DURC ON LINE, REVERSE CHARGE CESSIONE DI PALLET, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– IN VIGORE IL DURC ON LINE

REVERSE CHARGE NELLA CESSIONE DI PALLET

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2015

 

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Sospensione debiti PMI: operativo l’Accordo per il credito 2015

L’Associazione Bancaria Italiana ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Accordo per il credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. In particolare, è stato pubblicato al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese il modulo di domanda relativo all’iniziativa “Imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L’istituto di credito aderente valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e, in base alla tempistica prevista dal punto 3.3 dell’Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta. Potrà essere richiesta la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ad esempio: portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale, ecc. (Associazione Bancaria Italiana, Circolare n. 1487 del 12/6/2015).

 

 

IN VIGORE IL DURC ON LINE

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Si evidenziano i passaggi principali della novità, stante la necessità del Durc riguardo:

  1. l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
  2. procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  3. per il rilascio dell’attestazione Soa.

 

La richiesta di verifica può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:

  1. stazioni appaltanti, Amministrazioni aggiudicatrici e soggetti di cui all’art. 3 co. 1 lettera b) D.P.R. n. 207/10;
  2. Organismi di attestazione Soa;
  3. Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90 co. 9 D.Lgs. n. 81/08;
  4. Amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
  5. impresa o lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  6. banche o intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 185/08 (convertito con modificazioni dalla L. n. 2/09) e dell’art. 37 co. 7-bisL. n. 66/14 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/14).

 

Per le verifiche ai sensi delle lettere e) e f), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 19/15 ha chiarito che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

 

Il Durc ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviate dalla procedura telematiche al Durc on line attivo.

La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati ed ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

 

Se l’esito attesta la regolarità, l’applicazione consente la stampa del Durc, che costituisce l’attestazione di regolarità. Viceversa, la procedura evidenzia automaticamente l’origine dell’irregolarità, come l’assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l’intervento dell’ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite pec al soggetto verificato o all’intermediario ex L. n. 12/79. La regolarizzazione comporta l’aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità.

 

Durc on line: la procedura per la verifica

Per richiedere o verificare la regolarità mediante la procedura Durc on line innanzitutto è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere ai portali Inps ed Inail.

All’apertura della sezione Durc on line, l’utente può scegliere tra 3 differenti opzioni:

  • consultazione regolarità;
  • lista richieste;
  • richiesta regolarità.

Per la “consultazione regolarità”, è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva, senza alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è già presente un documento di regolarità in corso di validità, è possibile visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc on line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “richiesta regolarità”.

Con la funzione “richiesta regolarità”, è necessario inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella pec alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps).

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del documento in formato pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.

Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “lista richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

  1. regolare;
  2. in verifica;
  3. non regolare;
  4. elaborazione in corso.

 

 

REVERSE CHARGE NELLA CESSIONE DI PALLET

 

La cessione di pallet unitamente alle merci deve considerarsi operazione accessoria alle vendita delle merci stesse, quindi assoggettata al trattamento Iva di queste ultime: non si applica quindi il reverse charge a tali operazioni. Questa la condivisibile posizione recentemente sposata dall’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Campania, in risposta ad un interpello proposto da un contribuente (n. 914-112/15).

 

Reverse charge sui pallet

Come già segnalato in precedenti circolari, dal 1° gennaio 2015 sono state ampliate le ipotesi di applicazione del reverse charge (o inversione contabile): si tratta di un istituto fiscale secondo cui un’operazione assoggettata ad Iva viene fatturata senza applicazione dell’imposta, imposta che sarà invece applicata dal soggetto che riceve (e registra) tale documento, tramite integrazione. Tale soggetto, dopo aver assolto l’Iva, potrà portarla in detrazione (se non presenta limiti oggettivi o soggettivi al diritto alla detrazione).

In buona sostanza, l’imposta viene assolta, anziché dal cedente/prestatore dal cessionario/committente.

Per quanto riguarda la cessione di bancali in legno (o pallet) la disposizione di riferimento è l’art. 74 co. 7 D.P.R. n. 633/72; la nuova formulazione in vigore dallo scorso 1° gennaio prevede che per le cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo è tenuto al pagamento dell’Iva il cessionario qualora sia soggetto passivo d’imposta. In queste circostanze, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile”, nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed annotata nei registri Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese).

Da notare che tale meccanismo riguarda solo i bancali in legno usati.

Da subito si è posto il dubbio circa il comportamento da tenere quando il pallet non è oggetto principale della cessione, ma esso risulta essere correlato alla cessione di una merce ed il pallet viene compravenduto al solo fine di spostare la merce in questione.

Richiamando la Risoluzione n. 10/E/02, l’Agenzia ha chiarito che:

 

“se gli imballaggi sono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza la previsione della resa, la cessione ha natura di operazione accessoria a quella principale e, quindi, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale (ossia della cessione della merce) ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 633/72, sempre che l’operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, con applicazione della stessa aliquota Iva della cessione principale; diversamente, qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 4) del Decreto Iva; è tuttavia necessario, evidenziare l’importo della cauzione nella fattura di vendita della merce”.

 

Pertanto, stante l’unitarietà dell’operazione quando vi è assenza dell’obbligo per l’acquirente della resa dei pallets, la relativa cessione deve essere considerata accessoria, con applicazione della medesima disciplina fiscale ai fini Iva, compresa la relativa aliquota, prevista per l’operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, senza quindi applicazione del meccanismo del reverse charge.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala  che le scadenze riportate  tengono conto del rinvio al giorno lavorativo  seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16

luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16 giugno, ovvero il 6 luglio 2015, versano entro oggi la seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche non titolari di partita Iva

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione o della prima rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

16

luglio

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16 giugno, ovvero il 6 luglio 2015, versano entro oggi la seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento maggiorato

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16 marzo al 16 luglio 2015.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con pagamento della prima rata al 16 giugno o 6 luglio 2015

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.

 

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento con maggiorazione del saldo dell’imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d’acconto per il 2015.

 

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l’anno 2015, con maggiorazione (codice tributo 3850).

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quinta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 16 giugno 2015.

 

20

luglio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno 2015, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

27

luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

 

30

luglio

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16 giugno 2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 scade oggi il termine di versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16 luglio 2015

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio 2015 scade oggi il termine di versamento della II rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di giugno 2015.

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2015.

 

Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno 2015.

31

luglio

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2015.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.