NOTIZIE FLASH, ACCONTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2019, SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE TER, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2019

Newsletter n. 16/2019

 

15 novembre 2019

 

Argomenti trattati:

 – NOTIZIE FLASH

– ACCONTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2019

– SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE TER

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2019

 

NOTIZIE FLASH

 Pagamento cartelle: nuove modalità di pagamento delle cartelle notificate

È iniziata la fase di passaggio dall’utilizzo dei bollettini Rav al modulo pagoPA. Il modulo di pagamento pagoPA, che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle, è facilmente riconoscibile dal logo “pagoPA” e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per “Banche e altri canali”, con un QRcode e un codice Cbill, e una per i pagamenti presso “Poste Italiane” caratterizzato dal riquadro Data matrix. L’elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all’atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). I bollettini Rav collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la “rottamazione ter” delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav, fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a PagoPA (Agenzia delle entrate-Riscossione, Comunicato stampa del 08/10/2019).

 

Split payment: elenchi per il 2020 dei soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 17-ter

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2020 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello split payment. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it). Il Ministero segnala che, con l’eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul portale (Ministero dell’economia e delle finanze, Comunicato del 17/10/2019).

ACCONTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2019

 

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo d’imposta 2019.

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2018;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito dell’emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

 

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti per il periodo d’imposta 2019.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo dell’attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e al 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d’imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell’imposta del periodo d’imposta 2018.

 

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo d’imposta 2018, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2019. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2019. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo d’imposta 2018, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2019, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Si ricorda che al ricorrere di specifiche fattispecie (ad esempio esercenti impianti di distribuzione carburante, attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, iper ammortamenti e maggiorazione per beni immateriali strumentali, ecc.), in caso di utilizzo del metodo storico, è obbligatorio ricalcolare la base imponibile dell’acconto Irpef/Ires 2019.

Al tale scopo sono previsti nei quadri dei modelli dichiarativi righi specifici dove imputare il reddito complessivo rideterminato, l’imposta rideterminata e conseguentemente l’acconto rideterminato.

 

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti “Isa” e “non Isa” interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo dell’acconto dei contributi previdenziali non è modificata).

Rimangono, infine, alcuni aspetti dubbi in merito alla possibilità per i soggetti “Isa” di ridurre taluni acconti in base al metodo storico nella misura del 90% dell’imposta del periodo precedente:

  • non è chiaro se nel perimetro soggettivo di applicazione rientri anche il versamento degli acconti d’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi e forfettari;
  • non è chiaro se nel perimetro oggettivo di applicazione rientrino anche le addizionali, la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e le imposte sostitutive.

Su tali aspetti non chiariti dal testo dell’articolo 58 D.L. 124/2019 si attende a breve un chiarimento ministeriale.

 

Compensazione

Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

 

Visto di conformità

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna ad essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE TER

Novità del Decreto fiscale

Il Decreto fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione ter.

È infatti l’articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione ter, di usufruire ancora dell’agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio 2019 potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il 2 dicembre 2019.

Allo stesso modo, potranno godere dell’agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio 2019. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione ter, beneficeranno della riapertura dei termini.

 

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

 

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell’agevolazione c.d. “rottamazione ter” che per il c.d. “saldo e stralcio”, definizione quest’ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre 2019.

 

È previsto inoltre un periodo di tolleranza.

Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre 2019 entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi.

Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre 2019 ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre 2019.

Aspetti pratici

Al fine di permettere il completamento della definizione, l’Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull’esito della domanda contenenti l’importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell’amministrazione sono di 2 tipologie:

  1. “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti”, è il caso che riguarda per l’appunto le richieste di “saldo e stralcio”;
  2. “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata”, relative all’adozione dell’agevolazione c.d. “rottamazione ter”.

 

La prima comunicazione contiene anche l’eventuale indicazione degli importi esclusi dal “saldo e stralcio” e ricondotti nell’ambito della “rottamazione ter”.

 

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agenzia provvederà ad inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

  1. direttamente agli sportelli dell’Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
  2. agli sportelli bancomat;
  3. presso i tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  4. con il proprio internet banking, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.

 

L’Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

Si rende noto che per effetto dell’approvazione del “Decreto Crescita” le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono state prorogate al 30 settembre 2019 senza sanzioni né interessi. Segue tabella riassuntiva.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio
1° rata 1 luglio
2° rata 31 luglio
3° rata 2 settembre
4° rata 30 settembre
5° rata 31 ottobre
6° rata 2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 16 ottobre
3° rata 18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE
1° rata 30 settembre
2° rata 31 ottobre
3° rata 2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 Tuir
Senza maggiorazione 30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura 30 settembre

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019

Per tutti 2 dicembre

 

SCADENZE FISSE

18

novembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2019 (codice tributo 6010).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–     sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–     sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–     sui redditi di lavoro autonomo;

–     sulle provvigioni;

–     sui redditi di capitale;

–     sui redditi diversi;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–     sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la nona rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 16 ottobre 2019.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

20

novembre

Enasarco

Scade oggi, per la casa mandante, il termine per il pagamento dei contributi dovuti nel terzo trimestre 2019.

 

25

novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

2

dicembre

Modelli Redditi e Irap 2019

Scade oggi il termine per l’invio attraverso canale telematico del modello redditi e Irap 2019.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2019.

 

Esterometro

Scade il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di ottobre 2019 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

 

Remissione bonis

Scade oggi il termine per l’esercizio della remissione in bonis attraverso la quale chi ha dimenticato di esercitare un’opzione, un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessarie per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.