DICHIARAZIONI IMU E TASI, “REVERSE CHARGE”, NOTIFICA MEZZO PEC CARTELLE ESATTORIALI

Newsletter n. 10/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– DICHIARAZIONI IMU E TASI

– AMBITO APPLICATIVO DELLE NUOVE IPOTESI DI “REVERSE CHARGE”

– NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI IMU E TASI

 

Entro il prossimo 30 giugno 2016 è il scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2015 degli Enti non commerciali.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: entro il prossimo 30 giugno 2016 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2015.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
  • fabbricati merce invenduti;
  • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile, esenzioni sui fabbricati, indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc..

 

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

 

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade anche il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2015 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in tutto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera 1, D.Lgs. n. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2015 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno prossimo.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

 

AMBITO APPLICATIVO DELLE NUOVE IPOTESI DI “REVERSE CHARGE”

 

Con l’informativa n. 5/2016 abbiamo dato conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 24/2016 in materia di reverse charge e consistenti, in particolare, nell’introduzione di nuove ipotesi per le quali trova applicazione tale particolare meccanismo di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Si tratta, nello specifico, delle cessioni dei seguenti beni:

  • console da gioco (NC 9504 50 00)
  • tablet PC (NC 8471 30 00)
  • laptop (NC 8471 30 00)

ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

 

Con riferimento al preciso ambito di applicazione della nuova previsione recata dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, si attendevano gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, che sono giunti di recente con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016.

Il citato documento di prassi precisa, dunque, che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E/ 2010 e la risoluzione n. 36/E/2011”.

Di conseguenza, il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.

 

Nel merito, richiamando quanto già affermato con la risoluzione n. 36/E/2011, l’Agenzia precisa che:

  • il riferimento al commercio al dettaglio “deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972”; da ciò ne deriva che “sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” …, in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari-utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva”;
  • l’esclusione dall’obbligo di reverse chargetorna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali”, sempreché la cessione non risulti effettuata per la successiva rivendita del prodotto a terzi.

 

Con riferimento, infine, all’aspetto sanzionatorio riguardante le eventuali violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge nelle descritte fattispecie, l’Agenzia precisa che in considerazione dell’incertezza in materia ed in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino alla pubblicazione della circolare n. 21/E/2016, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.

 

NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC

 

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016 Equitalia Spa ha dato attuazione alla norma contenuta nell’articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2015 che prevede l’obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, nonché per le persone fisiche  che ne facciano richiesta, a decorrere dal 1° giugno 2016.

 

Già dal 2013 Equitalia Spa ha attivato in via sperimentale in alcune Regioni la notifica delle cartelle di pagamento via Pec per le persone giuridiche: dal 1° giugno 2016, per tali soggetti, la notifica delle cartelle esattoriali avviene esclusivamente all’indirizzo di Pec risultante dall’indice nazionale Ini-pec (https://www.inipec.gov.it/cerca-pec), su tutto il territorio nazionale.

 

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia valido o sia inattivo, o nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, malgrado il secondo tentativo effettuato a 15 giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on-line in un’apposita sezione del sito internet della medesima Camera di Commercio. Il contribuente verrà, inoltre, informato del deposito telematico dell’atto tramite una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

 

Per i contribuenti persone fisiche, l’utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo. La notifica potrà avvenire via Pec anche per le persone fisiche solo qualora ne facciano espressamente richiesta. L’indirizzo Pec per la notifica sarà quello indicato nella richiesta o successivamente all’Agente della riscossione.

 

Si ricorda che la posta elettronica certificata (nota con l’acronimo “Pec”) – in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, è strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti – deve essere gestita con estrema cura e attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle entrate, Equitalia, ecc.) hanno valore legale.