DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2017, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 10/2018

 

14 giugno 2018

 

Argomenti trattati:

– DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2017

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2018

 

DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2017

In data 2 luglio 2018 (il termine sarebbe il 30 giugno che cade di sabato) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi relative all’anno 2017. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2017 degli Enti non commerciali.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2018 (con posticipo al 2 luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2017.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
  • fabbricati merce invenduti;
  • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove per ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile, intervenuta esenzione sui fabbricati, per l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc., occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

 

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il 2 luglio 2018 scade anche la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2017 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2017 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31 31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64 31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97 1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30 31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63 30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11 31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44 1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77 31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10 30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16 16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49 20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82 17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15 16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48 16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata 20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33 17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66 16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99 16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione 20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 agosto
Bilancio non approvato 31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018
Per tutti 30 novembre

 

SCADENZE FISSE

18

giugno

Imu e Tasi

Scade oggi il versamento del primo acconto dell’anno 2018 delle imposte Imu e Tasi.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2018 (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – IV rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2018, devono versare la quarta rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 maggio 2018.

 

Società che, entro il 30 settembre 2017, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili

Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

20

giugno

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25

giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite e degli acquisti (solo statistica) intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

2

luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio 2018.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2018.

 

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva – nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate – del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2018

Scade il termine per il versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima.

N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018

Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.

 

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016

Versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018

Scade oggi il versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

 

Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi

Scade, per le Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello “Redditi Persone Fisiche 2018” e della scelta per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef.

 

5 per mille dell’Irpef per l’anno 2018

Scade oggi per i soggetti obbligati il termine per la presentazione dichiarazione sostitutiva alla DRE o agli uffici territoriali del Coni a seconda che trattasi di enti del volontariato o associazioni sportive dilettantistiche.

15

luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.