DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 11/2018

 

11 luglio 2018

 

Argomenti trattati:

 

– DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

– NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018

 

DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dallo scorso 1° luglio 2018 non è più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare le retribuzioni ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. A prevedere tale divieto è la Legge di Bilancio 2018.

Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L’obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Ambito applicativo

I datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa) o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.

 

Forme di pagamento ammesse

La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; per “comprovato impedimento” si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

 

Si fa poi presente che nella Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:

·     la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;

·     il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso).

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

 

Prestazioni coinvolte

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

  • tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ. (ai sensi del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”) indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto; pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato, ecc.;
  • i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2222 cod. civ.;
  • i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore, ad esempio, in occasione di una trasferta, anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

 

Esclusioni

Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:

  • instaurati con le P.A. (di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
  • domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

 

Aspetti sanzionatori

Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

In riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore l’INL ha chiarito che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.

L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

  • ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL, ovvero
  • scritti difensivi.

Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene trovi applicazione l’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni ministeriali.

 

NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia interviene nuovamente sul tema della fatturazione elettronica; le indicazioni fornite riguardano prima di tutto la disciplina dei subappalti nella catena della pubblica amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dallo scorso 1° luglio 2018, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite anche relativamente alle forniture di carburante da autotrazione, settore nel quale l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica è stato rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L. 79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la scheda carburante (seppure con pagamento tracciato).

Di seguito si propongono schematicamente i chiarimenti forniti.

 

Fatturazione elettronica e carburanti

Tipologie di cessione L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal 2019) riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra grossista e distributore. Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per aerei ed imbarcazioni).

La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla fatturazione elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sono però concesse se il pagamento avviene con mezzi tracciati.

Soggetti identificati L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante effettuata da soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in Italia ai fini Iva.

Come segnalato dall’Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Fatturazione differita Le fatture differite emesse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla fattura elettronica.
Trasmissione delle fatture elettroniche Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per l’effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta.

In caso di fattura immediata, questa deve essere contestualmente inviata tramite il Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

E’ invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla data di formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo SdI effettua sul file inoltrato.

Scarto e reinvio In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario inesistente) viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è necessaria una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è possibile alternativamente:

·       l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;

·       l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione (ad esempio, numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la numerazione di quella scartata).

 

Fatturazione elettronica e appalti

Ambito soggettivo di applicazione L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni alla stazione appaltante prescritte dalla legge.

Sono invece esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

Committente società controllata

dalla P.A.

Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una società controllata dalla P.A. non opera l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica.
Concorsi Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un contratto di appalto nei confronti della P.A. l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.

 

Registrazione e conservazione

Registrazione La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture attive e passive.

Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 

Conservazione È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei ai fini della conservazione.

Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro) ma riguarda le fatture elettroniche in generale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio; si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31 31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64 31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97 1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30 31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63 30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11 31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44 1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77 31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10 30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16 16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49 20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82 17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15 16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48 16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata 20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33 17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66 16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99 16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione 20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 agosto
Bilancio non approvato 31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018
Per tutti 30 novembre

 

SCADENZE FISSE

16

luglio

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2018 (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – V rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2018, devono versare la quinta rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–        sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–        sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–        sui redditi di lavoro autonomo;

–        sulle provvigioni;

–        sui redditi di capitale;

–        sui redditi diversi;

–        sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–        sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

19

luglio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 giugno 2018.

 

20

luglio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione Conai riferita al mese di giugno 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Dichiarazione Moss

Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al secondo trimestre 2018.

 

25

luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

 

31

luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2018.

 

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2018 (Modello TR).

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno 2018.Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.

 

Bonus autotrasportatoriScade oggi il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

 

Voluntary disclosure

Scade il termine di presentazione:

·     dell’istanza per la richiesta di regolarizzazione per le attività e le somme detenute all’estero,

·     della pec contenente la relazione accompagnatoria.

 

Scadenza versamento rottamazione bis 2018

Scade oggi il termine, per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive e hanno versato entro il 31 marzo 2018 le rate omesse, il termine per il versamento dell’importo condonato oltre interessi.

 

Scadenza versamento rottamazione ruoli dal 2000 al 2017

Scade il termine, per coloro che hanno definito entro lo scorso 21 aprile 2018 ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, il pagamento della quarta rata.

Scade sempre oggi, per coloro che hanno definito ruoli affidati all’agente della riscossione entro il 30 settembre 2017, il pagamento del saldo o prima rata del dovuto.

 

15

agosto

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.