DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DAL 2018, NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE, INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, COSTI CHILOMETRICI PER IL 2018, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 1/2018

 

16 gennaio 2018

 

Argomenti trattati:

– NOTIZIE FLASH

– DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DAL 2018

– NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE

– INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

– COSTI CHILOMETRICI PER IL 2018

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2018

 

NOTIZIE FLASH

 

Accordo per il Credito 2015: firmata la proroga al 31 luglio 2018

L’ABI ha concordato con le altre parti firmatarie dell’Accordo per il Credito 2015 la proroga al 31 luglio 2018 di tutte le misure firmate dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra le quali la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui e dei leasing. Le richieste di attivazione delle misure potranno quindi essere presentate dalle imprese fino al 31 luglio 2018. Per le banche che hanno già aderito all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alla proroga si intende tacitamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI (Associazione Bancaria Italiana, Nota n. UCR/002503 del 14/12/2017).

 

 

DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DAL 2018

 

Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le attuali regole di detrazione dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.

Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l’esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.

Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l’Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.

Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.

 

Una prima soluzione “rigida”

Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell’articolo 19 D.P.R. Iva si renderà necessario:

  1. annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2018;
  2. non far concorrere l’Iva in detrazione nella liquidazione del 2018, probabilmente grazie a degli automatismi che dovranno essere approntati dalle case di software;
  3. ricomprendere la suddetta Iva nel quadro VF della dichiarazione annuale del 2017, in modo che sia rispettato l’onere della detrazione nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

Si noti che in questo modo:

  • la dichiarazione Iva chiuderà sovente con una posizione di credito, per effetto dell’aggiunta dell’Iva in detrazione relativa alle fatture pervenute nel 2018;
  • le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione al 30 aprile 2018 non consentiranno di operare la detrazione (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, va attivata la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all’Agenzia delle entrate);
  • la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. spesometro) non comprenderà le fatture emesse dai fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018;
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima emerge solo dalla liquidazione annuale.

 

Una soluzione più “elastica”

È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le regole generali che governano l’Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l’esercizio dello stesso comporti eccessive limitazioni, anche di natura temporale).

Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe aggirare l’ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da poterlo annotare sui propri registri.

Così, la regola generale dell’articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018 per le operazioni da certificarsi nel 2017).

Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:

  1. si riceve nel 2018 una fattura datata 2017;
  2. si annota sul libro acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel mese o nel trimestre di riferimento;
  3. si riepilogherà la detrazione nella dichiarazione annuale Iva dell’anno 2018;
  4. le operazioni suddette confluiranno nello spesometro del 2018, anno di annotazione a libro Iva;
  5. l’Iva verrà riepilogata nelle liquidazioni periodiche del 2018.

 

Conclusioni

Mancando, ad oggi, una pronuncia ufficiale di prassi, abbiamo esposto le due tesi che sono state ventilate in dottrina.

Va al riguardo rammentato che solo la prima risulta essere totalmente conforme al dettato della norma e, come tale, può assicurare l’assenza di contestazioni.

Ovviamente, risulta evidente come la medesima tesi sia anche quella che impone le maggiori complicazioni di ordine pratico – operativo.

Per il momento, dunque, non possiamo che rinnovare alla Clientela la necessità di verificare con attenzione la mancata ricezione dei documenti Iva relativi alle operazioni di fine anno, sollecitando la controparte affinché ottemperi tempestivamente agli obblighi imposti dalla norma.

Preferiamo, in questa sede, non anticipare le conseguenze che si potrebbero verificare ove non si riuscisse ad adempiere secondo le indicazioni della prima modalità sopra esposta, in merito a eventuali problemi di integrazione della dichiarazione, ovvero di istanza di rimborso dell’imposta non detratta nei termini (quindi per le fatture annotate dopo il 30 aprile 2018).

Anche su tale aspetto, infatti, conviene attendere le indicazioni ufficiali di prassi, evitando di esporsi inutilmente a possibili danni economici che potrebbero derivare dall’assunzione di comportamenti che fossero poi giudicati non conformi alle norme del D.P.R. 633/1972.

È stata informalmente annunciata una circolare di prossima emanazione; per cui lo Studio comunicherà gli eventuali aggiornamenti.

 

 

NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE

 

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 2017) il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

 

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:

  • 0,5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  • 0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • 0,1% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • 0,3% dal 1° gennaio 2018 fino al giorno di versamento (compreso).

 

Nel caso quindi di scadenza a cavallo dell’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,3%.

 

Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflativi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
  • acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”.

N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

 

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,3% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20 dicembre 2017, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2018 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,3%.

 

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116 L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, per:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali, enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

 

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

 

Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all’esercizio 2017, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2018 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva   % 14,20 14,65 15,10 15,55 16,00 16,50 17,00

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per il 2018 – la percentuale dell’8%.

L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2017 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. L’aliquota del 16% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2017 sono attestati nella seguente misura:

Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario
Anno 2017 25.000 37.500

Per il 2018 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per l’esercizio 2018 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l’esercizio 2017. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate:

Scaglioni

provvigionali

Aliquota contributiva 2018 Quota preponente Quota

agente

Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo 2018) 21 maggio 2018
2° trimestre (aprile – maggio – giugno 2018) 20 agosto 2018
3° trimestre (luglio – agosto – settembre 2018) 20 novembre 2018
4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre 2018) 20 febbraio 2019

 

 

COSTI CHILOMETRICI PER IL 2018

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

 

Fringe benefit ed uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4 lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura aziendale).

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2018

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

16

gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2017 (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

·        sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

·        sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

·        sui redditi di lavoro autonomo;

·        sulle provvigioni;

·        sui redditi di capitale;

·        sui redditi diversi;

·        sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

·        sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

17

gennaio

Ravvedimento

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 dicembre 2017.

 

20

gennaio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre 2017, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.

 

26

gennaio

Ravvedimento acconto Iva

Scade il termine per la regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2017 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2017, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

 

29

gennaio

Modello Redditi 2017

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 31 ottobre 2017. Oltre all’invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.

31

gennaio

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

 

Strutture sanitarie, medici, veterinari ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nell’anno 2017

Scade oggi il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre 2017.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2018.

 

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali.

 

Imposta di bollo virtuale

Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2017 utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento 29 dicembre 2017.

15

febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.