NOTIZIA FLASH, NUOVI CHIARIMENTI PAGAMENTO RETIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI, INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2017, PRINCIPALI SCADENZA

Newsletter n. 14/2018

 

16 ottobre 2018

 

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– PAGAMENTO RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI – NUOVI CHIARIMENTI

– INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2017

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2018

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Fattura elettronica: pubblicate guida e nuova sezione del sito web Agenzia delle entrate

È online la nuova area tematica

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree%2btematiche/fatturazione%2belettronica del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata alla fatturazione elettronica tra privati. In “Fatture elettroniche e corrispettivi” sono infatti disponibili una guida pratica, un collegamento a 2 video tutorial presenti sul canale Youtube dell’Agenzia e una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche. Infine, è disponibile un link per trovare velocemente la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione dei documenti fiscali (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 27/9/2018).

 

PAGAMENTO RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI – NUOVI CHIARIMENTI

 

Dallo scorso 1° luglio 2018 i compensi spettanti ai dipendenti devono essere pagati tramite strumenti tracciati, tema del quale abbiamo dato conto nell’informativa dell’11/7/2018.

In data 10 settembre 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con ulteriori chiarimenti riguardanti le effettive modalità di pagamento consentite; di seguito riepiloghiamo brevemente le indicazioni fornite nell’ambito di tale disciplina.

 

Modalità di pagamento

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 910, L. 205/2017, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento (l’INL ammette l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni);
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. In questo caso l’INL ammette anche il vaglia postale purché vi sia l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Per ciascuna delle citate modalità di pagamento, il documento richiamato reca inoltre le modalità di verifica che gli uffici possono mettere in campo e le informazioni che saranno richiesti agli istituti finanziari per la verifica del rispetto della normativa.

 

 

Indennità e rimborsi

Di particolare interesse è la precisazione riguardante le componenti della paga che sono interessate dalla disciplina in oggetto.

Il divieto di pagamento in contanti riguarda, in via generale, ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa.

In tema di indennità e rimborsi, componenti spesso erogati a dipendenti e collaboratori, l’INL precisa quanto segue:

l’obbligo di pagamento tracciato si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio) che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Tali somme sono infatti erogate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) e hanno natura solo restitutoria;

al contrario, per quanto riguarda l’indennità di trasferta (quale la diaria per il rimborso forfettario delle spese sostenute), in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), è necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2017

Dopo che lo scorso anno il termine di invio delle dichiarazioni venne rinviato da appositi provvedimenti emessi in corso d’anno, dal 2018 il 31 ottobre è divenuto il termine ordinario per l’invio dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2017 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 già predisposte negli scorsi mesi.

L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2017 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2017 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2018, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2017 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2017, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2018); va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.

Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa a un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione (Redditi 2018) al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

 

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998: secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2017, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

 

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

Correzione del modello 730

L’articolo 6 D.Lgs. 175/2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, introducendo il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730, con conseguente definitività del loro rapporto con il Fisco. Nel caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il Caf e il professionista abilitato sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Qualora successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione di irregolarità, il Caf e il professionista si dovessero accorgere di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato e quindi trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, la loro responsabilità è limitata alla sola sanzione (mentre imposta e interessi saranno a carico del contribuente).

Diverso è il caso in cui il 730 sia stato correttamente presentato, ma successivamente alla presentazione il contribuente si accorge di aver dimenticato di fornire qualche documento. In tal caso il visto di conformità è stato correttamente apposto e il Caf/professionista non avrà alcuna responsabilità.

La correzione di un 730 validamente presentato può avvenire attraverso diverse modalità:

  1. se l’integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito, un minor debito (quindi una rettifica sostanziale) o un’imposta invariata (quando vengono corretti dati che non impattano sulla liquidazione dell’imposta) la rettifica è a favore del contribuente (ad esempio si deve aggiungere una spesa medica precedentemente non inserita). Tale rettifica può avvenire alternativamente tramite un modello 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre 2018, ovvero attraverso un modello Redditi (in quest’ultimo caso la correzione può avvenire anche successivamente al 25 ottobre);
  2. al contrario, se l’integrazione della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, si tratta di una modifica a favore dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, si devono indicare dei canoni di locazione di un immobile precedentemente non dichiarati). In questo caso la correzione potrà avvenire unicamente tramite il modello Redditi.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2018

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

 

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

 

 

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31 31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64 31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97 1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30 31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63 30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11 31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44 1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77 31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10 30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16 16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49 20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82 17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15 16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48 16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata 20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33 17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66 16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99 16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
senza maggiorazione 2 luglio
con maggiorazione 20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura 20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura 31 agosto
Bilancio non approvato 31 agosto

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018

Per tutti 30 novembre

 

 

 

SCADENZE FISSE

 

16

ottobre

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2018 (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale – VIII rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2018, devono versare la ottava rata.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

17

ottobre

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre 2018.

 

20

ottobre

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e trimestrale, periodo luglio/settembre 2018, per i soggetti tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale.

 

22

ottobre

 

Bonus pubblicità

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria alla agevolazione delle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Sempre oggi scade anche la domanda per la prenotazione della medesima agevolazione per le spese sostenute nel 2018.

 

25

ottobre

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente o trimestre precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

 

31

ottobre

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi a settembre 2018.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2018.

 

Modello Redditi 2018

Scade oggi per le persone fisiche, società di persone e società di capitali il termine per la presentazione del modello Redditi 2018 relativo al 2017.

 

Modello TR

Scade il termine per l’invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all’Iva del terzo trimestre 2018.

 

Accise

Scade oggi il termine per la presentazione in dogana delle istanze per il rimborso o compensazione relativo al terzo trimestre dell’accisa sul gasolio per gli autotrasportatori con veicoli di massa pari o superiori a 7,5t.

 

 

Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016

Scade il termine per il pagamento della unica rata o prima delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.

 

Definizione agevolata 2017

Scade oggi la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

 

15

novembre

 

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.