DICHIARAZIONI 2014, NOVITA’ I.V.A. LEGGE EUROPEA, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI PER IL 2014

– NOVITA’ I.V.A. DELLA LEGGE EUROPEA 2014

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Aggiornato l’elenco delle banche aderenti all’Accordo per il credito 2015

Sulla base delle adesioni ricevute dalle banche e dagli intermediari finanziari, l’A.B.I. ha aggiornato l’elenco degli istituti aderenti all’Accordo per il credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017.

L’elenco degli istituti aderenti è disponibile al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese (Associazione Bancaria Italiana, Elenco Banche aderenti, 7/8/2015).

 

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI PER IL 2014

 

Il prossimo 30 settembre 2015 scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d’imposta 2014. Pertanto, entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014 già predisposte negli scorsi mesi.

La data del 30 settembre 2015 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (sia unificata che in forma autonoma).

 

Ulteriore documentazione relativa al 2014 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare che  –  nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2014 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio – entro la scadenza del 30 settembre 2015 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2015, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2014 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso così innovato dall’art. 1, co. da 634 a 640, della L. n. 190/14.

Pertanto, qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti nell’anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. b-bis, del D.Lgs. n. 472/97.

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2015 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2013, potrà presentare il modello Unico 2014 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2015 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

 

 

Investimenti all’estero

Il quadro  RW  del  modello  Unico  deve  essere  compilato, ai  fini  del  monitoraggio  fiscale, dalle

persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2014, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che abbiano utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo d’imposta 2014. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

La Circolare n. 28/E/14 fornisce per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata una check list nella quale sono evidenziati i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto, precisando che gli stessi vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va da 258 a 2.582 euro.

Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

 

NOVITA’ I.V.A. DELLA LEGGE EUROPEA 2014

 

Lo scorso 18 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge Europea 2014 (L. n. 115/15) che al suo interno contiene alcune disposizioni in materia di Iva che possono assumere rilevanza per i soggetti che operano tradizionalmente con l’estero.

 

Servizi connessi ad importazioni di beni di modico valore

La prima novità è contenuta nell’art. 12 e riguarda le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore nonché le importazioni di carattere non commerciale.

Per effetto di una modifica apportata all’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 e consistente nell’aggiunta di un nuovo n. 4-bis), che va a sanare la procedura di infrazione n. 2012/2088 pendente sull’Italia, alle prestazioni di servizi accessori a spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore non trascurabile viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in dogana.

Condizione per poter godere di tale beneficio è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile e cioè nel valore dei beni dichiarati in dogana all’atto dell’importazione.

 

Beni inviati in conto lavorazione in altro Paese U.E.

La seconda novità è invece contenuta nel successivo art. 13 e riguarda una fattispecie certamente di più frequente rilevanza e con aspetti di maggior delicatezza. Le modifiche, introdotte allo scopo di adeguare le disposizioni interne a quelle contenute nella direttiva 2006/12/Ce, riguardano gli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/93 ed in particolare il caso dei trasferimenti di beni inviati a scopo di lavorazione in un altro Paese della U.E.

Prima delle richiamate modifiche le norme interne concedevano la possibilità di evitare la tassazione ai fini Iva dell’operazione “a destino” anche se la merce, dopo la lavorazione in altro Paese U.E., proseguiva il proprio percorso in altro Paese.

Per effetto delle richiamate modifiche, ai predetti trasferimenti viene ora riconosciuta l’applicazione del regime sospensivo solo se la merce, una volta fuoriuscita per subire delle lavorazioni in altro Paese U.E., rientra unicamente nel Paese di provenienza.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE PARTICOLARI
21

settembre

Modello 770/2015 Semplificato e Ordinario

I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2015.

 

 

SCADENZE FISSE
16

settembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8/2015)

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015, versano entro oggi la seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7/2015, versano entro oggi la quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7/2015)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8/2015)

Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8/2015 versano oggi la seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8/2015)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/3 al 16/9/2015.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto 2015, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

21

settembre

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto 2015.

 

25

settembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

 

30

settembre

Soggetti non titolari di partita Iva con pagamento prima rata il 16/6/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 scade oggi il termine di versamento della V rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Soggetti non titolari di partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7/2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio 2015 scade oggi il termine di versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di agosto 2015.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2015.

 Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto 2015. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2015.

Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi

Scade il termine per persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2015 e modello Irap 2015, nonché del modello Iva 2015 in via autonoma.

 

Variazione codice attivitàScade il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere effettuata la comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore.  Rimborso Iva comunitariaScade oggi il termine, non sanabile, per l’invio delle richieste di rimborso per l’Iva pagata in Paesi europei nel 2014 da soggetti italiani. 

15

ottobre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.