CREDITI I.V.A. TRIMESTRALI, VOLUNTARY DISCLOSURE, PRINCIPALI SCADENZE APRILE/MAGGIO 2015

Circolare in formato PDF

 

 

– NOTIZIE FLASH

– CREDITI I.V.A. TRIMESTRALI E MODELLO TR – VISTO DI CONFORMITA’ PER I RIMBORSI

– AL VIA LA “VOLUNTARY DISCLOSURE”

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2015

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Moratoria ABI: ”Accordo per il credito 2015” operativo dal 1° aprile 2015

Essendo scaduta il 31 marzo 2015 l’operatività del vecchio “Accordo per il Credito 2013”, così come previsto dall’art. 1 co. 246 L. n. 190/14, l’ABI assieme ai rappresentanti delle imprese ha approvato le nuove misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle Pmi e a sostenere le imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria. Il nuovo accordo consente principalmente:

  • la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine;
  • la sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;
  • l’allungamento di 3 anni della durata dei mutui chirografari e di 4 anni della durata dei mutui ipotecari.

Le operazioni di sospensione e di allungamento saranno concesse solo qualora non siano già stati fruiti, relativamente agli stessi contratti, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione delle istanze. Sono state, inoltre, istituite le misure denominate “Imprese in Sviluppo” per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017.

 

Spesometro: escluse per il 2014 talune operazioni sotto i 3.000 euro

I commercianti al minuto ed i soggetti equiparati nonché le agenzie di viaggio possono non segnalare le operazioni attive inferiori a 3.000 euro al netto dell’Iva nello spesometro da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2014. L’Agenzia delle Entrate ha in tal modo escluso, relativamente ai commercianti al minuto ed alle agenzie di viaggio, le operazioni che potevano non essere inserite anche negli spesometri dei periodi d’imposta 2012 e 2013. Il provvedimento del 31 marzo 2015, inoltre, esonera dall’obbligo di presentazione dello spesometro gli enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 31/3/2015).

 

Pubblicato l’elenco delle pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere fatture elettroniche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato l’elenco delle pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere la fattura dai propri fornitori in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio dal 31 marzo 2015. Gli enti pubblici interessati sono individuati normativamente:

  • all’art. 1 co. 2 Lgs. n. 165/01;
  • all’art. 1 co. 2 n. 196/09;
  • all’art. 1 co. 209 n. 244/07.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare n. 1/DF del 9/3/2015)

 

 

CREDITI I.V.A. TRIMESTRALI E MODELLO TR – VISTO DI CONFORMITÀ PER I RIMBORSI

 

Con Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

  • la previsione all’art. 38-bisP.R. n. 633/72 di nuove regole in tema di rimborsi Iva, introdotte dall’art. 13 D.Lgs. n. 175/14 (Decreto Semplificazioni Fiscali);
  • l’introduzione di un nuovo art. 17-terP.R. n. 633/72 che prevede il meccanismo dello split payment, ad opera della Legge di Stabilità 2015 (art. 1 co. 629 lett. b L. n. 190/14).

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile 2015 per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2015.

 

Rimborsi

Viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell’eccedenza d’imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l’istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e dell’attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, nonché l’attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi.

 

“Split payment”

Viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di split payment, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione pubblica committente.

 

Rimborso prioritario per i casi di split payment

Con l’art. 8 D.M. 23 gennaio 2015, che dà attuazione al dettato dell’art. 1 co. 630 L. n. 190/14 (Legge di Stabilità per il 2015), i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 vengono inclusi – già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 – fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’art. 38-bis co. 10 del Decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall’art. 2 D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria.

 

Rettifica tra compensazione e rimborso

Viene prevista nel frontespizio una casella “Rettifica utilizzo credito” che va barrata nel caso in cui si intenda variare – secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia con la Risoluzione n. 99/E/14 – la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR.

 

Utilizzo del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

 

Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino a 5.000 euro; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

È bene precisare che diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso (novità esaminata in precedenza), la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla compensazione del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva e che determina minori verifiche e minori responsabilità e, conseguentemente, minori costi per i contribuenti.

 

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

 

Modalità di presentazione La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

 

Termine di presentazione La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre:I trimestre c entro il 30/4/2015II trimestre c entro il 31/7/2015III trimestre c entro il 31/10/2015.

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da modello TR Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:·     per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin da subito ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;·     per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR.La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

 

Visto di conformità Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità.Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l’importo di 15.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

 

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.In particolare, ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis D.P.R. n. 633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:·     aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17 co. 5, 6, 7 (reverse charge interno);·     operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;·     non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;

·     acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;

·     effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’art. 19 co. 3 lett. a-bis) D.P.R. n. 633/72.

 

 

AL VIA LA “VOLUNTARY DISCLOSURE”

 

Con l’emanazione della Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, è possibile valutare con maggiore compiutezza il tema della Voluntary Disclosure, vale a dire la possibilità di regolarizzare la detenzione di capitali all’estero (non correttamente segnalata nel quadro RW del modello Unico) e la mancata tassazione dei redditi connessi.

Unitamente alla c.d. regolarizzazione internazionale, la norma consente anche una sanatoria delle violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014 (c.d. Voluntary nazionale) da parte dei soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW.

In sostanza, i tratti fondamentali della procedura sono rappresentati dalla possibilità di ottenere dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni, a fronte dell’integrale pagamento delle imposte dovute; il tutto, nell’ottica della piena trasparenza nei confronti del Fisco, diversamente dalle precedente pratiche di scudo fiscale, che invece consentivano l’anonimato.

 

Soggetti interessati

Sono interessati ad approfondire la tematica i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW; quindi, trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni professionali, trust e titolari effettivi degli investimenti o delle attività estere.

Va segnalato che sono interessati alla procedura anche gli eredi dei soggetti che abbiano commesso le violazioni, ovviamente per il solo comparto delle imposte e non delle sanzioni, che risultano non trasmissibili agli eredi.

 

Adempimenti necessari

Ai fini di cogliere gli effetti premiali della sanatoria, risulta necessario presentare una specifica istanza, corredata da una relazione di accompagnamento dettagliata e dalla documentazione probatoria.

Fornita così la fonte di innesco, si attiverà un procedimento di confronto con l’Agenzia, finalizzato alla determinazione delle somme dovute ed alla sottoscrizione dei relativi atti.

Si segnala che, ovviamente, la procedura richiede una attenta valutazione preliminare finalizzata alla sufficienza dei documenti ed alla coerenza dei medesimi, oltre che alla corretta individuazione dei redditi soggetti a tassazione.

Infatti, l’attivazione “alla cieca” può determinare forme indebite di autodenuncia che debbono assolutamente essere evitate.

 

Periodi d’imposta interessati dalla sanatoria

La regolarizzazione può riguardare periodi d’imposta molto remoti nel tempo, a seconda dell’ubicazione delle attività estere. A titolo indicativo, riportiamo la tabella elaborata dall’Agenzia per fornire un quadro di sintesi.

 

Luogo di detenzione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Paese non black list SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
Paese black list con accordo  (*) SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
Paese black list SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
(*) L’ipotesi vale solo se ricorrono congiuntamente specifiche condizioni previste dalla norma; diversamente si applicano le regole dei Paesi black list

 

Si rammenta, che tra il mese di febbraio e di marzo 2015 hanno stipulato accordi con l’Italia i seguenti Paesi: Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.

 

Determinazione degli imponibili di riferimento

L’iter normale richiede l’individuazione puntuale degli imponibili di riferimento, circostanza che può richiedere uno sforzo non indifferente, specialmente nelle ipotesi di redditi derivanti da investimenti di natura finanziaria.

In alternativa, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta non ecceda i 2 milioni di euro, è possibile richiedere all’Agenzia la quantificazione forfetaria del rendimento in misura pari al 5%, con assoggettamento ad aliquota del 27%.

 

Ammontare delle sanzioni

Si è già detto che l’aspetto premiale della Voluntary consiste nella riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la mancata compilazione del quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene la mancata compilazione del quadro RW, le sanzioni di riferimento sono le seguenti:

 

Luogo didetenzione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 (*) 2007 2006 2005 2004
Paese non black list 3% 3% 3% 3% 3%
Paese black list con accordo  (**) 3% 3% 3% 3% 3%
Paese black list 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%
(*) Per i Paesi black list, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5%.(**)  Se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla norma.

 

Nel caso di atteggiamento collaborativo del contribuente, le sanzioni sono ulteriormente ridotte alle seguenti misure:

 

Luogo didetenzione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 (*) 2007 2006 2005 2004
Paese non black list 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Paese black list con accordo 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Paese black list 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
(*) Per i Paesi black list, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 3% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 2,5%.

 

La definizione agevolata consente poi di ridurre la sanzione ad 1/3.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi dovute sui redditi prodotti all’estero, il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni di 1/4 e, per conseguenza:

  • nel caso di detenzione in Paese non black list: sanzione del 100% (133,33 x 75%);
  • nel caso di detenzione in Paese black list con accordo: sanzione del 100% (133,33 x 75%);
  • nel caso di detenzione in Paese black list: sanzione del 200% (266,66 x 75%).

 

Tali misure possono poi essere ridotte:

  • ad 1/6, nel caso in cui il contribuente aderisca all’invito al contraddittorio;
  • ad 1/3, laddove si attivi la procedura di accertamento con adesione.

Stante l’estrema complessità della materia, le possibili ricadute di natura penale ed il termine di scadenza ad oggi fissato per il mese di settembre 2015, si invitano i Clienti interessati a prendere al più presto contatto con lo Studio al fine di concordare un incontro esplorativo cui seguiranno eventuali successivi approfondimenti.

In ogni caso, si raccomanda la massima trasparenza nell’esposizione della situazione, al fine di consentire di suggerire la migliore strategia possibile, valutando anche eventuali alternative con lo strumento del ravvedimento operoso.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16aprile Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2015, codice tributo 6003.I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2015 devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2015.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISEVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20aprile Presentazione dichiarazione periodica ConaiScade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo 2015 per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.SpesometroScade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2014 da i soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell’imposta.

 

27aprile Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestraliPer i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo di acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese o trimestre precedente.

 

30aprile Presentazione elenchi Intra 12 mensiliUltimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2015.Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo 2015.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di marzo 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2015.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2015 (Modello TR).

 

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell’anno precedente.

 

MUD 2015

Scade oggi il termine per la spedizione del modello Mud 2015 relativo all’anno 2014.

 

15maggio Registrazioni contabiliUltimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro emesse nel mese precedente.Fatturazione differitaScade il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.