COMPILAZIONE DELLO “SPESOMETRO”, FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SPLIT PAYMENT

Circolare in formato PDF

 

– NOVITA’ NELLA COMPILAZIONE DELLO “SPESOMETRO” PER L’ANNO 2014

– FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

– “SPLIT PAYMENT”: CHIARIMENTI APPLICATIVI

 

 

NOVITA’ NELLA COMPILAZIONE DELLO “SPESOMETRO” PER L’ANNO 2014

 

A partire dall’anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito “spesometro”, dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime.

In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell’anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l’adempimento in questione.

 

Utilizzi del modello “spesometro”

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo spesometro:

  • può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010);
  • va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

 

Operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall’art. 2 co. 6 del D.L. n. 16/12 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

  • operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione, in relazione alle quali:
    • non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
    • la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nell’estrapolazione dei dati).
  • operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente all’ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore ad euro 3.600 al lordo dell’Iva.

 

N.B. È importante segnalare che per l’anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

 

Termini di presentazione

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento” e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle “comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2014 i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello:

  • entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.

 

 

FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Il D.L. n. 66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese ed i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

 

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

  • la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito fatturapa.gov.it;
  • la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
  • l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico;
  • la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della trasmissione della fattura;
  • la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 66/14.

La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente che attesta la data, l’autenticità della provenienza della fattura e l’integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

 

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell’operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il “Flusso semplificato” descritto nella sezione File, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

 

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

  • Posta Elettronica Certificata;
  • attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
  • mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet;
  • mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo.

 

Contabilizzazione e conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo d’imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica delle fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

 

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

  • l’invio della fattura da parte del creditore;
  • la ricezione della fattura da parte della P.A.;
  • la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
  • la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
  • il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti).

La certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se:

  • attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
  • chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

 

 

“SPLIT PAYMENT”: CHIARIMENTI APPLICATIVI

 

Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all’Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

 

Di recente, sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015; inoltre, sono state pubblicate la Circolare n. 1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n. 6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall’Agenzia durante i forum di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

 

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

 

 

Solo fatture La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, che quindi recano addebito dell’imposta; sono invece in ogni caso escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale).È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).

 

Indicazione in fattura Una seconda indicazione importante è legata all’indicazione da dare in fattura circa l’assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L’art. 2 co.1 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 indicando nel documento l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l’indicazione “operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72” o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).Va inoltre segnalato l’aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l’emissione della fattura elettronica con le nuove indicazioni legate allo split payment, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l’assolvimento dell’obbligo mediante l’aggiunta di un valore (il carattere “S” appunto per l’indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>.

 

Decorrenza La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell’ambito applicativo dello split payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).

 

Esonero L’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co. 1 ed al co. 2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l’Ente è debitore dell’imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.In relazione a questa seconda previsione l’Agenzia ha affermato che “Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’art. 6 co. 5 del D.P.R. n. 633/72.

 

Enti interessati Sono interessati da split payment le cessioni e le prestazioni rese “nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”.Secondo le indicazioni della Circolare n. 1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:·         istituzioni scolastiche ed istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);·         Comunità montane, Comunità isolane ed Unioni di Comuni;·         Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

·         Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.

Al contrario, vanno esclusi dall’applicazione della disposizione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:

·         enti previdenziali privati o privatizzati;

·         aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività;

·         Ordini professionali;

·         Enti ed istituti di ricerca;

·         Agenzie fiscali;

·         Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom);

·         Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa);

·         Automobile club provinciali;

·         Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran);

·         l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid),

·         Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

·         Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).

La Circolare n. 1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina:

http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

 

Rimborsi L’introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l’imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il rimborso in via prioritaria, anche senza possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:·         esercizio dell’attività da almeno tre anni;·         importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;·         ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.Sul punto l’art. 8 co. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.