DICHIARAZIONI IMU E TASI, NUOVI DECRETI PAESI BLACK LIST

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– NOTIZIE FLASH

– DICHIARAZIONI IMU E TASI

– OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST

 

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Nuovo falso in bilancio

La Legge n. 69/15 ha introdotto la nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali che è in vigore dal 14 giugno 2015 e che sostituisce gli artt. 2621 e 2622 c.c. e inserisce nel codice civile i nuovi artt. 2621 bis e 2621 ter. Rispetto alla precedente fattispecie si evidenzia: la scomparsa delle soglie di punibilità; l’eliminazione del riferimento all’omissione di “informazioni”, sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti” la cui comunicazione è imposta dalla legge; la precisazione che la condotta deve essere “concretamente” idonea ad indurre altri in errore; l’eliminazione dell’inciso che colloca in ambito penale i fatti materiali “ancorché oggetto di valutazioni”, con conseguente irrilevanza penale delle valutazioni false.

 

 

DICHIARAZIONI IMU E TASI

 

Entro il prossimo 30 giugno 2015 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2014 degli Enti non commerciali.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
  • fabbricati merce invenduti;
  • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc..

 

Dichiarazione Tasi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, ha ribadito quanto già in precedenza affermato nelle risposte Faq del 3 giugno 2014: il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La richiamata risoluzione, peraltro, ha precisato che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

 

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2014 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’art. 7 lett. 1 D.Lgs. n. 504/92.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2014 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente (la dichiarazione 2012 e 2013 era stata presentata entro lo scorso 1 dicembre 2014), non vi alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

 

 

OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST

 

Il sistema tributario italiano fa spesso riferimento a liste di Paesi che, sotto vari aspetti, determinano l’insorgere di conseguenze negative di vario genere.

In particolare, si presenta uno schema di sintesi:

 

Varie black list
D.M. 4 maggio 1999

Residenza fiscale persone fisiche

Quando una persona fisica italiana trasferisce la propria residenza in uno dei Paesi ricompresi nella lista, si determina una presunzione di “non veridicità” del trasferimento che deve essere vinta con una prova rafforzata (riferimento all’art. 2 Tuir).
D.M. 21 novembre 2001

Regime CFC

La lista è utilizzata per l’applicazione del regime delle società estere controllate e collegate; il possesso, da parte di società italiane, di partecipazioni in società controllate o collegate aventi sede in un Paese della lista, determina l’obbligo di tassare in Italia il reddito prodotto all’estero da tale ente straniero (riferimento agli artt. 167 e 168 Tuir).
D.M. 23 gennaio 2002

Deduzione costi da Paesi black list

Le imprese che contabilizzano costi addebitati da soggetti aventi la sede in un Paese della lista, sono soggetti a particolari limitazioni nella deduzione dei medesimi (riferimento all’art. 110 commi da 10 a 12-bis Tuir).

 

In relazione al regime Cfc, va detto che la versione dell’art. 167 in vigore sino al 31 dicembre 2014 prevedeva che si considerassero privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati in ragione:

  • del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
  • della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
  • ovvero di altri criteri equivalenti.

Tuttavia, tale disposizione era applicabile in via temporanea, posto che era destinata ad essere sostituita da quanto previsto da un decreto attuativo (mai emanato), in funzione dell’art. 168 bis Tuir (individuazione dei Paesi con adeguato scambio di informazioni).

 

Intervento della Legge di Stabilità 2015

La Legge n. 190/14 (c.d. Legge di Stabilità) ha previsto due specifiche modifiche al regime delle liste di cui sopra.

In particolare:

  • il comma 678 prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 110 co. 10 Tuir, … l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
  • il comma 680 prevede che:
  • ai fini dell’applicazione delle regole Cfc, si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia;
  • si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia;
  • con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali;
  • le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

Nuovo elenco dei Paesi black list ai fini del regime CFC

In data 11 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 marzo 2015 che dà attuazione alle previsioni del comma 680 della Legge di Stabilità 2015; lo scopo è quello di ridefinire l’elenco dei Paesi in relazione all’applicazione delle regole sulle Cfc.

Si agisce, pertanto, modificando il D.M. 21 novembre 2001.

Il decreto è costruito su tre livelli:

  • Paesi black list a prescindere da ogni circostanza;
  • Paesi black list con esclusione di alcune strutture particolari;
  • Paesi black list solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura (art. 3 co. 2).

Nella tabella che segue, si pongono a raffronto le due versioni dell’elenco.

Per quanto attiene l’art. 1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

 

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014   Decreto in vigore dal 1° gennaio 2015
Aruba Lettonia (espunto dal 2010)   Aruba Lettonia (espunto dal 2010)
Bahamas Liechtenstein   Bahamas Liechtenstein
Barbados Macao   Barbados Macao
Barbuda Malaysia   Barbuda Malaysia
Belize Maldive   Belize Maldive
Bermuda Montserrat   Bermuda Montserrat
Brunei Nauru   Brunei Nauru
Cipro (espunto da 2010) Niue   Cipro (espunto da 2010) Niue
Filippine Nuova Caledonia   Filippine Nuova Caledonia
Gibilterra Oman   Gibilterra Oman
Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese   Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese
Grenada Saint Kitts e Nevi   Grenada Saint Kitts e Nevi
Guatemala Salomone   Guatemala Salomone
Guernsey (Isole del Canale) Samoa   Guernsey (Isole del Canale) Samoa
Herm (Isole del Canale) Saint Lucia   Herm (Isole del Canale) Saint Lucia
Hong Kong Saint Vincent e Grenadine   Hong Kong Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man Sant’Elena   Isola di Man Sant’Elena
Isole Cayman Sark (Isole del Canale)   Isole Cayman Sark (Isole del Canale)
Isole Cook Seychelles   Isole Cook Seychelles
Isole Marshall Singapore   Isole Marshall Singapore
Isole Turks e

Caicos

Tonga   Isole Turks e

Caicos

Tonga
Isole Vergini britanniche Tuvalu (ex Isole Ellice)   Isole Vergini britanniche Tuvalu (ex Isole Ellice)
Liberia Vanuatu   Liberia Vanuatu

 

Il successivo art. 2 (rimasto immutato) prevede che siano altresì ricompresi negli Stati e territori black list:

  • Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  • Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
  • [Kuwait, espunto dal 2003 ]
  • Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Infine, il successivo art. 3 è stato completamente abrogato dal D.M. del 30 marzo 2015. Se ne riporta il testo previgente per apprezzare le modifiche.

Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicate:

  • Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
  • Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act 28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75 e successive modifiche e integrazioni;
  • Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law (già espunta dal 4 agosto 2010);
  • Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
  • Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  • Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
  • Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
  • Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
  • Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge 31 luglio 1929 (già espunta dal D.M. 16 dicembre 2014);
  • Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act (già espunta dal 4 agosto 2010);
  • Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
  • Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
  • Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
  • Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
  • Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

L’abrogazione dell’art. 3 risulta molto importante, in quanto sterilizza anche il previgente comma 2, ai sensi del quale: Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

 

Nuovo elenco dei Paesi black list ai fini della indeducibilità dei costi

Il D.M. 27 aprile 2015 ha, invece, così modificato la precedente elencazione dei Paesi black list ai fini della deducibilità dei costi (art. 110 Tuir).

Anche in questo caso, la norma era costruita su tre livelli:

  • Paesi black list a prescindere da ogni circostanza;
  • Paesi black list con esclusione di alcune strutture particolari;
  • Paesi black list solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura.

Per quanto attiene l’art. 1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

 

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014   Decreto in vigore dal 1° gennaio 2015
Alderney (Isole del Canale) Jersey (Isole del Canale)   Alderney (Isole del Canale) Jersey (Isole del Canale)
Andorra Kiribati (ex Isole Gilbert)   Andorra Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla Libano   Anguilla Libano
Antille Olandesi Liberia   Antille Olandesi Liberia
Aruba Liechtenstein   Aruba Liechtenstein
Bahamas Macao   Bahamas Macao
Barbados Maldive   Barbados Maldive
Barbuda Malesia   Barbuda Malesia
Belize Montserrat   Belize Montserrat
Bermuda Nauru   Bermuda Nauru
Brunei Niue   Brunei Niue
Filippine Nuova Caledonia   Filippine Nuova Caledonia
Gibilterra Oman   Gibilterra Oman
Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese   Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese
Grenada Saint Kitts e Nevis   Grenada Saint Kitts e Nevis
Guatemala Salomone   Guatemala Salomone
Guernsey (Isole del Canale) Samoa   Guernsey (Isole del Canale) Samoa
Herm (Isole del Canale) Saint Lucia   Herm (Isole del Canale) Saint Lucia
Hong Kong Saint Vincent e Grenadine   Hong Kong Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man Sant’Elena   Isola di Man Sant’Elena
Isole Cayman Sark (Isole del Canale)   Isole Cayman Sark (Isole del Canale)
Isole Cook Seychelles   Isole Cook Seychelles
Isole Marshall Tonga   Isole Marshall Tonga
Isole Turks e Caicos Tuvalu (ex Isole Ellice)   Isole Turks e Caicos Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche Vanuatu   Isole Vergini britanniche Vanuatu
Isole Vergini statunitensi     Isole Vergini statunitensi  

 

L’art. 2 del D.M., anch’esso modificato per l’esclusione degli Emirati Arabi e di Singapore, fornisce l’elenco dei Paesi da considerarsi black list, sia pure con alcune esclusioni:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) (Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta);

3) (Kuwait, già soppresso dal 2003);

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4-bis) (Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato=.

Infine, l’art. 3 del D.M. (anch’esso modificato per l’uscita del Costarica e di Mauritius), fornisce l’elenco dei Paesi nei quali esistono solo alcune strutture da considerare ai fini della indeducibilità dei costi:

  • Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
  • Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75 e successive modifiche e integrazioni;
  • (Corea del Sud, già soppresso dal 2010);
  • (Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia);
  • Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  • Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
  • Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
  • Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
  • (Malta, già soppresso dal 2010);
  • (Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies);
  • Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
  • Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
  • Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
  • Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Il comma 2, non modificato, precisa che le indicazioni del precedente elenco si applicano anche ai soggetti ed alle attività insediati negli stessi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Diversamente dal D.M. sul regime Cfc, nel caso della limitazione alla deduzione dei costi non viene esplicitamente indicata una decorrenza dalla norma, con la conseguenza che le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi solo dall’11 maggio 2015.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.