TREMONTI QUATER, ALIQUOTE INPS, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– TREMONTI QUATER: CHIARIMENTI TARDIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

– ALIQUOTE INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2015

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Modelli Intra: semplificate le modalità di compilazione per le prestazioni di servizi

L’Agenzia delle Dogane ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati alle prestazioni di servizi rese o ricevute, mantenendo inalterata la struttura dei modelli Intra 1-quater e quinquies e Intra 2-quater e quinquies. Tali disposizioni prevedono che dal 1° gennaio 2015 l’indicazione del numero e della data fattura e delle modalità di erogazione del servizio e di incasso diventi facoltativa e non più obbligatoria. L’altra modifica riguarda i casi di prestazioni di servizi con la stessa controparte (acquirente / fornitore), la stessa tipologia del servizio e lo stesso Paese di pagamento: in tali casi vanno sommati i relativi importi che presentano le stesse caratteristiche e va compilata una sola riga di dettaglio (Agenzia delle Dogane, Determinazione n. 18978/RU del 19/2/2015).

 

Nuova Sabatini: modulo per presentare le istanze da utilizzare dal 23 febbraio 2015

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico una nota avvisa dell’implementazione, da parte della Circolare direttoriale n. 14166 del 23 febbraio 2015, dei contenuti della Circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 per adeguarla alle disposizioni del regolamento n. 1388/2014 per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto regolamento GBER). Il nuovo modulo per la presentazione della domanda per accedere al finanziamento agevolato e al contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi è allegato alla Circolare n. 14166 (Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 14166 del 23/2/2015).

 

 

TREMONTI QUATER: CHIARIMENTI TARDIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Il Decreto legge “Competitività” (D.L. n. 91/14) assegna alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l’agevolazione è stata da molti definita “Tremonti quater”, ancorché rispetto alle precedenti versioni l’attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall’agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.

 

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

 

Soggetti interessati L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l’attività commerciale esercitata.L’agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).
Investimenti agevolabili L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).Non rileva il codice attività del soggetto cedente.
Beni complessi Nell’ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell’agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili).Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28.Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

I beni agevolati devono essere:

·   “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo,

·   “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l’agevolazione è ammessa),

·   mentre non rileva l’effettiva entrata in funzione del bene.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Importo minimo L’agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.
Modalità di realizzazione degli investimenti L’agevolazione spetta:·   per i beni acquistati da terzi·   per i beni costruiti in economia

·   per i beni costruiti mediante contratto di appalto

·   per i beni acquisiti tramite leasing.

Calcolo della media L’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero.Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Il credito d’imposta Una volta determinata l’eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d’imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d’imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.Detto credito d’imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d’imposta.

Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

Cumulabilità Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni.

 

 

ALIQUOTE INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in questi giorni, ha infatti emanato una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 ed i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

 

Artigiani e commercianti

L’art. 24 co. 22 del D.L. n. 201/11 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

 

Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari al 22,65%.

 

Anche per l’anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, all’aliquota del 22,65% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

 

Artigiani Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni 22,65% 22,74%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni 19,65% 19,74%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps 11,32% 11,37%

 

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2015 risulta essere:

 

Artigiani Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

 

Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente ripartizione:

 

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 22,65% 22,74%
da 46.123,00 23,65%  (*) 23,74%  (*)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 19,65% 19,74%
da 46.123,00 20,65%  (*) 20,74%  (*)

(*) L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’art. 3-ter della L. n. 438/92.

 

Va ricordato che per l’anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

 

Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

  • i collaboratori a progetto,
  • i collaboratori occasionali,
  • i venditori porta a porta,
  • gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro,
  • i soci amministratori di S.r.l. che svolgono attività commerciale,
  • i lavoratori autonomi privi di cassa.

 

In relazione alle aliquote contributive va specificato che l’art. 2 co. 57 della L. n. 92/12 (meglio nota come “riforma del lavoro”) ha chiarito che l’aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del:

  • 28% per il 2014,
  • 30% per il 2015,
  • 31% per il 2016,
  • 32% per il 2017,
  • 33% per il 2018,

oltre all’incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e malattia.

 

Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le seguenti aliquote contributive:

  • 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014),
  • 22% per il 2015 (divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e
  • 24% dal 2016.

 

Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali l’aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014, ovvero 27%.

Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:

 

  2014 2015
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica titolare di partita Iva 27,72% 27,72%
non titolare di partita Iva 28,72% 30,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica 22% 23,5%

 

Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo annuo, rispettivamente in:

  • 548,00 euro e
  • 324,00 euro.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze sotto riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

 

 

 

 

 

SCADENZE FISSE
16marzo Registrazioni contabiliUltimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2015.

 

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo 2015, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2015.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

AcciseVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

18marzo Ravvedimento versamenti entro 30 giorniTermine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio 2015. 
20marzo Presentazione dichiarazione periodica ConaiScade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2015 da parte dei contribuenti tenuti all’adempimento con cadenza mensile. 
25marzo Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31marzo Presentazione elenchi Intra 12 mensiliUltimo giorno per enti non commerciali ed agricoltori esonerati per invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi ad acquisti intracomunitari del mese di febbraio 2015.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2015.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di febbraio 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Modello Eas

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2015.

15aprile Registrazioni contabiliUltimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.