INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI 2018, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019

Newsletter n. 15/2019

 

11 ottobre 2019

 

Argomenti trattati:

 – INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI 2018

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI 2018

 L’articolo 2 D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

  • dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Trattasi di un intervento strutturale, che non interessa solo il periodo di imposta 2018 ma anche i periodi d’imposta seguenti. Cadendo il 30 novembre 2019 di sabato, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) slitta al 2 dicembre 2019.

 

Si sottolinea che la modifica introdotta dal “Decreto Crescita” non interessa le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998.

 

L’ampliamento dei termini produce effetti per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni già predisposte.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2019, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2018 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2018, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (2 dicembre 2019); va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.

 

 

 

Si ricorda che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016 è possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998: secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2018, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 2 dicembre 2019.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2018.

Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

 

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

Si rende noto che per effetto dell’approvazione del “Decreto Crescita” le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono state prorogate al 30 settembre 2019 senza sanzioni né interessi. Segue tabella riassuntiva.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio
1° rata 1 luglio
2° rata 31 luglio
3° rata 2 settembre
4° rata 30 settembre
5° rata 31 ottobre
6° rata 2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 16 ottobre
3° rata 18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 31 ottobre
3° rata 2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 Tuir
Senza maggiorazione 30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura 30 settembre

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019

Per tutti 2 dicembre

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ottobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2019 (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–     sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–     sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–     sui redditi di lavoro autonomo;

–     sulle provvigioni;

–     sui redditi di capitale;

–     sui redditi diversi;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare l’ottava rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre 2019.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

21

ottobre

Fatture elettroniche

Scade il termine di versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019 (mesi di luglio, agosto e settembre).

25

ottobre

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

730 integrativi

Scade il termine per la presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato della dichiarazione integrativa (modello 730) qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero determinino un rimborso o minor debito a favore del contribuente.

 

31

ottobre

Modello TR

Scade, per i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge, il termine per la presentazione, esclusivamente telematica, della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, modello TR.

 

Modello 770/2019

Scade oggi per i sostituti d’imposta che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2018, modello 770/2019 Redditi 2018.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2019.

 

Esterometro

Scade il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di settembre 2019 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

 

15

novembre

Fatturazione differita

Scade il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni di beni e per le prestazioni di servizi avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.