MODIFICA DISCIPLINA E RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELL’AUTOTRASPORTO C.T.

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– MODIFICA DISCIPLINA E RESPONSABILITA’ SOLIDALE NELL’AUTOTRASPORTO C.T.

 

 

L’art. 1 co. 247-251 della legge di stabilità 2015 interviene nell’ambito del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, apportando alcune modifiche al D.Lgs. 21/11/2005 n. 286 ed all’art. 83-bis del D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 6/8/2008 n. 133) che interessano tutti i soggetti che utilizzano gli autotrasportatori.

Tra le principali misure previste, si annoverano:

– la modifica delle definizioni di “vettore” e “committente”;

– l’introduzione della definizione di “sub vettore” e della disciplina di sub vezione ;

– la ridefinizione delle caratteristiche generali e delle condizioni del contratto di trasporto merci con particolare riferimento alla responsabilità solidale del committente in tema di regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa;

– l’inserimento di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in caso di controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto.

 

Definizioni di vettore, committente e sub vettore

La legge di stabilità 2015 precisa che si considera:

  • “vettore”, anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
  • “committente”, anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto;
  • “sub vettore”, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano che, nel rispetto del regolamento (CE) 21/10/2009 n. 1072, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

 

Disciplina della sub vezione

La legge di stabilità 2015 introduce la disciplina della sub vezione la quale prevede:

  • l’obbligo, in sede di stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, del consenso del committente al ricorso, da parte del vettore, al sub-vettore (in mancanza, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite);
  • l’assunzione, da parte del vettore, degli oneri e delle responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub vettore;
  • il divieto, per il sub vettore, di affidare lo svolgimento della prestazione di trasporto ad un altro vettore (in caso di violazione di tale divieto, il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite; inoltre, il sub vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta);
  • nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi, l’assunzione, da parte del sub vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto ad un altro vettore, degli oneri e delle responsabilità in tema di regolarità del sub vettore.

 

Abolizione della scheda di trasporto

Viene meno l’obbligo di compilare e conservare, a bordo del veicolo di trasporto, il documento denominato “scheda di trasporto”, nella quale dovevano figurare, tra l’altro, i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore, al proprietario della merce ed alla merce trasportata.

Ridefinizione del contratto di trasporto di merci

Si supera il sistema dei contratti basati sui costi minimi di esercizio, a favore di una nuova disciplina basata sul principio di libera contrattazione delle parti sui prezzi e le condizioni applicabili, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

 

Verifica della regolarità degli adempimenti da parte del committente

Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, è previsto che il committente sia tenuto ad effettuare tale verifica preliminarmente alla stipulazione del contratto.

 

  1. Modalità di verifica

La verifica della regolarità del vettore deve essere effettuata:

  • limitatamente ai requisiti e mediante un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, fino alla data di adozione (entro 6 mesi dall’1/1/2015) della delibera del Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • mediante accesso ad apposita sezione del portale Internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto, a decorrere dall’adozione della suddetta delibera.

 

  1. Responsabilità solidale del committente per l’omessa verifica

Nell’ipotesi in cui ometta di effettuare la suddetta verifica, il committente:

  • è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei sub vettori, fino ad un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;
  • è escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
  • se ha eseguito il pagamento, può esercitare azione di regresso, secondo le regole ordinarie, nei confronti del vettore e di ciascuno degli eventuali sub vettori;
  • in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

 

Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

In caso di controversia in materia di contratto di trasporto o di sub trasporto, la legge di stabilità 2015 stabilisce che la domanda giudiziale può essere esperita purché si sia previamente tentato un procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati, oppure la mediazione presso le associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.