella rappresentata in pagina;3)    selezionare l’opzione “verifica ricevute lettere di intento”, ultima voce dell’elenco dei servizi fruibili senza alcuna registrazione o accreditamento sul sito delle Entrate.
 10  4)    si apre una videata come quella rappresentata a sinistra, nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra cui il codice fiscale del dichiarante)5)    nell’apposita casella “codice di sicurezza” va copiata la scritta che compare a video ed è possibile effettuare la verifica6)    è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell’esito del controllo

 

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva; per tale motivo, appare consigliabile effettuare una stampata della videata riportante il controllo.

Per le successive forniture in corso d’anno, potrebbe essere inutile ripetere il controllo, in quanto l’esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l’originaria lettera di intento.

Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria (l’onere di provare la revoca – in forma scritta – grava sull’esportatore abituale).

 

Procedure del periodo transitorio

Quanto sopra esposto vale, a regime, dal 12 febbraio 2015.

Sino a quella data, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha individuato un periodo transitorio durante il quale si applicano le seguenti regole:

  • il soggetto emittente continua ad inviare la lettera di intento in forma cartacea senza averla preventivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate;
  • il fornitore può non trasmettere telematicamente i dati della lettera di intento, in quanto la procedura utilizzata sino al 2014 non è più in uso nel 2015; questa circostanza dovrà però essere confermata dall’Agenzia delle Entrate. In via prudenziale, in assenza di tale chiarimento, si consiglia di trasmettere entro il 16 gennaio 2015, secondo la vecchia procedura, i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre 2014;
  • il fornitore può emettere fattura senza addebito di Iva, richiamando gli estremi della lettera di intento ricevuta;
  • restano fermi gli obblighi di annotazione delle lettere di intento sugli appositi registri.

 

Così operando, si giungerà in prossimità della scadenza del periodo transitorio ed, allora, si dovranno distinguere le seguenti casistiche:

  1. le lettere di intento emesse coprono anche richieste di forniture dal 12 febbraio 2015 in avanti (si pensi al caso tipico della lettera di intento valevole per l’intero anno 2015 o, ad esempio, per i primi 6 mesi), ed allora il soggetto emittente dovrà procedere all’invio telematico della lettera di intento all’Agenzia delle Entrate (secondo la procedura ordinaria sopra illustrata), facendo poi pervenire al fornitore (anche se la circostanza dovrà essere confermata) la lettera di intento cartacea con la ricevuta (tale adempimento potrebbe essere ritenuto superfluo, ma al momento è consigliabile considerarlo come dovuto). A tale punto, il fornitore procederà come di consueto per le forniture successive, provvedendo alla verifica della correttezza mediante accesso al sistema di controllo dell’Agenzia;
  2. le lettere di intento emesse coprono solo periodi antecedenti il 12 febbraio, ed allora non si dovrà più porre in essere alcun adempimento.

 

L’Agenzia consente, ovviamente, che già prima del termine del periodo obbligatorio le lettere di intento siano spedite con il nuovo sistema, anticipando così i tempi. Gli operatori possono operare liberamente la loro scelta.

 

Riepilogando

Nella tabella che segue si presenta una sintesi degli adempimenti necessari in questi primi mesi dell’anno.

Fino 11/2/2015 Procedura standard(obbligo)
  • l’esportatore abituale emette lettera di intento cartacea e la invia al proprio fornitore come nel passato;
  • il fornitore emette fattura senza addebito di Iva.
Procedura consentita(facoltà)
  • l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia all’Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta;
  • invia lettera di intento e ricevuta al fornitore;
  • il fornitore controlla la correttezza sul sito;
  • il fornitore emette fattura senza addebito di Iva.
Dal 12/2/2015 Lettere intento già emesse con validità oltre 11/2/2015 Gestite con procedura standard
  • l’esportatore abituale trasmette le lettere di intento all’Agenzia ed ottiene la ricevuta;
  • l’esportatore consegna i due documenti cartacei al proprio fornitore;
  • il fornitore controlla la correttezza sul sito ed emette fatture senza applicazione dell’Iva.
Gestite con procedura consentita
  • non si dovrà più fare nulla, in quanto la comunicazione è già pervenuta all’Agenzia.
Nuove lettere di intento Unica procedura obbligatoria
  • l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia all’Agenzia delle entrate, ottenendo la ricevuta;
  • invia lettera di intento e ricevuta al fornitore;
  • il fornitore controlla la correttezza sul sito;
  • il fornitore emette fattura senza addebito di Iva.

 

Conclusione

Come si ha avuto modo di dettagliare, la procedura cambia radicalmente rispetto al passato e, laddove si decida di affidare allo Studio il compito di provvedere all’invio delle dichiarazioni di intento si dovrà programmare con cura lo scambio dei dati necessari, provvedendo a comunicarlo per tempo.

Per coloro che volessero procedere in proprio, si segnala che, ad oggi, la procedura software dell’Agenzia delle Entrate è in grado soltanto di generare e trasmettere un’unica lettera di intento per volta.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.